Le colpe della scuola e dei docenti di A.D.F. La Tecnica della Scuola, 24.4.2012 Il delicato rapporto tra culpa in vigilando, culpa in educando e culpa in organizzando è possibile sintetizzarla: con riferimento ai genitori, agli insegnanti, alla scuola. Ma quando l’una prevale sull’altra? In sintesi, senza entrare nei dettagli, possiamo considerare la culpa in educando riferita ai genitori, la culpa in vigilando riferita agli insegnanti, mentre la culpa in organizzando associabile alla scuola, nella misura in cui l’organizzazione scolastica non permetta il monitoraggio ed il controllo sui comportamenti degli studenti. La funzione educativa della scuola è limitata all’attribuzione di un potere disciplinare sugli alunni, così come l’obbligo di educazione riguarda il rapporto genitore-figlio minorenne, che sopravvive all’affidamento a terzi del minore, ponendosi quale obbligo non alternativo, ma concorrente con quello di vigilanza. Ciò comporta che, in relazione a fatti illeciti commessi da studenti minori a scuola, accanto all’eventuale culpa in vigilando dell’insegnante, si può ravvisare anche una culpa in educando dei genitori. L’obbligo di vigilanza sugli "allievi" previsto dall’art. 2048 c.c. , al pari del riferimento contrattuale alla vigilanza sugli "alunni" ( art. 42 , 5°c. CCNL 1995) esclude che la responsabilità degli insegnanti possa estendersi anche a situazioni che vedano coinvolti alunni maggiorenni. Infatti, sarebbe incoerente dal punto di vista sistematico che l’ordinamento gravasse gli insegnanti di una responsabilità per danni in relazione ad alunni maggiori d’età, quando la stessa non coinvolge i genitori. Per quanto detto si può affermare che per la Culpa in educando, l’affidamento dei figli minori alla scuola non esclude la responsabilità dei genitori, per il fatto illecito commesso dai loro figli. L’art. 2048, 1° comma, recita: “Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi”. L’affidamento a terzi solleva il genitore soltanto dalla presunzione di culpa in vigilando. Per quanto riguarda la Culpa in vigilando, è bene ricordare che lo studente, con l’iscrizione ad una scuola, acquisisce il diritto a riceve un’adeguata formazione e la scuola ha il preciso dovere di garantire tutto ciò, impedendo che atti illeciti impediscano il corretto esercizio di tale diritto. Ed infine per la Culpa in organizzando, la direzione dell'istituto scolastico dovrà fare in modo che gli studenti siano adeguatamente seguiti per tutto il tempo in cui si trovano all'interno dell'istituto stesso, garantendo la vigilanza anche fuori dalle classi. |