Confluenza classi di concorso di Silvana La Porta La Tecnica della Scuola, 3.4.2012 Uno dei problemi principali della riforma della secondaria superiore è quello della confluenza delle discipline relative ai primi tre anni di corso degli istituti di II grado interessati al riordino. A tal proposito giunge una nota del Miur, la prot. n. 2320 del 29 marzo 2012, che chiarisce alcuni punti controversi della questione, nella consapevolezza che “anche per l’a.s. 2012/13 in assenza del regolamento relativo alla revisione delle classi di concorso, previsto dall’art. 64 della legge n. 133 del 2008 si rende necessario in sede di costituzione degli organici e per le conseguenti operazioni di mobilità, far riferimento alle attuali classi di concorso, opportunamente integrate e modificate con le discipline e gli ambiti disciplinari relativi agli ordinamenti del primo, secondo e terzo anno di corso degli istituti di secondo grado”. Quali dovranno essere i criteri cui dovrà attenersi il dirigente scolastico in caso di insegnamenti atipici? La nota precisa che “gli insegnamenti che trovano confluenza in più classi di concorso del pregresso ordinamento devono essere trattati come insegnamenti “atipici” la cui assegnazione alle classi di concorso deve prioritariamente mirare a salvaguardare la titolarità dei docenti presenti nell’istituzione scolastica, la ottimale determinazione delle cattedre e la continuità didattica. Ovviamente nella scelta della classe di concorso dovrà farsi riferimento all’indirizzo presente nella scuola.” Nel caso poi di presenza, nella scuola, di più di un titolare di insegnamenti “atipici”, ”si darà la precedenza a coloro che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata incrociando la varie graduatorie, nel rispetto delle precedenze di cui all’art. 7 del Ccni sulla mobilità. In assenza di titolari da 'salvaguardare' l’attribuzione dovrà avvenire prioritariamente, previa intesa con l’Ufficio scolastico territoriale, scegliendo le classi di concorso in esubero a livello provinciale”. Se non si verifica nessuna delle situazioni sopracitate “il dirigente scolastico, d’intesa con l’Ufficio scolastico territoriale, e sulla base del parere del collegio dei docenti, provvederà ad attribuire la classe di concorso in coerenza con il POF, assicurando una equilibrata distribuzione dei posti alla classi di concorso al fine di venire incontro alle aspettative dei docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, evitando di assegnare tutte le ore ad una classe di concorso a discapito di altre”. Si tanta di trovare, dunque, una situazione di equilibrio a parecchie anomalie denunciate da docenti e sindacati: si pensi a quanto verificatosi nel decorso anno per le ore di lingua e letterature italiana, lingua e cultura latina, storia e geografia del primo Biennio del liceo classico sono state assegnate generalmente alla 51/A a discapito della 52/A, con la conseguenza che solo in limitati gli abilitati della 52/A hanno avuto la possibilità di essere chiamati per le supplenze annuali). Infine “Qualora in alcuni istituti o sperimentazioni siano presenti titolari di classi di concorso non prospettate dal Sistema informativo come classi atipiche, i dirigenti scolastici, al fine di evitare la creazione di posizioni di soprannumero, segnaleranno la particolare situazione ai referenti provinciali in materia di organici, che provvederanno alla rettifica manuale al Sistema informativo, anche operando sulla quota riservata all’autonomia”. Insomma nel grande marasma della Riforma, con classi di concorso destinate a scomparire insieme ai relativi docenti, si prova a fare ordine. O meglio riordino... |