Inps: novità in materia di certificati di Lara La Gatta La Tecnica della Scuola, 4.4.2012 La legge n. 183/2011, all'art. 15, ha apportato modifiche al T.U. sulla documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000), rafforzando il criterio dell’acquisizione d’ufficio da parte dell’amministrazione procedente delle informazioni necessarie allo svolgimento dell’istruttoria, nell'ottica della “decertificazione” dei rapporti tra p.a. e cittadini. Dopo la direttiva n. 14/2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione, anche l’Inps, con la circolare n. 47 del 23 marzo 2012, ha illustrato le novità introdotte dalla cd. legge di stabilità 2012. Nel ribadire l’assoluto divieto per le p.a., a partire dal 1° gennaio 2012, di richiedere al cittadino dati o elementi dei quali abbiano la diretta disponibilità, la legge impone che qualora questi siano detenuti da altre amministrazioni, la p.a. interessata debba acquisirli obbligatoriamente d’ufficio, attraverso collegamenti telematici alle pertinenti banche dati. Ma non è tutto: la legge impone alle p.a. non solo il divieto di richiedere certificati o atti di notorietà, ma anche di accettarli. Inoltre, nei casi in cui l’utente dovesse produrre a corredo della propria istanza una dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, la p.a. è obbligata ad accettarla. È assolutamente escluso l’obbligo di far autenticare la sottoscrizione per tutte le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e istanze rivolte alla pubblica amministrazione, perché il requisito della autenticità della firma si ritiene soddisfatto se la dichiarazione o l’istanza è sottoscritta dall’interessato in presenza del responsabile del procedimento o del dipendente addetto, oppure venga inoltrata o trasmessa anche via fax, unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, da includere nel fascicolo, oppure, infine, trasmessa per via telematica. Infine, un chiarimento dell’Inps: vi sono delle fattispecie escluse dall’autocertificazione. Si tratta dei certificati previsti dal articolo 49 comma 1 del D.P.R. n. 445/2000, non modificato dalla norma in commento: “i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CEE, di marchi e brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore”. Per quanto concerne il Durc, nel confermare le precisazioni recenti del Ministero del Lavoro, l’Inps ribadisce che le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (Inps, Inail, Cassa edile) non possono essere sostituite da un’autocertificazione, che non insiste, evidentemente né su fatti, né su "status" né tantomeno su qualità personali. Tanto più che il Durc può essere espressamente presentato dai privati alla Pubblica Amministrazione. |