DL Semplificazioni alla Camera

 Educazione & Scuola 4.4.2012

Il 4 aprile l’Aula della Camera approva definitivamente il DdL di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, modificato il 29 marzo dal Senato che ha votato, con 246 voti favorevoli, 33 contrari e 2 astenuti, la fiducia su un emendamento del Governo interamente sostitutivo del testo già approvato dalla Camera l’8 marzo.

Di seguito il nuovo testo dell’art. 50:

Art. 50. – (Attuazione dell’autonomia).

1. Allo scopo di consolidare e sviluppare l’autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l’autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei princìpi e degli obiettivi di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, linee guida per conseguire le seguenti finalità:
a)potenziamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l’eventuale ridefinizione, nel rispetto della vigente normativa contabile, degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale;
b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell’autonomia, funzionale all’ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini di una estensione del tempo scuola;
c) costituzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
d) definizione di un organico di rete per le finalità di cui alla lettera c) nonché per l’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la formazione permanente, la prevenzione dell’abbandono e il contrasto dell’insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo, specialmente per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica;
e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei limiti previsti dall’articolo 64 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale.
2. Gli organici di cui al comma 1 sono determinati, complessivamente, nel rispetto dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fatto salvo anche per gli anni 2012 e successivi l’accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).
3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con cadenza triennale, nei limiti dei risparmi di spesa accertati con la procedura di cui al comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è definita la consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete sulla base della previsione dell’andamento demografico della popolazione in età scolare. In sede di prima applicazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato il decreto di cui al presente comma per gli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, continua ad applicarsi il citato comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per le finalità di cui all’articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, con le modalità previste, per le necessità dell’organico dell’autonomia e per le finalità dell’organico di rete.
4. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verifica la possibilità di emanare, in analogia con la previsione di cui all’articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, misure in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate. A decorrere dall’anno 2013, le eventuali maggiori entrate derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.
5. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il 28 marzo l’Aula del Senato inizia l’esame del DdL di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, già approvato dalla Camera il 13 marzo.

L’8 marzo l’Aula della Camera, con 479 voti a favore e 75 contrari, ha votato la fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico, nel testo delle Commissioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

Il 7 marzo l’Aula della Camera inizia l’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

Il 6 marzo le Commissioni riunite I e X della Camera, in sede referente, per l’esame del Disegno di legge di conversione del Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, approvano emendamenti all’art. 50 modificando l’autonomia responsabile delle Istituzioni scolastiche e introducendo novità in merito al concorso ed agli incarichi dei dirigenti scolastici.

La Commissione Bilancio ritiene “di non esprimere il parere sull’articolo 50 e di invitare la Commissione di merito a modificare, con il concorso del Governo, il medesimo articolo, al fine di superare le predette criticità, riservandosi di esprimersi al riguardo nel parere da rendere all’Assemblea – e - di sopprimere l’articolo 50-bis, che, ai commi 1 e 2, prevede, in particolare, lo svolgimento di un corso di formazione per i dirigenti scolastici senza indicare le modalità del relativo finanziamento e, al comma 3, prevede l’assunzione di dirigenti scolastici senza recare la quantificazione degli oneri né il loro profilo temporale“.

Le Commissioni riunite I e X della Camera, riunitesi in tarda serata, preso atto del parere espresso dalla V Commissione, deliberano di riprendere l’analisi dell’art. 50 nella seduta del 7 marzo, alle ore 11, realizzando una nuova versione dell’art. 50 e sopprimendo l’art. 50-bis.

 

Di seguito il testo definitivo dell’articolo 50 ed un estratto del resoconto della seduta del 6 marzo 2012:

Art. 50.
(Attuazione dell’autonomia).

1. Allo scopo di consolidare e sviluppare l’autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l’autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei princìpi e degli obiettivi di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, linee guida per conseguire le seguenti finalità:

a) potenziamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l’eventuale ridefinizione, nel rispetto della vigente normativa contabile, degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale;

b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell’autonomia, funzionale all’ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini di una estensione del tempo scuola;

c) costituzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;

d) definizione di un organico di rete per le finalità di cui alla lettera c) nonché per l’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la formazione permanente, la prevenzione dell’abbandono e il contrasto dell’insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo, specialmente per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica;

e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei limiti previsti dall’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale.

2. Gli organici di cui al comma 1 sono determinati, complessivamente, nel rispetto dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fatto salvo anche per gli anni 2012 e successivi l’accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).

