Libertà di insegnamento Aldo Domenico Ficara La Tecnica della Scuola, 7.4.2012 Quando si cercano di avviare processi di sperimentazione sul reclutamento diretto dei docenti da parte delle singole istituzioni scolastiche, bisogna tenere sempre presente che libertà di insegnamento vuol dire libertà della scuola che seleziona le competenze volute. La libertà di insegnamento, infatti, è il frutto di un'esperienza storica che ha potuto constatare gli effetti nefasti del conformismo culturale sullo sviluppo delle conoscenze ed è garantita dall' art. 33 della Costituzione Italiana, che si esplica nell'ambito delle leggi vigenti e si realizza nel rispetto della personalità dell'alunno. L’art. 33 della Costituzione, afferma che “L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato“. Da quanto detto allo Stato compete, in via generale, la predisposizione dei mezzi di istruzione e la creazione delle norme generali in materia. Ma l’istruzione non è riservata, quanto alla sua gestione, soltanto allo Stato, infatti, l’articolo 33, comma 3, afferma che "enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato". Se esiste la libertà di insegnamento, il docente può insegnare la sua disciplina nel modo che ritiene più efficace. Al tal riguardo, l’art. 1 del D.L.vo n. 297/1994 afferma che “ai docenti è garantita la libertà di insegnamento come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente. L’esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni“. Anche l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’autonomia scolastica stabilisce che “L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento”. |