Prima i docenti da ricollocare, Il numero finale delle immissioni in ruolo però non cambia di Antimo Di Geronimo ItaliaOggi, 14.8.2012 Gli esuberi si mangiano le immissioni in ruolo. Prima di procedere alle immissioni in ruolo autorizzate, gli uffici scolastici dovranno verificare se le cattedre e i posti disponibili non siano utilizzabili per le utilizzazioni del personale in esubero incollocabile nella propria classe di concorso. E solo se non sarà possibile procedere in tal senso si potrà dare luogo alle nuove assunzioni. Ma ciò non inciderà sul numero complessivo delle immissioni in ruolo. Perché le assunzioni che non saranno effettuate in una classe di concorso, perché il posto deve essere occupato da un docente in esubero altrimenti incollocabile, saranno recuperate in altre classi di concorso con più disponibilità. Lo prevede la bozza decreto sulle immissioni in ruolo e la circolare 6103 del 10 agosto scorso. In particolare, il decreto prevede che le nomine possano essere effettuate solo dopo le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria. E in ogni caso gli uffici dovranno tenere conto «dell'eventuale utilizzazione di personale in esubero su determinate classi di concorso in attuazione dei criteri di cui all'art. 14, commi 17-20 del decreto legge n. 95/2012». Il concetto è ripreso ed esplicato nella circolare di accompagnamento, laddove l'amministrazione centrale richiama l'attenzione delle amministrazioni periferiche su quanto previsto dal decreto in applicazione dei criteri di cui al decreto legge 95/2012 «ed in particolare sull'articolo 14, commi 17-20, ed all'art. 2 comma 3 dell'ipotesi di contratto integrativo sulle utilizzazioni del personale scolastico». Il decreto chiarisce, inoltre, che l'utilizzazione del personale in esubero in altra classe di concorso (anche senza abilitazione e sulla base dei soli titoli di studio posseduti) cancella la possibilità di disporre immissioni in ruolo nella classe di concorso dove viene utilizzato il personale in esubero. Sebbene solo in numeri pari alle utilizzazioni. Ma non fa diminuire il contingente complessivo dei posti autorizzati. E quindi il posto o la cattedra non più attribuibili ad immissione in ruolo nella classe di concorso di riferimento vengono assegnati in altra classe di concorso dove vi siano disponibilità a sufficienza. L'amministrazione ha spiegato inoltre che l'utilizzazione prioritaria deve essere effettuata anche a vantaggio degli insegnanti tecnico pratici destinati alla ricollocazione nei ruoli del personale Ata, prima di effettuare tale ricollocazione. La ratio di queste disposizioni è quella di evitare che le nuove assunzioni precludano la ricollocazione del personale in esubero. In ciò vanificando le regole contenute nel decreto sulla spending review (convertito in legge il 7 agosto scorso). Regole che prendono spunto da quelle contenute nella normativa sulle utilizzazioni, compresa l'ipotesi di accordo di quest'anno. E che ne chiariscono ulteriormente gli ambiti di applicazione, declinando tutte le ipotesi di ricollocazione in un elenco sequenziale e tassativo. Dalla lettura sistematica delle disposizioni contrattuali in itinere e le norme del decreto sulla revisione della spesa già in vigore la procedura per ricollocazione risulta così come segue. Prima di tutto si tenta di ricollocare il docente in esubero nell'ambito della classe di concorso di appartenenza ( art. 2 , comma 3 lettera a) dell'ipotesi di contratto). Poi si prova ad utilizzarlo in altra classe di concorso dove abbia l'abilitazione (art. 2, comma 3 lettera b). Infine si tenta di ricollocarlo in altra classe di concorso dove abbia il titolo di studio di accesso, ma sia sprovvisto di abilitazione, secondo le richieste del docente interessato (art. 2, comma 3 lettera c) o, in assenza, d'ufficio (art. 14, comma 17 del d.l. 95/2012). |