La “genesi” della preselettiva dei Tfa

di Aldo Domenico Ficara. La Tecnica della Scuola, 22.8.2012

Come nasce l’idea di fare preselettive per ridurre il numero dei partecipanti ad un concorso pubblico ? Quali sono i decreti ministeriali che determinano la sua nascita? Cerchiamo di spiegarlo

Sono questi alcuni interrogativi che incuriosiscono molti docenti, dopo gli eventi, a dir poco non giustificabili, degli ultimi concorsi pubblici nel mondo della scuola.

Cominciamo con il citare il Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 riferibile al regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalitą della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». In questo Decreto Ministeriale all’art 15 comma 5 si recita: “Le universitą e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica che istituiscono corsi di tirocinio formativo attivo curano lo svolgimento della relativa prova d'accesso. La prova, che mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione, si articola in un test preliminare, in una prova scritta e in una prova orale. Il test preliminare, di contenuto identico sul territorio nazionale per ciascuna tipologia di percorso, č predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'universitą e della ricerca. Il test preliminare comporta l'attribuzione di un massimo di 30 punti, la prova scritta di un massimo di 30 punti e la prova orale di un massimo di 20 punti. Ulteriori punti possono essere attribuiti per titoli di studio, di servizio e pubblicazioni secondo le modalitą indicate nel comma 13”.

Altro Decreto Ministeriale successivo al n. 249 č quello del 11 novembre 2011, riconducibile alla definizione delle modalitą di svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universitą e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. In questo decreto ministeriale all’ art 1 comma 6 si dice che ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del Decreto la prova di accesso consta di: a) un test preliminare predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'universitą e della ricerca; b) una prova scritta predisposta da ciascuna universitą; c) una prova orale.

Insomma dal dieci settembre 2010 all’undici novembre 2011 ecco servito, all’ignaro aspirante docente, il vettore dell’errore, che tanto lo farą tribolare nell’anno successivo .