Art. 50. – (Attuazione dell’autonomia). –
1.
Allo scopo di consolidare e sviluppare l’autonomia delle
istituzioni scolastiche, potenziandone l’autonomia gestionale
secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità
e la professionalità del personale della scuola, con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei
princìpi e degli obiettivi di cui all’articolo 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, linee guida per conseguire le seguenti finalità:
a)potenziamento dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche, anche attraverso l’eventuale ridefinizione, nel
rispetto della vigente normativa contabile, degli aspetti
connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo
avvio di apposito progetto sperimentale;
b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di
un organico dell’autonomia, funzionale all’ordinaria attività
didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle
esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di
integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi
speciali e di programmazione dei fabbisogni di personale
scolastico, anche ai fini di una estensione del tempo scuola;
c) costituzione, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di reti
territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire
la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e
finanziarie;
d) definizione di un organico di rete per le finalità
di cui alla lettera c) nonché per l’integrazione degli
alunni con bisogni educativi speciali, la formazione permanente,
la prevenzione dell’abbandono e il contrasto dell’insuccesso
scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo, specialmente
per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione
scolastica;
e) costituzione degli organici di cui alle lettere
b) e d), nei limiti previsti dall’articolo 64 del
citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni
con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola
scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche
per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne
determinano la rimodulazione annuale.
2. Gli organici di cui al comma 1 sono determinati,
complessivamente, nel rispetto dell’articolo 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 19,
comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fatto salvo
anche per gli anni 2012 e successivi l’accantonamento in
presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).
3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, con cadenza triennale, nei limiti dei risparmi di spesa
accertati con la procedura di cui al comma 9 dell’articolo 64
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è definita la
consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di
rete sulla base della previsione dell’andamento demografico
della popolazione in età scolare. In sede di prima applicazione,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, è adottato il decreto
di cui al presente comma per gli anni scolastici 2013-2014,
2014-2015 e 2015-2016. A decorrere dall’anno scolastico
2012-2013, continua ad applicarsi il citato comma 9
dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per
le finalità di cui all’articolo 8, comma 14, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, con le
modalità previste, per le necessità dell’organico dell’autonomia
e per le finalità dell’organico di rete.
4. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, con riferimento ai rapporti negoziali in
essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, verifica la possibilità di emanare, in
analogia con la previsione di cui all’articolo 3, comma 83,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, misure in materia di giochi pubblici utili al
fine di assicurare maggiori entrate. A decorrere dall’anno 2013,
le eventuali maggiori entrate derivanti dall’attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sono
riassegnate allo stato di previsione del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca per essere
destinate alle finalità di cui al presente articolo.
5. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 50.
(Attuazione dell’autonomia).
1.
Allo scopo di consolidare e sviluppare l’autonomia delle
istituzioni scolastiche, potenziandone l’autonomia gestionale
secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità
e la professionalità del personale della scuola, con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei
princìpi e degli obiettivi di cui all’articolo 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, linee guida per conseguire le seguenti finalità:
a)
potenziamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche,
anche attraverso l’eventuale ridefinizione, nel rispetto della
vigente normativa contabile, degli aspetti connessi ai
trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di
apposito progetto sperimentale;
b)
definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico
dell’autonomia, funzionale all’ordinaria attività didattica,
educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze
di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e
sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di
programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai
fini di una estensione del tempo scuola;
c)
costituzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, di reti territoriali tra
istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione
ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
d)
definizione di un organico di rete per le finalità di cui alla
lettera c) nonché per l’integrazione degli alunni con bisogni
educativi speciali, la formazione permanente, la prevenzione
dell’abbandono e il contrasto dell’insuccesso scolastico e
formativo e dei fenomeni di bullismo, specialmente per le aree
di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica;
e)
costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei
limiti previsti dall’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sulla base dei
posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per
almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e
sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte
salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale.
2.
Gli organici di cui al comma 1 sono determinati,
complessivamente, nel rispetto dell’articolo 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 19,
comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fatto salvo
anche per gli anni 2012 e successivi l’accantonamento in
presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).
