L’augurio di Natale al proprio dirigente è buona educazione ma il “regalo al DS” è sanzionabile

di Lucio Ficara La Tecnica della Scuola, 24.12.2012

Anche i dirigenti scolastici, come i docenti di ogni ordine e grado, sono vincolati ad obblighi deontologici scritti perfino nei contratti di lavoro. Il CCNL scuola 2006 e 2009 all’art.92 richiama alcuni principi deontologici, come per esempio quello di non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa.

Anche nel CCNL del personale dirigente dell’Area V all’art.14 si indicano con chiarezza gli obblighi del dirigente scolastico.

Il DS è chiamato ad anteporre il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui, e deve astenersi dal chiedere e dall’accettare omaggi o trattamenti di favore, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e salvo quelli d’uso, purché di modico valore. In buona sostanza mentre l’augurio di Natale fatto al proprio dirigente , magari con l’invito a consumare un aperitivo, è da considerarsi buona educazione, il regalo fatto al DS, da mettere sotto l’albero è sanzionabile.

Per cui sono sanzionabili per il DS che li riceve, quei regali fatti da gruppi di docenti, che hanno deciso di regalare per le feste natalizie, in modo da metterlo sotto l’albero, l’Ipad o un qualsiasi altro Tablet o addirittura un costosissimo Iphone 5. Vogliamo ricordare a quali sanzioni va incontro il DS vanitoso, che ama ricevere regali da parte di componenti del collegio della scuola che esso stesso dirige. È tutto scritto negli articoli 15 e 16 del CCNL del personale dirigente Area V.

Le violazioni, da parte dei dirigenti, degli obblighi di cui all’art. 14, secondo la gravità dell’infrazione ed in relazione a quanto previsto dall’art. 16 (codice disciplinare), previo procedimento disciplinare, danno luogo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

a) sanzione pecuniaria da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 350,00;

b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le previsioni del successivo art. 16 (codice disciplinare);

c) licenziamento con preavviso;

d) licenziamento senza preavviso.

Queste norme deontologiche risultano troppo spesso disattese e tenute in poco conto, mentre invece rappresenterebbero quel principio cardine per il buon funzionamento dell’autonomia scolastica. Il fallimento dell’autonomia scolastica è dovuto principalmente all’inosservanza dei codici deontologici e disciplinari ed ad una carenza dell’etica della responsabilità.