3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con cadenza triennale, nei limiti dei risparmi di spesa accertati con la procedura di cui al comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è definita la consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete sulla base della previsione dell’andamento demografico della popolazione in età scolare. In sede di prima applicazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato il decreto di cui al presente comma per gli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, continua ad applicarsi il citato comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per le finalità di cui all’articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, con le modalità previste, per le necessità dell’organico dell’autonomia e per le finalità dell’organico di rete.

4. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verifica la possibilità di emanare, in analogia con la previsione di cui all’articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, misure in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate. A decorrere dall’anno 2013, le eventuali maggiori entrate derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.

5. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera

SEDE REFERENTE
Martedì 6 marzo 2012. – Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO, indi del presidente della X Commissione Manuela DAL LAGO. – Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione Filippo Patroni Griffi e i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cecilia Maria Guerra, per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti, per l’istruzione, l’università e la ricerca Marco Rossi Doria, per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta e Massimo Vari e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D’Andrea.

La seduta comincia alle 9.30.

(…) Donato BRUNO, presidente, avverte che, a seguito di un’ulteriore valutazione, la presidenza ammette alla discussione l’articolo aggiuntivo Pelino 50.01, già dichiarato inammissibile.

Oriano GIOVANELLI (PD), relatore per la I Commissione, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all’articolo 50, salvo che sull’emendamento Ghizzoni 50.10, sul quale, come relatore per la I Commissione, esprime parere favorevole, a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere una diversa copertura finanziaria (vedi allegati). I relatori si riservano di esprimere il parere sull’articolo aggiuntivo Pelino 50.01, testé riammesso.

Stefano SAGLIA (PdL), relatore per la X Commissione, in dissenso dal relatore per la I Commissione, esprime parere contrario sull’emendamento Ghizzoni 50.10.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) osserva che questo non è un modo ordinato di procedere e che i relatori dovrebbero aver maturato, al momento del voto, un orientamento comune su ciascun emendamento.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA si rimette alle Commissioni per quanto riguarda l’emendamento Ghizzoni 50.10 ed esprime parere conforme a quello dei relatori sugli altri emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all’articolo 50.

Elena CENTEMERO (PdL) dichiara la contrarietà del suo gruppo rispetto all’emendamento Ghizzoni 50.10, che prevede l’immissione in ruolo nel comparto dell’istruzione di cinquemila persone, disponendo la copertura del relativo onere finanziario a valere sul bilancio dello Stato mediante risorse da reperire con nuovi giochi e lotterie. Fa presente che la legislazione vigente già prevede un piano di assunzioni per le scuole per il prossimo triennio con la possibilità di rimodulare annualmente le relative previsioni.

Maria COSCIA (PD), intervenendo sull’emendamento Ghizzoni 50.10, ravvisa la necessità che siano garantiti gli attuali livelli delle prestazioni dei servizi con gli organici a disposizione, soprattutto in una fase di criticità del sistema scolastico. Sostiene che le previsioni del comma 4, richiamato dall’emendamento menzionato, semplificano e consentono di assicurare il fabbisogno di personale.

Jole SANTELLI (PdL) esprime valutazioni critiche in ordine all’orientamento assunto dalla sinistra sulla scuola negli ultimi anni.

Mario TASSONE (UdCpTP) chiede che il Governo fornisca chiarimenti sul profilo della copertura dell’emendamento Ghizzoni 50.10 e valuta negativamente l’espressione di due pareri discordanti da parte dei relatori. Preannuncia, tuttavia, il suo voto favorevole sulla predetta proposta emendativa.

Giovanni FAVA (LNP) sottolinea che l’orientamento del suo gruppo era favorevole sull’emendamento Ghizzoni 50.10; tuttavia, alla luce della nuova formulazione, sorgono ora perplessità soprattutto in relazione alle modalità di copertura. Chiede pertanto al Governo di riformulare il testo sotto il profilo della copertura finanziaria.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) rileva che l’emendamento Ghizzoni 50.10 intende assicurare il tempo pieno che rappresenta una forma di sostegno per le famiglie. Ritiene opportuni ulteriori chiarimenti dal Governo sull’ipotesi di un aumento dell’accisa sui giochi per finanziare la proposta emendativa. Preannuncia quindi il suo voto favorevole sull’emendamento in esame.

