TFA speciali, la bozza del decreto da Orizzonte scuola, 4.12.2012 Lalla – Altro passaggio per poter attivare i TFA speciali. La bozza dello schema di regolamento che dovrà apportare modifiche al dm 249/10 è stata inviata ai sindacati, chiamati ad esprimere le loro considerazioni, poi la bozza passerà alle Commissioni parlamentari, che hanno già annunciato la volontà di modificarne l’impianto. Una scheda illustrativa dei punti più importanti: i requisiti e la validità del titolo per l’inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto e per la partecipazione ai futuri concorsi.
Le modifiche proposte dal Ministero al dm 249/10. Gli articoli da modificare sono il numero 5, 11 e 15 L’art. 5 si occupa della programmazione degli accessi al TFA. La proposta del Ministero è quella di tener conto della programmazione regionale degli organici, del numero di personale docente assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili ma non vacanti nell’anno precedente, maggiorato del 30% per tener conto del personale che insegna nelle scuole paritarie e nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni . b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:
“2-bis. Ai fini della
determinazione del fabbisogno di cui al comma 2, si tiene conto, per
le scuole statali:
2-ter. Il numero di
posti individuato ai sensi del comma 2-bis è maggiorato nel limite
del 30 per cento per la copertura delle esigenze delle scuole
paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale
delle regioni. L’art. 11 si occupa dei docenti Tutor. La determinazione del contingente deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
1. All’articolo 11 dopo
il comma 5 è inserito il seguente comma: L’art. 15 si occupa dei requisiti per l’accesso al TFA ordinario e speciale per il TFA ordinario viene stralciato il riferimento all’a.a. 2010/11 come termine ultimo per acquisire il titolo
la lettera b) è
sostituita dalla seguente
I requisiti richiesti per la partecipazione al TFA speciale
c) dopo il comma 1 sono
inseriti i seguenti commi: 1-ter. Ai percorsi di cui al comma 1-bis possono partecipare i docenti non di ruolo, ivi compresi gli insegnanti tecnico pratici, che, sprovvisti di qualsiasi abilitazione e in possesso dei requisiti previsti al comma 1, abbiano maturato, a decorrere dall’anno scolastico 1999/2000 fino all’anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale. Il servizio prestato nei centri di formazione professionale riconducibile a insegnamenti compresi in classi di concorso è valutato solo se prestato per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009. Ai fini del presente comma è valido anche il servizio prestato nel sostegno. Gli aspiranti che abbiano prestato servizio in più anni e in più di una classe di concorso optano per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui al comma 1. Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma è valutabile il servizio effettuato nella stessa classe di concorso o tipologia di posto, prestato per ciascun anno scolastico per un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso o posto, nelle scuole statali, paritarie e centri di formazione professionale. 1-quater. L’iscrizione ai percorsi formativi abilitanti speciali non prevede il superamento di prove di accesso. La frequenza ai percorsi non è compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici, inclusi i percorsi di cui al presente decreto.
Mantenimento della validità del titolo per l’iscrizione nella III fascia delle graduatorie di istituto.
d) il comma 3 è
sostituito dal seguente:
A cosa serve l’abilitazione TFA
j) dopo il comma 27 è
inserito il seguente comma:
i) dopo il comma 16 è
inserito il seguente comma:
TABELLA 11 bis – Modalità di svolgimento dei percorsi di TFA speciale
I crediti formativi universitari sono indirizzati:
a) alla verifica e al
consolidamento della conoscenza delle discipline oggetto di
insegnamento della classe di concorso e al perfezionamento delle
relative competenze didattiche Gli abilitati del percorso speciale abilitante devono dimostrare
a) di possedere le
competenze di cui alle precedenti lettere a), b) e c); I corsisti che abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30 in ciascuno degli insegnamenti previsti dai percorsi accedono all’esame finale.
L’esame finale L’esame finale, avente valore abilitante per la relativa classe di concorso consiste nella redazione, illustrazione e discussione di un elaborato originale, di cui è relatore un docente del percorso, che coordini l’esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite. Nel corso dell’esame il candidato dimostra altresì la piena padronanza delle discipline oggetto d’insegnamento e il possesso delle competenze di cui al presente allegato, anche con riferimento alle norme principali che governano le istituzioni scolastiche. Un risultato inferiore a 60 centesimi comporta il non conseguimento dell’abilitazione. Questo schema di regolamento, così definito, è stato già sottoposto al parere degli organismi più rappresentativi Il prossimo passaggio è nelle Commissioni Parlamentari. Dall’incontro dello scorsa settimana al Ministero è emerso che potrebbe esserci la volontà, in sede parlamentare, di modificare il requsito di "3 anni di servizio" in "360 giorni". TFA speciali, adesso spetta alle Commissioni parlamentari valutare il decreto. Si parlerà nuovamente dei giorni di servizio richiesti In tal senso si è espresso anche l’On. Pittoni (Lega Nord) TFA speciali: Pittoni (Lega), possiamo farcela e con i 360 giorni Attendiamo intanto che le Organizzazioni sindacali facciano pervenire le loro osservazioni. |