Unificare le aree per il sostegno:
in arrivo novità già nei prossimi mesi

E’ evidente che il delicato tema delle aree disciplinare del sostegno, nella scuola secondaria di secondo grado, nei prossimi mesi sarà al centro dell’agenda del Ministro. L’orientamento è quello di procedere anche in questo ordine di scuole all’unificazione delle aree. Proprio per questi motivi riteniamo utile spiegare meglio questi aspetti.

Franco Portelli Scuola Informazione, 19.8.2012

Aree disciplinari per il sostegno nella secondaria superiore.

Nelle scuole secondarie superiori le cattedre di sostegno sono divise in quattro aree: linguistica, scientifica, tecnologica e psicomotoria. La nomina avviene, di volta in volta, in una di queste aree. L’assegnazione di un insegnante specializzato per il sostegno in una determinata area avviene tenendo conto della classe di concorso di provenienza. Così, per esempio, un insegnante di fisica (A038) potrà seguire alunni con handicap ai quali è stata assegnata l’area scientifica, uno di materie letterarie (A050) sarà utilizzato per l’area umanistica, uno di discipline giuridiche (A019) per l’area tecnica e uno di educazione fisica (A029) per l’area psicomotoria.

L’insegnante di sostegno è assegnato alla scuola in cui è inserito l’alunno in situazione di handicap, per favorire il processo di integrazione e realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni. Il dirigente scolastico lo assegna, in contitolarità con i docenti curriculari, alla classe o alle classi, che accolgono alunni con handicap.

L’assegnazione a un’area disciplinare avviene, in alcuni casi, non per esigenze didattiche ma occupazionali. Manca attualmente un criterio oggettivo per la scelta dell’una o dell’altra area; ciò può creare talora disparità macroscopiche tra insegnanti con diversi punteggi collocati tra diverse aree. Può accadere, per esempio, che un insegnante inserito nell’area scientifica con 80 punti può rimanere senza cattedra e un insegnante con molti meno punti può essere chiamato ad insegnare perché appartenente ad un’altra area (es. umanistica). I componenti del consiglio di classe delle scuole secondarie superiori indicano, con ampia discrezionalità, per quelle classi in cui sono inseriti alunni con handicap, ogni anno scolastico per l’anno successivo, il numero di ore di sostegno richieste e l’area disciplinare, motivando la scelta. L’influenza della presenza nei consigli di classe e nel gruppo di studio e lavoro per l’handicap dell’istituto di docenti appartenenti ad una determinata area disciplinare può, in alcuni casi, influenzare questa scelta.

Una particolare interpretazione del comma cinque, dell’articolo 13 della famosa legge 104 del 1992 ha, di fatto, consentito l’istituzione delle aree disciplinari nella scuola di secondo grado. La norma prevede che “Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, (…) realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato. La norma, in questo caso, non indica chiaramente la suddivisione per aree disciplinari. L’amministrazione scolastica ha comunque predisposto questo meccanismo per le scuole secondarie superiori, non applicando questo criterio per la secondaria di primo grado dove, invece, il reclutamento avviene sulla base di un unico elenco risultante dalle diverse graduatorie relative alle rispettive classi di concorso.

Anche la legge 27 dicembre 1997 n. 449 all’articolo 40, comma 3, fa menzione delle aree disciplinari quando, nel secondo paragrafo fa riferimento a “I criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuole ed, eventualmente, tra le aree disciplinari dell’istruzione secondaria….”. La presenza di queste quattro può causare alcune anomalie. Può capitare, infatti, che un docente, anche se munito del titolo di specializzazione per il sostegno, si trovi a lavorare in un istituto senza conoscere i contenuti minimi delle materie che si insegnano.

Per esempio se in un liceo scientifico frequenta un alunno con deficit dell’udito e sono assegnate nove ore di sostegno per l’area tecnica, può essere nominato un docente specializzato per il sostegno in possesso del diploma di perito industriale. E’ vero che l’insegnante di sostegno non è chiamato a spiegare i contenuti delle singole materie, ma deve, dare il proprio contributo nella elaborazione del POF (relativamente all’integrazione) e nell’attività di coordinamento per la realizzazione della programmazione didattica. Giornalmente deve, però, collaborare con i colleghi curriculari per impostare le singole unità didattiche. Per svolgere bene questo lavoro il docente di sostegno deve avere un minimo di conoscenze riguardo alle attività dell’istituto in cui presta la propria opera.

Altre anomalie possono essere ricercate anche all’interno di una stessa area disciplinare dove coesistono docenti con professionalità, in alcuni casi molto differenti. Nell’area scientifica, per esempio, possiamo trovare sia l’insegnante di anatomia (A002), sia quello di geografia (A039) che quello di matematica applicata (A048). Nell’area tecnica può essere inserito sia l’insegnante di topografia (A072) sia quello di discipline meccaniche (A020) che quello di discipline pittoriche (A021) o di esercitazioni agrarie (A050).