Giuseppe CALDERISI (PdL) chiede l’accantonamento dell’esame dell’emendamento Ghizzoni 50.10 affinché possa essere definita più precisamente la formulazione e le modalità della copertura finanziaria che appare non accettabile se riferita alle entrate sui giochi.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI assicura un approfondimento del testo e si dichiara favorevole all’accantonamento dell’emendamento 50.10.

Donato BRUNO, presidente, avverte quindi che l’esame della proposta emendativa è accantonato per consentire al Governo un ulteriore approfondimento dei contenuti.

Oriano GIOVANELLI, relatore per la I Commissione, esprime parere favorevole sull’articolo aggiuntivo Pelino 50.01.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI dichiara parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni approvano l’articolo aggiuntivo Pelino 50.01.

Donato BRUNO, presidente, avverte che le proposte emendative relative all’articolo 50 sulle quali è stato espresso parere contrario sono state ritirate dai presentatori. (…)

Oriano GIOVANELLI (PD), relatore per la I Commissione, chiede alla presidenza di ritornare sull’emendamento Ghizzoni 50.10 e presenta una ulteriore proposta di nuova formulazione dello stesso (vedi allegato 1), finalizzata a superare alcune criticità evidenziate nel corso del dibattito.

Stefano SAGLIA (PdL), relatore per la X Commissione, conferma che il suo parere rimane contrario all’emendamento Ghizzoni 50.10, anche ove riformulato nel senso da ultimo suggerito dal collega Giovanelli.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA si rimette alle Commissioni sull’emendamento Ghizzoni 50.10 (ulteriore nuova formulazione).

Le Commissioni approvano l’emendamento Ghizzoni 50.10 (ulteriore nuova formulazione). (…)

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE
Martedì 6 marzo 2012. – Presidenza del presidente della I Commissione, Donato BRUNO. – Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Filippo Patroni Griffi, e il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Gianfranco Polillo e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D’Andrea.

La seduta comincia alle 23.40.

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
C. 4940 Governo.
(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta odierna.

Donato BRUNO, presidente, comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva. Fa presente che i principali problemi sono sollevati dal parere della Commissione Bilancio con riferimento all’articolo 50: la Commissione ha infatti ritenuto di non esprimere il parere su tale articolo e di invitare le Commissioni di merito a modificarlo, con il concorso del Governo, al fine di superare le criticità in esso contenute, riservandosi di esprimersi al riguardo nel parere che renderà all’Assemblea.

Gianclaudio BRESSA (PD) fa presente che la posizione del suo gruppo è stata chiara sin dall’inizio, quando è stata presentata una proposta emendativa sull’articolo 50. Come è noto il testo è stato ripreso da uno di contenuto analogo che era stato predisposto dal Governo in vista della riunione del Consiglio dei ministri e poi abbandonato.
Rileva come quanto evidenziato dalla Commissione Bilancio nel proprio parere comporti necessariamente un rinvio alla giornata di domani della seduta delle Commissioni riunite I e X, vista l’intenzione di presentare una nuova formulazione dell’articolo 50 con una copertura adeguata.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI manifesta la disponibilità del Governo a trovare una soluzione ampiamente condivisa.

Donato BRUNO, presidente, alla luce di quanto emerso prospetta l’opportunità di scrivere una lettera al Presidente della Camera per richiedere che l’Assemblea avvii la discussione del provvedimento in esame nel pomeriggio di domani anziché la mattina.

Le Commissioni concordano

Donato BRUNO, presidente, ritiene che le Commissioni possano utilmente riprendere i lavori non prima delle ore 11 di domani. (…)
Donato BRUNO, presidente, fa presente che le Commissioni si riuniranno nella giornata di domani alle ore 11 per esaminare le questioni poste dalla Commissione bilancio nel proprio parere e l’articolo aggiuntivo Santelli 14.011. Rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 00.05 di mercoledì 7 marzo 2012.

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Emendamenti approvati

ART. 50.
Sostituirlo con il seguente:

Art. 50. (Autonomia responsabile).

