Il "decreto semplificazioni" di R.P. La Tecnica della Scuola, 9.4.2012 Il testo è stato pubblicato nel supplemento n. 69 della Gazzetta Ufficiale del 6 aprile. Le norme in esso contenute sono già in vigore dal 7 aprile. Sulla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile è stato pubblicato il “decreto semplificazioni” approvato definitivamente dalla Camera nei giorni scorsi. Il decreto è diventato così la legge n. 35 le cui norme entrano in vigore a partire dal 7 aprile. Come è noto il provvedimento contiene diversi articoli che riguardano scuola e università. L’articolo 50 prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e sentita la Conferenza Stato-Regioni, vengano adottate apposite linee guide finalizzate alla valorizzazione dell’autonomia scolastica (ovviamente ad invarianza di spesa e nel rispetto dei principi fissati dall’articolo 64 della legge 133/08). Per questo il Ministro avrà 60 giorni di tempo e questo significa che già nel prossimo mese di giugno sapremo le reali intenzioni del Governo in materia di autonomia. Il 4° comma del medesimo articolo prevede che entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge potranno essere istituiti nuovi giochi pubblici per reperire risorse da assegnate alle scuole per le finalità previste dall’articolo 50. L’articolo 51 riguarda il sistema di valutazione e contiene la contestata espressione “attività ordinaria” riferita all’impegno delle istituzioni scolastiche relativo alla somministrazione delle prove Invalsi. L’articolo 52 concerne l’istruzione tecnico-professionale, mentre l’articolo 53 prevede l’adozione di un piano annuale per l’edilizia scolastica. Lo stesso articolo stabilisce che, entro 60 giorni, per adeguare la normativa tecnica vigente agli standard europei il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'ambiente, dovrà definire nuovi criteri di funzionalità urbanistica, edilizia, energetica e didattica da seguire nella costruzione degli edifici scolastici. |