Vademecum per l’accesso al TFA

 da Orizzonte scuola, 30.4.2012

Aggiornato al 30 aprile 2012. Finalità, durata, requisiti, Università che attivano il TFA, classi di concorso attivate e non attivate, l’esame di ammissione, cosa studiare, date delle prove, quanto costerà?, certificazione lingua inglese, frequenza e incompatibilità, tirocinio e supplenza, esame finale

Finalità

Il TFA (Tirocinio Formativo Attivo) è il corso di abilitazione, di prossima attivazione, necessario per acquisire l’abilitazione per le classi di concorso della scuola secondaria di I e II grado, così come definito dal dm 249/10 [Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». (11G0014)]

Secondo le indicazioni normative finora emanate è possibile accedere solo ad una classe di concorso per ogni anno di Tirocinio Formativo. Tuttavia bisogna evidenziare che il dm 354/98, che stabiliva gli ambiti disciplinari relativi alle abilitazioni per ambito (o a cascata) risulta tuttora in vigore.

Durata

Il corso ha durata annuale (60 CFU, di cui 19 ovvero 475 ore, di tirocinio diretto e indiretto), e può essere organizzato anche in modalità interateneo.

REQUISITI PER ACCEDERE AL TFA

Possono partecipare alle selezioni per l’accesso ai primi bandi al Tirocinio Formativo Attivo coloro che entro la data di presentazione della domanda di iscrizione al test nazionale [prevista per il 04 giugno 2012] sono in possesso

  • di una laurea del vecchio ordinamento riconosciuta dal d.m. 39/98 e degli eventuali esami richiesti per poter avere accesso all’insegnamento;

  • di una laurea del nuovo ordinamento specialistica o magistrale riconosciuta dal d.m. n. 22/2005 e degli eventuali crediti formativi per poter avere accesso all’insegnamento;

  • del diploma ISEF, già valido per l’accesso all’insegnamento di educazione fisica, per i TFA di Scienze Motorie.

Per partecipare alle selezioni è necessario essere in possesso (entro la data di scadenza di presentazione delle domande) di un piano di studi ritenuto idoneo per l’insegnamento

Puoi controllare se il tuo piano di studi è idoneo seguendo il percorso indicato in questa pagina – TFA Titoli di accesso

Recupero crediti – Non sarà possibile partecipare al TFA con riserva. E’ necessario possedere i titoli richiesti (e i crediti necessari) entro la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al test.

I docenti che entro l’anno accademico 2010/2011 erano in possesso di una delle lauree previste, ma non riescono a completare il percorso con gli esami o i crediti richiesti, potranno, senza limiti di anno accademico, acquisire i crediti o gli esami necessari per poi partecipare alle prove di accesso al TFA che saranno bandite di anno in anno.

Allo stesso modo, chi, nell’anno accademico 2010/2011, era iscritto a uno dei percorsi di laurea previsti per l’accesso al TFA, potrà partecipare alle prove di accesso al TFA che saranno bandite di anno in anno una volta in possesso dei requisiti necessari (laurea e crediti o esami).

La laurea triennale non costituisce titolo di accesso al TFA e in generale per l’insegnamento. E’ necessario completare il percorso con la laurea magistrale.

Sono altresì esclusi coloro che sono già in possesso dell’abilitazione per la stessa classe di concorso, ancorchè conseguita a cascata per effetto del dm 354/98. Il requisito di accesso è infatti chiarito nel decreto dell’11 novembre 2011: “Possono partecipare alle prove di accesso coloro i quali, privi di abilitazione per la relativa classe di concorso, entro la data di presentazione della domanda di partecipazione al test preliminare previsto a livello nazionale… ”

REQUISITI PER ACCEDERE IN SOVRANNUMERO AL TFA

Possono accedere in sovrannumero (senza dover sostenere le 3 prove di selezione)

  • i docenti che hanno superato l’esame di ammissione alla Ssis e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stessa (cosiddetti “congelati Ssis)

  • i docenti che fossero risultati idonei e in posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda abilitazione da conseguirsi attraverso la frequenza di un secondo biennio di specializzazione o di uno o più semestri aggiuntivi.