3.
Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, con cadenza triennale, nei limiti dei risparmi di spesa
accertati con la procedura di cui al comma 9 dell’articolo 64
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è definita la
consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di
rete sulla base della previsione dell’andamento demografico
della popolazione in età scolare. In sede di prima applicazione,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, è adottato il decreto
di cui al presente comma per gli anni scolastici 2013-2014,
2014-2015 e 2015-2016. A decorrere dall’anno scolastico
2012-2013, continua ad applicarsi il citato comma 9
dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per
le finalità di cui all’articolo 8, comma 14, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, con le
modalità previste, per le necessità dell’organico dell’autonomia
e per le finalità dell’organico di rete.
4.
Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, con riferimento ai rapporti negoziali in
essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, verifica la possibilità di emanare, in
analogia con la previsione di cui all’articolo 3, comma 83,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, misure in materia di giochi pubblici utili al
fine di assicurare maggiori entrate. A decorrere dall’anno 2013,
le eventuali maggiori entrate derivanti dall’attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sono
riassegnate allo stato di previsione del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca per essere
destinate alle finalità di cui al presente articolo.
5.
Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
——————————————————————————————
Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della
Presidenza del Consiglio e Interni) e X (Attività produttive,
commercio e turismo) della Camera
SEDE REFERENTE
Martedì 6 marzo 2012. – Presidenza del presidente della I
Commissione Donato BRUNO, indi del presidente della X
Commissione Manuela DAL LAGO. – Intervengono il ministro per la
pubblica amministrazione e per la semplificazione Filippo
Patroni Griffi e i sottosegretari di Stato per il lavoro e le
politiche sociali Cecilia Maria Guerra, per lo sviluppo
economico Claudio De Vincenti, per l’istruzione, l’università e
la ricerca Marco Rossi Doria, per le infrastrutture e i
trasporti Guido Improta e Massimo Vari e il sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D’Andrea.
La
seduta comincia alle 9.30.
(…)
Donato BRUNO, presidente, avverte che, a seguito di un’ulteriore
valutazione, la presidenza ammette alla discussione l’articolo
aggiuntivo Pelino 50.01, già dichiarato inammissibile.
Oriano GIOVANELLI (PD), relatore per la I Commissione, esprime
parere contrario su tutte le proposte emendative riferite
all’articolo 50, salvo che sull’emendamento Ghizzoni 50.10, sul
quale, come relatore per la I Commissione, esprime parere
favorevole, a condizione che sia riformulato nel senso di
prevedere una diversa copertura finanziaria (vedi allegati). I
relatori si riservano di esprimere il parere sull’articolo
aggiuntivo Pelino 50.01, testé riammesso.
Stefano SAGLIA (PdL), relatore per la X Commissione, in dissenso
dal relatore per la I Commissione, esprime parere contrario
sull’emendamento Ghizzoni 50.10.
Pierluigi MANTINI (UdCpTP) osserva che questo non è un modo
ordinato di procedere e che i relatori dovrebbero aver maturato,
al momento del voto, un orientamento comune su ciascun
emendamento.
Il
sottosegretario Marco ROSSI DORIA si rimette alle Commissioni
per quanto riguarda l’emendamento Ghizzoni 50.10 ed esprime
parere conforme a quello dei relatori sugli altri emendamenti e
articoli aggiuntivi riferiti all’articolo 50.
Elena CENTEMERO (PdL) dichiara la contrarietà del suo gruppo
rispetto all’emendamento Ghizzoni 50.10, che prevede
l’immissione in ruolo nel comparto dell’istruzione di cinquemila
persone, disponendo la copertura del relativo onere finanziario
a valere sul bilancio dello Stato mediante risorse da reperire
con nuovi giochi e lotterie. Fa presente che la legislazione
vigente già prevede un piano di assunzioni per le scuole per il
prossimo triennio con la possibilità di rimodulare annualmente
le relative previsioni.
