Tfa: modalità di accreditamento
delle sedi di tirocinio 

Sinergie di Scuola, dicembre 2012

È in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 93 dei 30.11.2012 che definisce le modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 249/2010.

Il Decreto tiene conto solo in parte del parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione del 20 novembre scorso.

Alla luce del parere è stato infatti riformulato l'articolo 2, comma 4, anche in seguito all'abrogazione dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, mentre non vengono accolte altre osservazioni e quindi viene confermato l'accreditamento quale "titolo preferenziale per la partecipazione a iniziative promosse dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assegnazione dei relativi contributi", al fine di incentivare le istituzioni scolastiche alla prestazione del servizio di tutorato e tirocinio ed indirettamente a spingerle perseguire gli standard di qualità previsti dal decreto. Resta anche ferma l'incompatibilità tra il ruolo membro della commissione deputata a valutare le richieste di accreditamento e il ruolo di dirigente scolastico, coordinatore didattico o docente in servizio nelle istituzioni che abbiano presentato la relativa domanda, per evitare appunto situazioni di incompatibilità.

Secondo il Decreto sono condizioni necessarie per l'accreditamento delle istituzioni scolastiche ai fini dello svolgimento delle attività di Tirocinio Formativo Attivo:

  1. il parere positivo del collegio docenti alla partecipazione alle attività di tirocinio;

  2. il completamento dei campi previsti dal format "La scuola in chiaro" e il loro costante aggiornamento limitatamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, in attesa della definizione di appositi accordi inerenti le strutture facenti parte del sistema regionale dell' istruzione e formazione professionale;

  3. il conseguimento di un risultato nelle prove Invalsi di italiano e matematica pari o maggiore rispetto alla media regionale. A tal fine la domanda di accreditamento comprende una liberatoria affinché i dati riferiti alla stessa istituzione, rilevati dall'INV ALSI a partire dall'anno scolastico 2010/2011, siano resi disponibili per la valutazione di merito. A seguito di motivato parere da parte di INV ALSI, la condizione è considerata assolta anche nei casi in cui l'istituzione, pur non conseguendo i predetti risultati, abbia compiuto un significativo lavoro di miglioramento degli apprendimenti rispetto alle situazioni di partenza;

  4. l'utilizzo nell'attività didattica delle TIC;

  5. la disponibilità acquisita di docenti in qualità di tutor dei tirocinanti;

  6. la congruità dei progetti di tirocinio con le relative classi di concorso e con le risorse impegnabili.

Sono condizioni aggiuntive per l'accreditamento delle istituzioni ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio nell'ambito dei percorsi di specializzazione sul sostegno:

  1. la disponibilità acquisita di docenti in qualità di tutor dei tirocinanti sul sostegno;

  2. la congruità dei progetti di tirocinio con le finalità previste dai percorsi di specializzazione sul sostegno e con le risorse impegnabili.

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Decreto Ministeriale n. 93 dei 30.11.2012. Definizione delle modalita' di accreditamento delle sedi di tirocinio