Pensionamento d’ufficio di Aldo Domenico Ficara La Tecnica della Scuola, 1.8.2012 Quando non si raggiunge l’anzianità minima utile per l’ottenimento di un trattamento pensionistico, il pensionamento d’ufficio di un dipendente pubblico con età superiore ai 65 anni, può trovare nella sua applicazione, notevoli difficoltà attuative. Molto spesso si legge di tentativi dell’amministrazione pubblica per arrivare a un esodo del personale verso il pensionamento, specialmente là dove si è in presenza di dipendenti in esubero rispetto alla effettiva esigenza organica, oppure di lavoratori operanti in enti soggetti a ristrutturazione o chiusura, di cui non si prevede il loro utile reimpiego. La scuola non fa eccezione, ma non sempre i pensionamenti d’ufficio sono possibili. Quando non si raggiunge l’anzianità minima utile per l’ottenimento di un trattamento pensionistico, il pensionamento d’ufficio di un dipendente pubblico con età superiore ai 65 anni, può trovare nella sua applicazione, notevoli difficoltà attuative. Il dipendente, infatti, può avanzare istanza di prosecuzione del servizio fino al 70° anno di età ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 282 del 1991. Questa sentenza della Corte Costituzionale 282/1991 cita espressamente il dpr 1093/73 (dipendenti civili e militari dello stato), quindi include, in tutto e per tutto, anche il personale dipendente che opera nella scuola. A conferma di quanto detto, ultimamente il tribunale del lavoro di Roma, in sede collegiale, ha riconosciuto il diritto a una docente a permanere in servizio sino al compimento del suo 70mo anno d’età, in modo tale da permetterle il raggiungimento della anzianità minima lavorativa di 20 anni. In questi tempi vissuti, nel mondo della scuola, all’insegna dei tagli ad ogni costo, della precarizzazione imperante, dell’ottimizzazione delle risorse economiche, della priorità del bilancio sulle esigenze del lavoratore, il riconoscimento di un diritto fa notizia. |