Maria COSCIA (PD), intervenendo sull’emendamento Ghizzoni 50.10,
ravvisa la necessità che siano garantiti gli attuali livelli
delle prestazioni dei servizi con gli organici a disposizione,
soprattutto in una fase di criticità del sistema scolastico.
Sostiene che le previsioni del comma 4, richiamato
dall’emendamento menzionato, semplificano e consentono di
assicurare il fabbisogno di personale.
Jole SANTELLI (PdL) esprime valutazioni critiche in ordine
all’orientamento assunto dalla sinistra sulla scuola negli
ultimi anni.
Mario TASSONE (UdCpTP) chiede che il Governo fornisca
chiarimenti sul profilo della copertura dell’emendamento
Ghizzoni 50.10 e valuta negativamente l’espressione di due
pareri discordanti da parte dei relatori. Preannuncia, tuttavia,
il suo voto favorevole sulla predetta proposta emendativa.
Giovanni FAVA (LNP) sottolinea che l’orientamento del suo gruppo
era favorevole sull’emendamento Ghizzoni 50.10; tuttavia, alla
luce della nuova formulazione, sorgono ora perplessità
soprattutto in relazione alle modalità di copertura. Chiede
pertanto al Governo di riformulare il testo sotto il profilo
della copertura finanziaria.
Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) rileva che l’emendamento Ghizzoni
50.10 intende assicurare il tempo pieno che rappresenta una
forma di sostegno per le famiglie. Ritiene opportuni ulteriori
chiarimenti dal Governo sull’ipotesi di un aumento dell’accisa
sui giochi per finanziare la proposta emendativa. Preannuncia
quindi il suo voto favorevole sull’emendamento in esame.
Giuseppe CALDERISI (PdL) chiede l’accantonamento dell’esame
dell’emendamento Ghizzoni 50.10 affinché possa essere definita
più precisamente la formulazione e le modalità della copertura
finanziaria che appare non accettabile se riferita alle entrate
sui giochi.
Il
ministro Filippo PATRONI GRIFFI assicura un approfondimento del
testo e si dichiara favorevole all’accantonamento
dell’emendamento 50.10.
Donato BRUNO, presidente, avverte quindi che l’esame della
proposta emendativa è accantonato per consentire al Governo un
ulteriore approfondimento dei contenuti.
Oriano GIOVANELLI, relatore per la I Commissione, esprime parere
favorevole sull’articolo aggiuntivo Pelino 50.01.
Il
ministro Filippo PATRONI GRIFFI dichiara parere conforme a
quello del relatore.
Le
Commissioni approvano l’articolo aggiuntivo Pelino 50.01.
Donato BRUNO, presidente, avverte che le proposte emendative
relative all’articolo 50 sulle quali è stato espresso parere
contrario sono state ritirate dai presentatori. (…)
Oriano GIOVANELLI (PD), relatore per la I Commissione, chiede
alla presidenza di ritornare sull’emendamento Ghizzoni 50.10 e
presenta una ulteriore proposta di nuova formulazione dello
stesso (vedi allegato 1), finalizzata a superare alcune
criticità evidenziate nel corso del dibattito.
Stefano SAGLIA (PdL), relatore per la X Commissione, conferma
che il suo parere rimane contrario all’emendamento Ghizzoni
50.10, anche ove riformulato nel senso da ultimo suggerito dal
collega Giovanelli.
Il
sottosegretario Marco ROSSI DORIA si rimette alle Commissioni
sull’emendamento Ghizzoni 50.10 (ulteriore nuova formulazione).
Le
Commissioni approvano l’emendamento Ghizzoni 50.10 (ulteriore
nuova formulazione). (…)
La
seduta termina alle 14.30.
SEDE REFERENTE
Martedì 6 marzo 2012. – Presidenza del presidente della I
Commissione, Donato BRUNO. – Intervengono il ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione Filippo Patroni
Griffi, e il sottosegretario di Stato per l’economia e le
finanze Gianfranco Polillo e il sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio Giampaolo D’Andrea.
La
seduta comincia alle 23.40.
DL
5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo.
C. 4940 Governo.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La
Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da
ultimo, nella seduta odierna.
