Mamme, dal 1° aprile 2012
cambiano le modalità per richiedere
l’astensione per gravi complicanze della gravidanza

da Orizzonte scuola, 13.2.2012

Lalla - Il decreto Semplificazioni, DL 09 febbraio 2012 n. 5, presenta all’art. 15 alcune novità per la richiesta anticipata dal lavoro per le donne in gravidanza.

Passa alla competenza dell’ASL determinare il periodo per cui le gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, mentre rimane al’Ispettorato del Lavoro stabilire se le condizioni di lavoro sono pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino, o se la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.
 

Art. 15

Misure di semplificazione in relazione all’astensione
anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza

1. A decorrere dal 1° aprile 2012, all’articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: “2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell’articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all’articolo 7, comma 6, e all’articolo 12, comma 2, per uno o piu’ periodi, la cui durata sara’ determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi:

a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.”;

b) al comma 3, le parole: “e’ disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “e’ disposta dall’azienda sanitaria locale, con modalita’ definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,”;

c) al comma 4, le parole: “puo’ essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “e’ disposta dalla Direzione territoriale del lavoro”. Al medesimo comma la parola: “constati” e’ sostituita dalla seguente: “emerga”;

d) al comma 5, le parole: “dei servizi ispettivi” sono soppresse.

 

punto elenco

Decreto-Legge n. 5 del 9.2.2012. Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo