Religione, il nuovo titolo non
serve di A.G. La Tecnica della Scuola, 2.8.2012 Secondo il Ministero del Lavoro i permessi ex lege 104/92 non devono essere riproporzionati se il dipendente nello stesso mese utilizza altri permessi. Pubblicata l’intesa firmata dal ministro Profumo e dal cardinale Bagnasco: dal 2017/18 necessaria la nuova laurea. Esentati i docenti di ruolo e gli incaricati di infanzia e primaria con almeno un’annuale tra 2007 e 2012. Alle medie e superiori entro il 2016-17. Per chi sta concludendo il magistero o il diploma in scienze religiose c’è tempo fino al 2014. Dopo oltre un mese di attesa è stato finalmente reso pubblico l’accordo firmato tra Miur e Cei lo scorso 28 giugno che, tra le altre cose, ridefinisce il profilo di qualificazione professionale dei futuri insegnanti di religione. Come preannunciato da questa testata giornalistica, per diventare insegnanti della materia cattolica diventerà necessaria la laurea magistrale in scienze religiose: si tratta di un titolo di studio accademico, di durata quinquennale, rilasciato dagli istituti superiori di scienze religiose approvati dalla Santa Sede. I candidati avranno tuttavia tutto il tempo necessario per acquisire il nuovo titolo: i vicariati che assegnano le nomine lo reputeranno infatti indispensabile solo dall’anno scolastico 2017/2018. Non saranno obbligati ad acquisirlo, invece, gli attuali docenti di ruolo e gli incaricati. Per quanto riguarda il personale non di ruolo, nel caso dei docenti della scuola dell’infanzia e primaria dovranno aver acquisito il diploma di scienze religiose entro il 2013/14 oppure aver svolto tra il 2007 e il 2012 almeno 180 giorni di servizio o una supplenza continuativa (iniziata non oltre il 1° febbraio). Nel caso degli altri docenti di religione, sempre incaricati, che operano nella scuola media e superiore e quindi in possesso della laurea sino ad oggi ritenuta valida, la supplenza potrà essere conseguita entro il 2016-17. Saranno esentati, inoltre, coloro che in possesso di uno dei vecchi titoli previsti dall’Intesa del 1985, hanno svolto almeno un anno di servizio continuativo a partire dal 2007-08. La lista di chi che non dovrà necessariamente acquisire il nuovo titolo si completa con coloro che accanto alla laurea avranno fatto proprio anche un diploma di scienze religione o aver concluso il vecchio magistero (in entrambi i casi entro il 2013/14). |