In questo caso i docenti conseguono l’abilitazione per la stessa classe di concorso attraverso il compimento del Tirocinio Formativo Attivo senza dover sostenere l’esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti.

UNIVERSITA’ CHE ATTIVANO IL TFA.

Il TFA si svolge presso le Università. Il Tfa si svolgerà con le classi di concorso attualmente in vigore, poichè l’iter per la redifizione delle stesse è ancora lungo. Per le classi di concorso di lingua straniera nella scuola media (A045) i corsi di TFA saranno distinti per singola lingua, mentre la doppia lingua (inglese + altra lingua comunitaria) sarà prevista solo nella laurea magistrale abilitante all’insegnamento, di prossima attivazione. Nel decreto del 14 marzo il Ministero ha indicato i posti generali per le lingue nella scuola media, spetta alle Università suddividerli tra le varie classi di concorso.[vedi ad es. Università di Bergamo]

Il Ministero ha emanato il decreto 14 marzo 2012 con la suddivisione dei posti disponibili divisi per Università e classe di concorso. Vai al link

Per una ricerca più rapida

In quale Università sarà attivata la mia classe di concorso (I grado)?

In quale Università sarà attivata la mia classe di concorso (II grado)?

CLASSI DI CONCORSO ATTIVATE E CLASSI DI CONCORSO NON ATTIVATE

N.B. Sono stati attivati i TFA per insegnamenti dei quali non esiste la relativa classe di concorso: Arabo, Cinese, Giapponese, Neogreco, Sloveno. Tirocinio Formativo Attivo: Cinese, Arabo e Giapponese le nuove discipline

Escluse invece le classi di concorso da A001 ad A012, A014, A015, A040, A044, A053, A054, A055, A056, A062, A063, A064, A065, A066, A067, A068, A069, A070, A073, A074, per le quali non è previsto un numero consistente di partecipanti. Non sono previsti corsi per A075 e A076.

Per mancanza di coordinamento tra le varie competenze del Ministero non è stata prevista neanche l’attivazione del TFA per tutte le discipline artistiche (A018, A021, A022, A027, A028, A024, A025) e musicali (A031 – A032 e strumento musicale) che afferiscono all’AFAM, e pertanto è tutto rinviato al 2012/2013 [fonte FLC CGIL]. In questa fase non sono previsti percorsi neanche per gli ITP, per la formazione dei quali è allo studio una proposta interna alla Direzione del personale, ma i tempi di attuazione non sono ancora prevedibili.

In totale si tratta di 4.275 posti per la scuola secondaria di I grado e 15.792 posti per la secondaria di II grado secondo questa ripartizione per regioni.

L’ESAME DI AMMISSIONE

In cosa consiste la prova

a) un test preliminare predisposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

b) una prova scritta predisposta da ciascuna università;

c) una prova orale

Il test: mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento di ciascuna classe di concorso e le competenze linguistiche di lingua italiana. E’ predisposto dal Ministero (ad oggi si sono verificati dei ritardi Test per il TFA troppo facili. Sono da riscrivere) e avrà contenuto identico, per ogni classe di concorso.

E’ costituito da 60 quesiti, ciascuno formulato con quattro opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare l’unica esatta. Un numero pari a 10 quesiti sono volti a verificare le competenze in lingua italiana, anche attraverso quesiti inerenti la comprensione di uno o più testi scritti. Gli altri quesiti sono inerenti alle discipline oggetto di insegnamento della classe di concorso.

La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la risposta non data o errata vale 0 punti. Il test ha la durata di tre ore.

Per essere ammesso alla prova scritta il candidato deve conseguire una votazione nel test preliminare non inferiore a 21/30 (occorre cioè rispondere esattamente ad almeno 42 quesiti).

