Il congedo straordinario per frequentare dottorati di Lucio Ficara, ScuolaOggi 17.4.2012 Ogni anno mi capita di vedere errori evidenti nella redazione delle graduatorie d’istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari. Continuità di servizio attribuite, quando invece non dovrebbero essere concesse, l’anno di prova riconosciuto come anno di titolarità fatto nella scuola o nel comune, bonus aggiuntivi concessi anche dopo averne già usufruito precedentemente, addirittura titoli culturali concessi oltre il limite massimo di punteggio cumulabile. Dolo o ignoranza delle norme contrattuali? Al riguardo non voglio esprimermi per doveri deontologici, ma dico che a pensar male si fa peccato ma molto spesso ci si azzecca. Il Ccni del 29 febbraio 2012 è scritto molto chiaramente e leggendolo tutto, come è dovere di ogni dirigente scolastico, si comprende benissimo come redigere correttamente una graduatoria interna. Per esempio è chiaramente scritto che il congedo straordinario assegnato a un docente di ruolo per frequentare un dottorato di ricerca o al personale di ruolo assegnatario di una borsa di studio a norma dell'art. 453 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 - da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio ai sensi della lettera A), se si è in servizio nello stesso ruolo, mentre è valutato ai sensi della lettera B) nella parte relativa al servizio in altro ruolo, del titolo I delle tabelle di valutazione. Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Detto periodo non va valutato ai fini dell’attribuzione concernente la continuità di servizio. Cosa significa questo? Questo significa che tale tipo di congedo interrompe la continuità didattica sia nella sede che nella scuola. In detto contratto è fatto esplicito riferimento sui congedi che invece non interrompono la continuità di servizio, come per esempio il congedo per maternità. La nota 5 bis del Ccni 29/02/2012, consente l’assegnazione di due punti di continuità per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità entro il quinquennio e tre punti oltre il quinquennio ed in aggiunta assegna un punto per gli altri anni di servizio prestati in altra scuola dello stesso comune (sede) anche questi senza soluzione di continuità. Il congedo straordinario per frequentare il dottorato di ricerca risolve la continuità, cioè interrompe il servizio sia nella scuola che nel comune e quindi fa perdere il punteggio riconosciuto nella nota 5 bis. Questo dice il contratto, la sua applicazione dipende dall’onestà di chi dovrebbe essere un inter pares ed invece troppo spesso si comporta come un inter dispares. |