Quella strana discrasia Lucio Ficara ScuolaOggi 27.8.2012 L’intrigata vicenda del CCNI della mobilità annuale si è risolta eliminando dall’ ipotesi contrattuale firmata il giorno 8 giugno 2012, alcuni articoli non approvati dal DFP e dal MEF. Infatti nel nuovo accordo contrattuale del 23 agosto 2012 vengono eliminate dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, le materie degli artt. 4 e 15 (mobilità annuale in sedi, plessi o sezioni staccate dello stesso istituto) e di cui all’art. 21 (riconversione professionale), in quanto esse rientrano nell’esercizio dei poteri dirigenziali e sono pertanto escluse dalla contrattazione collettiva ai sensi dell’art. 40 del D.L.vo 165/01, come modificato dall’art. 54 del D.L.vo 150/09. Pertanto dall’ipotesi di contratto, siglata l’8 giugno 2012, sono stati espunti i predetti articoli. Se da una parte, con nota ministeriale n.6249 del 24 agosto 2012, si trasmette il nuovo contratto CCNI mobilità annuale firmato il 23 agosto 2012, privo ovviamente degli articoli su citati, dall’altra invece si firma una dichiarazione congiunta tra MIUR e sindacati che ribadisce la piena validità del CCNL del 29 novembre 2007 tutt’ora vigente e si richiamano anche i contenuti dell’intesa sul lavoro pubblico sottoscritta definitivamente il giorno 10 maggio 2012, da Cgil, Cisl, Uil, Confsal e CGU e dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione. Qual è la strana discrasia tra dichiarazione congiunta e nota ministeriale? La discrasia riscontrata sta nel fatto che mentre nella dichiarazione congiunta si riconosce la piena validità del CCNL del 29 novembre 2007, che all’art.6 comma 2 afferma la seguente cosa: “l’assegnazione annuale dei docenti, personale educativo ed Ata alle sedi, plessi o sezioni staccate è materia di contrattazione integrativa d’istituto”, nella nota si sostiene che l’assegnazione annuale alle sedi, ai plessi o sezioni staccate dello stesso istituto rientrano nell’esercizio dei poteri dirigenziali e sono pertanto escluse dalla contrattazione collettiva ai sensi dell’art.40 del D.L.vo 165/01, come modificato dall’art. 54 del D.L.vo 150/09. Per cui ci sarebbe da dire che MIUR e sindacati sottoscrivono tutto e il contrario di tutto. Questo fatto darà adito a contenziosi e sentenze dei tribunali che anche per il prossimo anno scolastico interverranno su questa materia poco chiara e molto pasticciata. |