Scuole diverse, organico unico
Più facile evitare esuberi, penalizzati i più
giovani. di Antimo Di Geronimo ItaliaOggi, 11.12.2012 Organico unico negli istituti di istruzione superiore che comprendono diversi tipi di scuole. E maggiore spendibilità delle abilitazioni possedute dai docenti titolari. Che potranno evitare di andare in soprannumero se ci saranno ore a sufficienza anche in scuole di diverso tipo, purché comprese nello stesso istituto superiore. La novità è contenuta nella bozza di decreto sulle nuove classi di concorso predisposta dal ministero dell'istruzione ed inviata al Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il prescritto parere. In particolare la fusione degli organici delle scuole di cui si compongono gli istituti superiori è prevista dal comma 6 dell'articolo 4. Il dispositivo prevede che «a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, l'organico delle istituzioni scolastiche della scuola secondaria di secondo grado è gestito unitariamente anche in presenza di percorsi di istruzione liceale, tecnica e professionale». La chiave di lettura è contenuta nella relazione illustrativa. Che individua la ratio della nuova disposizione nella necessità di una più razionale, efficace ed economica gestione degli organici. Il tutto per il tramite del trattamento unitario dell'organico assegnato a ogni istituzione scolastica. Attualmente, infatti, l'organico risulta separato per percorsi, eredi dei vecchi ordini dell'istruzione liceale, tecnica e professionale. Che derivano dalla vecchia e ormai dismessa organizzazione dell'istruzione secondaria per ordini (istruzione liceale, istruzione artistica, istruzione tecnica, istruzione professionale) e tipologie (gli istituti magistrali, i licei classici). Oggi, invece, sempre secondo l'amministrazione scolastica, la diffusione degli istituti di istruzione superiore, che vedono la convivenza di diversi percorsi di istruzione liceale, tecnica, professionale presso un'unica istituzione scolastica, rendono la rigida divisione gestionale desueta e foriera di paradossi nella gestione degli esuberi, dei soprannumeri, degli spezzoni. In questi anni, infatti, docenti con incarico a tempo indeterminato sono stati costretti a trasferirsi nonostante la disponibilità di insegnamenti per la stessa classe di concorso presso la stessa istituzione scolastica. Si sono moltiplicati inutilmente i così detti spezzoni. Una gestione compatta dell'organico , invece, secondo il ministero, garantirebbe sensibili miglioramenti sotto l'aspetto qualitativo e organizzativo. E rispecchierebbe in prospettiva la configurazione delle classi di concorso proposte dalla bozza di decreto che supera le divisioni tra classi di concorso per i licei, per i tecnici e per i professionali definita dal vecchio decreto 39/1998. In buona sostanza, dunque, l'amministrazione avrebbe intenzione di sistematizzare definitivamente il sistema delle confluenze. Superando, quindi, gli steccati della specificità delle scuole e valorizzando la spendibilità delle discipline anche in tipi di scuole diverse da quelle dove tradizionalmente vengono insegnate. Per fare questo, più che consentire maggiori chanches ai docenti in sede di mobilità, l'amministrazione avrebbe intenzione di dare più potere ai dirigenti scolastici nella collocazione dei docenti interni all'istituzione scolastica. Anche in scuole di tipo diverso da quelle dove tradizionalmente avrebbero dovuto trovare impiego. Ciò per consentire di limitare al minimo l'insorgenza di situazioni di soprannumerarietà e di esubero. Quanto alla scelta dello strumento amministrativo del decreto ministeriale in luogo del decreto del Presidente della Repubblica, previsto dall'art.64 del decreto legge 112/2008, secondo il ministero sarebbe legittima. Perché le economie di spesa che il legislatore intendeva perseguire con dpr sono state già raggiunte. Peraltro per effetto di legge ordinaria. E cioè con l'art.14 commi 17-21 del decreto legge 95/2012. Pertanto l'amministrazione avrebbe pieno titolo ad agire con decreto, giovandosi della facoltà prevista dall'articolo 405 del decreto legislativo 297/94. |