La procedura di iscrizione al test

Le date del test di accesso

Come si svolge il test preliminare

La prova scritta: E’ valutata in trentesimi (supera la prova chi consegue un risultato non inferiore a 21/30), è predisposta dalle Università secondo i seguenti criteri:

a) l’oggetto è costituito da una o più discipline ricomprese nella classe di concorso cui il percorso di tirocinio formativo attivo si riferisce;

b) la prova verifica le conoscenze disciplinari, le capacità di analisi, interpretazione e argomentazione, il corretto uso della lingua italiana e non può pertanto prevedere domande a risposta chiusa;

c) nel caso di classi di concorso relative alla lingua straniera, la prova è svolta nella lingua straniera per cui si richiede l’accesso al percorso di tirocinio formativo attivo;

d) nel caso di classi di concorso che contemplano l’insegnamento della lingua italiana, è prevista comunque una prova di analisi del testo;

e) nel caso di classi di concorso che contemplano l’insegnamento delle lingue classiche è prevista comunque una prova di traduzione;

f) nel caso di classi di concorso relative a discipline scientifiche o tecniche, la prova scritta può essere integrata da una prova pratica in laboratorio. In questo caso il voto è unico ed è ottenuto dalla media aritmetica dei voti attribuiti nella prova scritta e nella prova di laboratorio, ciascuno dei quali deve essere comunque non inferiore a 21/30.

La prova orale, predisposta dalle Università, è superata da chi consegue un risultato non inferiore a 15/20. La prova è svolta tenendo conto delle specificità delle diverse classi di concorso. Nel caso di classi di concorso relative alla lingua straniera, la prova è svolta nella lingua straniera per cui si richiede l’accesso al percorso di tirocinio formativo attivo, nel caso di classi di abilitazione affidate al settore dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica la prova orale può essere sostituita da una prova pratica.

Come si forma la graduatoria

La graduatoria, espressa in centesimi, sommerà i punteggi conseguiti dai candidati che hanno superato il test preliminare con votazione non inferiore a 21/30 la prova scritta con votazione non inferiore a 21/30 e la prova orale con votazione non inferiore a 15/20 per la prova orale. A questi si aggiunge il punteggio attribuito all’esito della valutazione dei titoli.

I titoli valutabili per l’accesso. Sono indicati nell’allegato A del decreto e comprendono la valutazione del titolo di accesso (esami di profitto della laurea, e voto finlae), servizio svolto, titoli culturali e professionali)

In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche; nel caso di ulteriore parità o nel caso si tratti di candidati che non abbiano svolto servizio, prevale il candidato più giovane.

Si suppone che il termine ultimo per acquisire i titoli valutabili sia la data ultima di presentazione delle domande, per evitare disparità di trattamento, dal momento che le graduatorie finali saranno a cura delle singole Università e quindi potrebbero essere gestite con tempi diversi.

Sono valutabili il servizio prestato e i titoli culturali. I titoli valutabili

Il servizio – E’ valutato il servizio prestato nelle istituzioni del sistema nazionale dell’istruzione (vale qundi anche il servizio svolto nella scuola paritaria) nella specifica classe di concorso o in altra classe di concorso che comprenda gli insegnmenti previsti nella classe di concorso per cui si concorre, secondo la seguente scansione:

a) 360 giorni: 4 punti
b) da 361 a 540 giorni: 6punti
c) da 541 a 720 giorni: 8 punti
d) da 721 giorni: 2 punti per ogni ulteriori 180 giorni.

N.B. La graduatoria degli ammessi ai percorsi non può essere in nessun caso integrata con altri candidati.

E’ ammesso al tirocinio formativo attivo, secondo l’ordine della graduatoria di cui al comma 16, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili per l’accesso, indicato nel bando.

Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando non si procede ad alcuna integrazione e il corso è attivato per un numero di studenti pari al numero degli ammessi.

Le prove sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

I titoli – dottorato di riceca in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione punti 6

attivita’ di ricerca scientifica svolta per almeno due anni, anche non consecutivi, in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione: 4 punti.

valutazione del percorso di studi e della media degli esami di profitto della laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti

votazione della tesi di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti;

pubblicazioni o altri titoli di studio strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione, questi ultimi di durata non inferiore a 60 crediti formativi universitari, per un massimo di 4 punti.