Donato BRUNO, presidente, comunica che sono pervenuti i pareri
delle Commissioni competenti in sede consultiva. Fa presente che
i principali problemi sono sollevati dal parere della
Commissione Bilancio con riferimento all’articolo 50: la
Commissione ha infatti ritenuto di non esprimere il parere su
tale articolo e di invitare le Commissioni di merito a
modificarlo, con il concorso del Governo, al fine di superare le
criticità in esso contenute, riservandosi di esprimersi al
riguardo nel parere che renderà all’Assemblea.
Gianclaudio BRESSA (PD) fa presente che la posizione del suo
gruppo è stata chiara sin dall’inizio, quando è stata presentata
una proposta emendativa sull’articolo 50. Come è noto il testo è
stato ripreso da uno di contenuto analogo che era stato
predisposto dal Governo in vista della riunione del Consiglio
dei ministri e poi abbandonato.
Rileva come quanto evidenziato dalla Commissione Bilancio nel
proprio parere comporti necessariamente un rinvio alla giornata
di domani della seduta delle Commissioni riunite I e X, vista
l’intenzione di presentare una nuova formulazione dell’articolo
50 con una copertura adeguata.
Il
ministro Filippo PATRONI GRIFFI manifesta la disponibilità del
Governo a trovare una soluzione ampiamente condivisa.
Donato BRUNO, presidente, alla luce di quanto emerso prospetta
l’opportunità di scrivere una lettera al Presidente della Camera
per richiedere che l’Assemblea avvii la discussione del
provvedimento in esame nel pomeriggio di domani anziché la
mattina.
Le
Commissioni concordano
Donato BRUNO, presidente, ritiene che le Commissioni possano
utilmente riprendere i lavori non prima delle ore 11 di domani.
(…)
Donato BRUNO, presidente, fa presente che le Commissioni si
riuniranno nella giornata di domani alle ore 11 per esaminare le
questioni poste dalla Commissione bilancio nel proprio parere e
l’articolo aggiuntivo Santelli 14.011. Rinvia quindi il seguito
dell’esame ad altra seduta.
La
seduta termina alle 00.05 di mercoledì 7 marzo 2012.
—————–
Emendamenti approvati
ART. 50.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 50. (Autonomia responsabile).
1.
Al fine di consolidare e sviluppare l’autonomia delle
istituzioni scolastiche, potenziandone l’autonomia gestionale
secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità
e la professionalità del personale della scuola, a decorrere
dall’anno scolastico 2012/2013 si applicano le disposizioni di
cui ai seguenti commi.
2. È attivato, nel rispetto della vigente normativa contabile,
un Fondo unico d’istituto che comprende il Fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche e quello per il
personale di ciascuno dei quattro Programmi relativi ai vari
gradi di istruzione del Bilancio del MIUR. In tale Fondo, oltre
alle risorse attualmente destinate al finanziamento delle
competenze vigenti, confluiscono tutte le risorse destinate alle
diverse tipologie di spesa: sicurezza, dispersione scolastica,
offerta formativa ed interventi perequativi, interventi vari a
favore dell’istruzione, stanziamento per il Piano programmatico
degli interventi per la scuola, risorse contrattuali destinate
alla valorizzazione del personale della scuola, al fine di
rinforzare l’autonomia delle istituzioni scolastiche mediante
una programmazione autonoma delle finalità di spesa e di
gestione.
3. In relazione al personale docente e ATA sono definiti:
a) per ciascuna istituzione scolastica, un organico
dell’autonomia, funzionale all’ordinaria attività didattica,
educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alla
sperimentazione e allo sviluppo di nuove metodologie per
l’innovazione dell’attività didattica, al recupero,
all’integrazione e al sostegno degli alunni con disabilità e
alla programmazione dei fabbisogni di personale scolastico;
b) un organico di rete con particolare riferimento alle esigenze
di integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali
nonché alla prevenzione dell’abbandono e al contrasto
dell’insuccesso scolastico e formativo, specie per le aree di
massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica.
4. L’organico dell’autonomia di cui al comma 3 è costituito da
tutti i posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di
stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle
reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di
sostegno.
