Docenti soprannumerari
In assenza di indicazioni precise, i dirigenti
stanno di Antimo Di Geronimo ItaliaOggi, 7.8.2012 Docenti soprannumerari in organico di fatto senza regole certe. Mancano disposizioni specifiche per individuarli. E i dirigenti scolastici sono costretti a navigare a vista. L'ordinanza 64 dell'anno scorso, che l'amministrazione sta applicando provvisoriamente in attesa del nuovo contratto sulle utilizzazioni e assegnazioni, non prevede, infatti una specifica disciplina.
E anche il nuovo accordo, attualmente in itinere, non fa che
ricalcare quel poco che c'è nell'ordinanza dell'anno scorso.
Oltre tutto la bozza di contratto è stata trasmessa al ministero
dell'economia e alla Funzione pubblica solo il 25 luglio scorso, a
47 giorni di distanza dalla prima sottoscrizione. E quindi non si sa
ancora quale sarà il testo normativo al quale gli uffici scolastici
dovranno fare riferimento all'atto della disposizione delle
operazioni. Non si sa ancora, infatti, se via XX settembre palazzo
Vidoni hanno qualcosa da dire. E se questo qualcosa sarà accettato
oppure no dai sindacati.
Si profilano , dunque, 2 possibilità. La prima è che vada tutto
liscio e che il contratto venga firmato. In questo caso il testo di
riferimento sarebbe il nuovo contratto. La seconda è che i sindacati
rispondano picche ad eventuali rilievi del mineconomia o della
funzione pubblica. Nel qual caso il ministero dell'istruzione
dovrebbe recepire unilateralmente i rilievi e procedere con una
nuova ordinanza. L'unica cosa relativamente certa è che l'ordinanza
dell'anno scorso non è il testo di riferimento delle operazioni.
Anche se le domande fanno riferimento a tale provvedimento.
La questione è di estrema attualità. Perché le situazioni di
soprannumero cominciano già ad intravedersi dopo gli esiti della
mobilità a domanda (trasferimenti e passaggi). Non sono rari,
infatti, i casi in cui la cattedra è disponibile sull'organico di
diritto e, quindi, l'amministrazione procede al trasferimento. Ma
poi, dopo avere rifatto i conti, si scopre che in organico di fatto
manca uno spezzone, se non addirittura l'intera cattedra. Si pensi,
per esempio, ai posti di sostegno, che possono sparire in organico
di fatto, quando gli alunni disabili si trasferiscono da una scuola
ad un'altra. Oppure alla scomparsa di spezzoni dovuta ad
accorpamenti di classi per gli esiti degli esami di riparazione.
Tali fenomeni in organico di diritto determinano l'applicazione di
una dettagliata disciplina, che regola il procedimento di
individuazione dei soprannumerari e la loro ricollocazione. Ma in
organico di fatto non trovano riscontro in analoghe disposizioni,
salvo alcune scarne previsioni contenute nell'ordinanza 64/11.
Previsioni che, però, non contemplano la procedura di individuazione
dei soprannumerari. Oltre tutto il soprannumerario in organico di
fatto può essere individuato come tale solo dopo l'effettiva
formazione del relativo provvedimento. Che di solito avviene poco
prima della disposizione dei movimenti. E quindi è quasi impossibile
applicare in analogia le procedure previste per il trattamento dei
perdenti posto in organico di diritto. Perché non c'è abbastanza
tempo e il tutto si verifica quando i docenti sono in ferie.
Oltre tutto, trattandosi di norme speciali e, in alcuni casi,
addirittura eccezionali, l'applicazione in via analogica non risulta
praticabile. Si vedano, per esempio, le disposizioni che prevedono
il <> automatico del docente ultimo arrivato, contenute negli
articoli 21, comma 9 e 23, comma 11 del contratto sui trasferimenti
e i passaggi. Clausole che hanno natura di norme eccezionali e,
quindi, sono insuscettibili di interpretazione analogica (si veda la
sentenza 8825/2012 della sezione tributaria della Cassazione).
Dunque, si naviga a vista. Resta il fatto, però, che l'ordinanza sulle utilizzazioni consente, in alcuni casi, ai soprannumerari in organico di fatto di rimanere a disposizione nella scuola dove si verifica l'esubero. E questo, in qualche misura, da una parte tampona i disagi di un'utilizzazione dell'ultima ora e, dall'altra, previene il contenzioso. Si pensi per esempio, all'art.2 comma 5 dell'ordinanza, che consente di evitare l'utilizzazione d'ufficio se le ore si riducono solo di un quinto. Oppure l'art.4 comma 10, che consente ai docenti che vanno in soprannumero per effetto degli accorpamenti di rimanere a disposizione nella scuola di utilizzazione. |