COSA STUDIARE PER GLI ESAMI DI SELEZIONE AL TFA

La prova di accesso sarà disciplinare. I contenuti disciplinari sono quelli proposti dai programmi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 11 agosto 1998, n. 357.

Questi ultimi vanno integrati con i contenuti disciplinari, oggetto di insegnamento delle relative classi di concorso, previsti

Non sono pertanto previste domande di pedagogia. Non è richiesto di studiare per intero i decreti indicati, bensì di estrapolare da questi (cioè i programmi dell’ultimo concorso ordinario, integrati dalle nuove indicazioni della Riforma) i contenuti relativi alla propria disciplina.

DATE DELLE PROVE DI SELEZIONE: dal 06 al 31 luglio 2012

Il calendario delle prove

Le prove saranno scaglionate per consentire ai docenti di partecipare alle prove selettive per più di una classe di concorso (non è ancora noto se sarà possibile congelare l’eventuale superamento della prova nel caso di ammissione a più classi di concorso).

Per la presentazione delle domande è necessario attendere i bandi delle Università, che saranno pubblicati entro il 03 maggio 2012.

Il test avrà data unica a livello nazionale, mentre la prova scritta e la prova orale saranno gestite dalle singole Università.

QUANTO COSTERA’ IL CORSO

Il decreto dell’11 novembre 2011 fissa un unico criterio, ossia “Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”, pertanto le spese sono a carico dei corsisti.

In linea generale l’indicazione è che il costo medio dovrebbe essere assimilato a quello di un anno accademico.

B2 LINGUA INGLESE E COMPETENZE DIGITALI

Il dm 249/10 dispone all’art. 3 comma 4:

4. Costituiscono parte integrante dei percorsi formativi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2:

a) l’acquisizione delle competenze linguistiche di lingua inglese di livello B2 previste dal “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” adottato nel 1996 dal Consiglio d’Europa. La valutazione o la certificazione di dette competenze costituisce requisito essenziale per conseguire l’abilitazione;

b) l’acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006. In particolare dette competenze attengono alla capacita’ di utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per l’utilizzo dei contenuti digitali e, piu’ in generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali.

Pertanto, alla fine del TFA, i docenti devono acquisire la certificazione di conoscenza della lingua inglese a livello B2 e le competenze digitali relative all’utilizzo di linguaggi multimediali.

E’ dunque previsto che il livello B2 è il livello di conoscenza della lingua richiesto alla fine del percorso del TFA, mentre non è richiesto nulla per quanto riguarda l’ammissione.

Il Ministero ha pubblicato il decreto n. 3889 del 07 marzo 2012 sui requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico – comunicative in lingua straniera del personale scolastico.

Certificazione competenze in lingua straniera per il personale scolastico

Per quanto riguarda invece le competenze digitali il ministero non ha ancora fornito alcuna indicazione

FREQUENZA E INCOMPATIBILITA’

6. La frequenza dei corsi previsti dal presente decreto e’ incompatibile, ai sensi dell’articolo 142 del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con l’iscrizione a:
a) corsi di dottorato di ricerca;
b) qualsiasi altro corso che da’ diritto all’acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all’estero, da qualsiasi ente organizzati (sia in Italia che all’estero)

La frequenza alle attivita’ del tirocinio formativo attivo e’ obbligatoria. L’accesso all’esame di abilitazione e’ subordinato alla verifica della presenza ad almeno

  • il 70% delle attivita’ degli insegnamenti di scienze dell’educazione

  • l’80% delle attivita’ di tirocinio diretto e indiretto

  • il 70% delle attivita’ di insegnamenti di didattiche disciplinarie

  • il 70% delle attivita’ dei laboratori pedagogico-didattici

L’attivita’ di tirocinio nella scuola si conclude con la stesura da parte del tirocinante di una relazione del lavoro svolto in collaborazione con l’insegnante tutor che ne ha seguito l’attività.

