Ecco come il prof diventa Ata

Gli inidonei dal primo settembre riconvertiti come assistenti

di Franco Bastianini ItaliaOggi, 14.8.2012

Al via il giro di valzer degli inidonei. É in via di pubblicazione, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, il decreto interministeriale che stabilisce i criteri e le procedure per il transito nei ruolo del personale Ata dei docenti permanentemente o temporaneamente inidonei all'insegnamento per motivi di salute, ma idonei ad altri compiti e dei docenti inseriti nel contingente ad esaurimento denominato C555- esercitazioni di pratica professionale e C999 – addetti ai laboratori provenienti dagli enti locali, come previsto dai commi 13 e 14 dell'art.14 del decreto legge 95/2012 convertito in legge il 7 agosto.

Salvo modifiche apportate all'ultimo minuto il decreto, nello stabilire criteri e procedure, richiama oltre alle citate disposizioni anche quelle contenute nel decreto ministeriale n. 79 del 12 settembre 2011.

Permanentemente inidonei

I docenti permanentemente inidonei all'insegnamento per motivi di salute, ma idonei ad altri compiti nei quali sono attualmente utilizzati (3.100 secondo gli ultimi dati ministeriali), verranno immessi in ruolo dal 1° settembre 2012 su tutti i posti vacanti e disponibili di assistente amministrativo o tecnico della provincia di appartenenza, ovvero di altra provincia a scelta dell'interessato, tenuto conto delle preferenze espresse. In caso di concorrenzialità tra più aspiranti la valutazione dei requisiti dei medesimi sarà operata facendo ricorso alle tabelle relative al personale docente, allegate al vigente contratto collettivo nazionale integrativo sulle utilizzazioni.

Qualora all'atto dell'inquadramento non sia possibile attribuire la sede di titolarità per indisponibilità di posti, il personale dovrà essere assegnato con sede provvisoria sull'organico provinciale del profilo professionale di inquadramento.

Il personale già in servizio presso gli uffici dell'amministrazione centrale( ministero) e periferica( regionale e provinciale), per continuità dell'azione amministrativa e per ragioni di carattere organizzativo e funzionale, può essere utilizzato presso i predetti uffici fino a nuova disponibilità dei posti. In tale ipotesi la maggiore anzianità di servizio in detti uffici costituirà titolo di precedenza.

Temporaneamente inidonei

Il personale docente che sarà dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali dovrà essere utilizzato, su posti di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico nella provincia di appartenenza tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia.

Classi C555 e C 999

Anche il personale docente titolare dei contingenti ad esaurimento denominati C555 ( ex esercitazioni di pratica professionale) e C999( ex assistenti di laboratorio dipendenti dagli enti locali) - 800 secondo gli ultimi dati ministeriali – dovrà transitare, base al titolo di studio posseduto, nei ruoli del personale Ata con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico o di collaboratore scolastico.

Se in possesso di abilitazione all'insegnamento per classe di concorso diversa rispetto a quella di appartenenza ovvero di titolo di studio valido per altro posto di insegnamento tecnico-pratico sarà inquadrato, a domanda, nella nuova classe di concorso, con sede definitiva nella provincia di appartenenza, a decorrere dal 1° settembre 2012.

In assenza di posti disponibili nella nuova classe di concorso e prima del transito nei ruoli del personale Ata avranno diritto ad essere utilizzati prioritariamente per l'insegnamento a cui avrebbero diritto in forza del titolo posseduto.

Trattamento economico

I docenti inquadrati nei ruoli del personale Ata mantengono il maggiore trattamento stipendiale in godimento all'atto del passaggio mediante la corresponsione di assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Trattamento pensionistico

In tema di accesso al trattamento pensionistico, il decreto in esame richiama solo parzialmente le disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto ministeriale n. 79/2011 secondo le quali i docenti che, successivamente alla data del decreto, saranno dichiarati permanentemente inidonei all' insegnamento, ma idonei ad altri compiti, e quelli già dichiarati inidonei o appartenenti alle classi di concorso C555 e C999, potranno presentate istanza di cessazione dal servizio anche al di fuori dei termini annualmente definiti con l'apposito decreto ministeriale. In tale caso la cessazione dal servizio avviene, anche in corso di anno scolastico, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di accoglimento della richiesta di pensionamento. Condizione per l'accesso al trattamento pensionistico è il possesso, alla data di entrata in vigore del decreto, dei requisiti previsti dalla normativa vigente di cui all' art. 24 del decreto legge 201/2011( quota 96 e per le donne 61 anni di età al 31 dicembre 2011; dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, 66 anni di età o 41 anni di contributi se donne e 42 se uomini).Non viene, invece, richiamato il disposto del comma 4.4 il cui testo era il seguente: considerato che il passaggio in altro ruolo comporta il cambiamento di stato giuridico, il personale interessato può chiedere, in alternativa al passaggio nel ruolo degli assistenti amministrativi o tecnici, di essere dispensato dal servizio per motivi di salute, secondo le modalità previste dalla normativa vigente al momento della domanda.