5. È abrogato il comma 81 dell’articolo 4 della legge 12
novembre 2011 n. 183;
6. L’organico dell’autonomia rimane determinato ai sensi
dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, salvo quanto disposto al successivo comma 7. In sede di
prima applicazione l’organico dell’autonomia è determinato in
misura uguale a quello dell’anno scolastico 2011/2012 pari a 724
mila posti docenti e 233.100 posti Ata, fermo restando anche per
gli anni 2012 e successivi l’accantonamento in presenza di
esternalizzazione dei servizi per i posti Ata.
7. L’organico dell’autonomia comprende ulteriori diecimila
posti, da attivare successivamente alla definizione di una
apposita sequenza contrattuale che non rechi nuovi o maggiori
oneri per le finanze pubbliche, destinati al supporto
dell’autonomia scolastica, per la flessibilità e il
potenziamento dell’offerta didattica e per gli interventi
perequativi.
8. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonomie, sono stabiliti
i criteri per la determinazione degli organici di cui ai commi 4
e 6.
9. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo
pari a 350 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012, si
provvede ai sensi dei commi 10 e 11.
10. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali
adottati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, emana tutte le
disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di
assicurare maggiori entrate, adotta nuove modalità di gioco del
Lotto, variando l’assegnazione della percentuale della posta di
gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, la misura del
prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per
le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.
L’attuazione delle disposizioni del presente comma assicura
maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2012. Le maggiori entrate derivanti
dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.
11. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono
aumentate le aliquote di cui all’allegato I del Testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e
all’alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito
erariale complessivo pari a 100 milioni di euro annui a
decorrere dal 2012. Dall’applicazione della norma di cui al
precedente comma non devono derivare variazioni del gettito di
competenza delle amministrazioni territoriali ai sensi
dell’articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
50. 10. (ulteriore nuova formulazione). Ghizzoni, Coscia, Pes,
De Pasquale, Bachelet, Russo, Rossa, Siragusa, De Torre,
Melandri, Levi, Nicolais, De Biasi, Mazzarella, Lolli
Dopo l’articolo 50 inserire il seguente:
Art. 50-bis. (Dirigenti scolastici).
1.
I candidati risultati idonei a seguito dell’espletamento di un
concorso a dirigente scolastico, ma che non hanno partecipato al
corso di formazione, poiché non rientranti nel contingente
previsto, sono immessi in ruolo, previo esperimento di un corso
di formazione della durata di quattro mesi e previo positivo
superamento di un colloquio selettivo sulle tematiche oggetto
del corso di formazione.
2. I docenti incaricati della presidenza nel triennio
2008/2009-2010/2011 sono ammessi ad un periodo di formazione
previo superamento di un esame colloquio, ai fini
dell’immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici. Il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca disciplina con
proprio decreto le modalità di svolgimento dell’esame colloquio
e del periodo di formazione.
3. Al fine di garantire la piena funzionalità del sistema
scolastico e dare provvisoria copertura ai posti vacanti e
disponibili, attualmente ricoperti con reggenze anche plurime,
in attesa del compiuto espletamento del corso-concorso ordinario
per il reclutamento di 2386 dirigenti scolastici, ai soggetti
per i quali è pendente un contenzioso con oggetto la
partecipazione ai concorsi a dirigente scolastico alla data di
entrata in vigore del presente decreto, è temporaneamente
affidato un incarico provvisorio di direzione della durata di un
anno scolastico rinnovabile fino alla copertura dei posti
vacanti destinati ai vincitori del concorso ordinario.
L’incarico di direzione è remunerato in misura pari all’ottanta
per cento della retribuzione di posizione, parte variabile,
ordinariamente assegnata al posto così ricoperto. Alla relativa
spesa si dà copertura mediante corrispondente riduzione, per
l’anno scolastico 2011/2012, del Fondo Unico Nazionale per la
retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti
scolastici. I posti che conseguentemente si rendono disponibili
sono accantonati in quota del numero di assunzioni autorizzate
per ciascun anno scolastico.
50. 01. Pelino.