COSA SI STUDIA NEL TFA

a) insegnamenti di scienze dell’educazione;

b) un tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, pari a 19 crediti formativi, svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor. Il percorso di tirocinio contempla una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo, di concerto col consiglio di corso di tirocinio al fine di integrare fra loro le attivita’ formative; almeno 75 ore del predetto tirocinio sono dedicate alla maturazione delle necessarie competenze didattiche per l’integrazione degli alunni con disabilita’.

c) insegnamenti di didattiche disciplinari che, anche in un contesto di laboratorio, sono svolti stabilendo una stretta relazione tra l’approccio disciplinare e l’approccio didattico;

d) laboratori pedagogico-didattici indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche educative e delle esperienze di tirocinio.

Nella tabella 11, allegata al DM n. 249/2010, sono riportati le attività di tirocinio e i relativi CFU.

La valutazione del servizio svolto -

Il servizio prestato per almeno 360 giorni vale a coprire 10 dei crediti formativi relativi al tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, pari a 19 crediti formativi, svolto presso le istituzioni scolastiche e 9 dei crediti formativi relativi agli insegnamenti di didattiche disciplinari e laboratori pedagogico-didattici indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche educative e delle esperienze di tirocinio.

TIROCINIO E SUPPLENZA

Il tirocinio si svolge in una delle istituzioni scolastiche accreditate con apposite convenzioni con le Università (possono essere sia scuole statali che paritarie, compresi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti)

Nel caso in cui i docenti ammessi alla frequenza del TFA svolgano attivita’ di insegnamento nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell’istruzione (scuole statali o paritarie), le convenzioni per lo svolgimento delle attività di tirocinio sono stipulate con le istituzioni scolastiche ove essi prestano servizio, anche se non accreditate, in modo da consentire l’effettivo svolgimento del tirocinio senza interrompere la predetta attivita’. (art. 15 comma 13 del dm 249/10).

Non è ancora chiaro se tale disposizione è valida unicamente se il servizio è svolto nella stessa classe di concorso o possa essere considerato valido, e in quali termin, il servizio in classe di concorso affine a quella del TFA.

ESAME FINALE

L’esame finale costituisce parte integrante del percorso di abilitazione e consiste:
a) nella valutazione dell’attivita’ svolta durante il tirocinio;
b) nell’esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione;
c) nella discussione della relazione finale di tirocinio

La commissione assegna fino a un massimo di 30 punti all’attivita’ svolta durante il tirocinio; fino a un massimo di 30 punti all’esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione e fino a un massimo di
10 punti alla relazione finale di tirocinio. L’esame di tirocinio e’ superato se il candidato consegue una votazione maggiore o uguale a 50/70.

La commissione aggiunge al punteggio conseguito il punteggio risultante dalla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale o del diploma accademico di secondo livello e degli esami di profitto sostenuti nel corso dell’anno di tirocinio, fino a un massimo di 30 punti.

Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, e’ il voto di abilitazione all’insegnamento

Il TFA ha carattere transitorio. Quando entreranno a regime le lauree specialistiche abilitanti all’insegnamento il TFA costituirà l’ultimo anno della laurea.

Gli sbocchi lavorativi dopo il TFA

Premessa: quello che viene indicato in questo articolo ha valore stante l’attuale normativa (contestata da associazioni e alcune sigle sindacali).

L’abilitazione conseguita permetterà di accedere

  • alla II fascia delle Graduatorie di istituto, riservata ai docenti abilitati ma non inseriti in Graduatoria ad esaurimento

  • ai concorsi

  • al reclutamento nelle scuole paritarie.

In particolare

  1. Le graduatorie di istituto sono composte da 3 fasce, utilizzate sia per le supplenze brevi e temporanee, che per supplenze fino al 30 giugno o 31 agosto. In nessun caso è possibile essere assunti in ruolo da Graduatorie di istituto. Il prossimo aggiornamento è previsto per l’estate 2014.

  2. l’abilitazione costituisce requisito di ammissione al concorso in base all’articolo 402 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

  3. Le scuole paritarie in base all’art. 1 comma 4 della Legge 62/00 devono assumere docenti abilitati per mantenere lo status di paritaria.