La supponenza è peggiore dell’incompetenza

inviato da Lucio Ficara, 29.4.2012

Riportiamo qui di seguito un intervento del collega Lucio Ficara in merito alla questione del diritto da parte degli insegnanti al giorno libero settimanale. Ovviamente il buon Stefanel, da bravo dirigente, prova a portare acqua al suo mulino, senza fare i conti con quanto previsto dalla normativa vigente (Guida alla normativa sul giorno libero).
Non è il primo, nè probabilmente sarà l'ultimo.
Segnaliamo solo le nefaste conseguenze lasciate dall'ex ministro Brunetta nell'immaginario di molti presidi, diventati (Todos caballeros) Dirigenti scolatici con l'istituzione dell'autonomia scolastica (
Legge 59/1997), che si sentono ora autorizzati ad interpretare norme chiare e a forzare giurisprudenza consolidata.
A quando un freno a questi grandi dittatori? (Gilda degli insegnanti di Venezia)

 

 

Errare umanum est, perseverare autem diabolicum.

Stefano Stefanel continua  ad  insistere ( in una mail inviatami in risposta ad una mia sul fatto che il giorno libero per i docenti non è un diritto e che il codice civile all’art.2078 conta meno di “zero”. Mi dà dell’incompetente e si indigna per averlo chiamato “compagno di Proteo”, puntualizzando che lui non è mai stato compagno in vita sua. Gli rispondo pubblicamente che la sua supponenza è peggiore della sua incompetenza. Per fare capire ai lettori che l’art.2078 è centrale nel sorreggere la mia tesi e conta molto, chiedo ai lettori di leggere la seguente vertenza tra un dirigente scolastico e un docente a cui è stato negato il giorno libero: 

«Esito positivo per una vertenza intentata da un docente della provincia di Bari nei confronti del suo Dirigente scolastico. A tale docente , infatti, non gli era stata attribuita alcuna giornata libera dall'insegnamento nella settimana, con notevole disparità di trattamento contrattuale rispetto al resto dei suo colleghi d'istituto(anche con orario superiore a cattedra). L'agire della scuola risultava inoltre anche insolito, visto che negli anni pregressi al docente era sempre stata attribuita la giornata libera anche con orario superiore a cattedra. E la questione non è passata di certo inosservata al sindacalista prof. Bartolo Danzi al quale il docente si è affidato per vedere risolta la propria situazione, gravemente compromessa a seguito della mancata attribuzione della giornata libera, peraltro - non curandosi del fatto che il docente è anche fuori sede. Il Dirigente scolastico veniva citato in data 20.1.2009 in conciliazione ai sensi dell'art. 135 CCNl  2006/09 , presso l' Ufficio di conciliazione dell' USP di Bari. In tale sede compariva il D.S. il quale pur ribadendo la propria posizione ha dovuto considerare le argomentazioni esposte dal sindacalista di parte ricorrente, volte a chiarire l'assoluta mancanza di limitazione imposta sia dalle norme contrattuali art. 28 e 29 CCNL 2006/09, sia dal T.U. 297/94-art. 396, in quanto alla formulazione dell'orario settimanale, che nell'attribuire la giornata libera in non meno di cinque giorni settimanali , non risulta restrittiva per quei docenti che hanno orario superiore a cattedra. Del resto , oramai con la contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico la settimana corta lavorativa è una prassi consolidata nelle scuole e il giorno libero dall'insegnamento risulta un diritto soggettivo tutelato dall'ordinamento giuridico. Lo stesso art. 2078 del codice civile specifica che la prassi e gli usi più favorevoli al prestatore d'opera integrano le norme imperative di legge ed i contratti medesimi. Preso atto di quanto detto dal sindacalista e su proposta del medesimo, il Dirigente scolastico ha accettato di assumere un formale impegno per il prossimo anno scolastico di fare quanto in suo potere per garantire in ogni caso(anche con orario superiore a cattedra) al docente ricorrente la fruizione della giornata libera. Con tale decisione si è chiusa positivamente la vertenza intentata dal richiamato docente».  

Letto l’esito della vertenza sindacale, che vede il dirigente soccombere e il codice civile trionfare (alla faccia che l’art.2078 del cc conta meno di zero), dico al supponente Stefanel di riflettere quando scrive e di imparare ad essere umile e rispettoso dell’altrui parere che, se anche fosse il parere di un incompetente, è sempre argomentato in modo tale da poterci ragionare con civiltà. Lo Stefanel continua ad asserire (ma di cosa si preoccupa) che io ho un’idea molto negativa “a priori” dei dirigenti scolastici. Nella mia carriera ho avuto la possibilità di lavorare con almeno una ventina di dirigenti scolastici, con tutti, fatta solo un’eccezione, ho avuto ottimi rapporti  e una riconosciuta stima reciproca. Per cui “a posteriori” dovrei avere un’idea buona dei dirigenti, ma, poiché sono un matematico e non un filosofo, non giudico mai “a priori” o “a posteriori”, più semplicemente e concretamente giudico i fatti sulla base di elementi e dati concreti. Concludo dicendo che la supponenza di chi per ruolo dovrebbe dirigere una scuola può risultare pericolosa e di conseguenza va combattuta civilmente e con acuta intelligenza.

 

Lucio Ficara

(lucio.ficara@fastwebnet.it