1. Al fine di consolidare e sviluppare l’autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l’autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.
2. È attivato, nel rispetto della vigente normativa contabile, un Fondo unico d’istituto che comprende il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e quello per il personale di ciascuno dei quattro Programmi relativi ai vari gradi di istruzione del Bilancio del MIUR. In tale Fondo, oltre alle risorse attualmente destinate al finanziamento delle competenze vigenti, confluiscono tutte le risorse destinate alle diverse tipologie di spesa: sicurezza, dispersione scolastica, offerta formativa ed interventi perequativi, interventi vari a favore dell’istruzione, stanziamento per il Piano programmatico degli interventi per la scuola, risorse contrattuali destinate alla valorizzazione del personale della scuola, al fine di rinforzare l’autonomia delle istituzioni scolastiche mediante una programmazione autonoma delle finalità di spesa e di gestione.
3. In relazione al personale docente e ATA sono definiti:
a) per ciascuna istituzione scolastica, un organico dell’autonomia, funzionale all’ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alla sperimentazione e allo sviluppo di nuove metodologie per l’innovazione dell’attività didattica, al recupero, all’integrazione e al sostegno degli alunni con disabilità e alla programmazione dei fabbisogni di personale scolastico;
b) un organico di rete con particolare riferimento alle esigenze di integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali nonché alla prevenzione dell’abbandono e al contrasto dell’insuccesso scolastico e formativo, specie per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica.
4. L’organico dell’autonomia di cui al comma 3 è costituito da tutti i posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno.
5. È abrogato il comma 81 dell’articolo 4 della legge 12 novembre 2011 n. 183;
6. L’organico dell’autonomia rimane determinato ai sensi dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, salvo quanto disposto al successivo comma 7. In sede di prima applicazione l’organico dell’autonomia è determinato in misura uguale a quello dell’anno scolastico 2011/2012 pari a 724 mila posti docenti e 233.100 posti Ata, fermo restando anche per gli anni 2012 e successivi l’accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti Ata.
7. L’organico dell’autonomia comprende ulteriori diecimila posti, da attivare successivamente alla definizione di una apposita sequenza contrattuale che non rechi nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, destinati al supporto dell’autonomia scolastica, per la flessibilità e il potenziamento dell’offerta didattica e per gli interventi perequativi.
8. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonomie, sono stabiliti i criteri per la determinazione degli organici di cui ai commi 4 e 6.
9. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo pari a 350 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012, si provvede ai sensi dei commi 10 e 11.
10. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, adotta nuove modalità di gioco del Lotto, variando l’assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. L’attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.
11. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all’alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito erariale complessivo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2012. Dall’applicazione della norma di cui al precedente comma non devono derivare variazioni del gettito di competenza delle amministrazioni territoriali ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
50. 10. (ulteriore nuova formulazione). Ghizzoni, Coscia, Pes, De Pasquale, Bachelet, Russo, Rossa, Siragusa, De Torre, Melandri, Levi, Nicolais, De Biasi, Mazzarella, Lolli

Dopo l’articolo 50 inserire il seguente:

Art. 50-bis. (Dirigenti scolastici).

1. I candidati risultati idonei a seguito dell’espletamento di un concorso a dirigente scolastico, ma che non hanno partecipato al corso di formazione, poiché non rientranti nel contingente previsto, sono immessi in ruolo, previo esperimento di un corso di formazione della durata di quattro mesi e previo positivo superamento di un colloquio selettivo sulle tematiche oggetto del corso di formazione.
2. I docenti incaricati della presidenza nel triennio 2008/2009-2010/2011 sono ammessi ad un periodo di formazione previo superamento di un esame colloquio, ai fini dell’immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca disciplina con proprio decreto le modalità di svolgimento dell’esame colloquio e del periodo di formazione.
3. Al fine di garantire la piena funzionalità del sistema scolastico e dare provvisoria copertura ai posti vacanti e disponibili, attualmente ricoperti con reggenze anche plurime, in attesa del compiuto espletamento del corso-concorso ordinario per il reclutamento di 2386 dirigenti scolastici, ai soggetti per i quali è pendente un contenzioso con oggetto la partecipazione ai concorsi a dirigente scolastico alla data di entrata in vigore del presente decreto, è temporaneamente affidato un incarico provvisorio di direzione della durata di un anno scolastico rinnovabile fino alla copertura dei posti vacanti destinati ai vincitori del concorso ordinario. L’incarico di direzione è remunerato in misura pari all’ottanta per cento della retribuzione di posizione, parte variabile, ordinariamente assegnata al posto così ricoperto. Alla relativa spesa si dà copertura mediante corrispondente riduzione, per l’anno scolastico 2011/2012, del Fondo Unico Nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. I posti che conseguentemente si rendono disponibili sono accantonati in quota del numero di assunzioni autorizzate per ciascun anno scolastico.
50. 01. Pelino.