Alunni disabili: criteri e procedure Rilievo giuridico del Piano Educativo Individualizzato: una sentenza del TAR Toscana stabilisce che le ore di sostegno indicate in esso non possono essere ridotte Tina Naccarato da Disabili.com, 9.8.2012 I bambini disabili, su richiesta della famiglia, possono essere certificati in quanto alunni in situazione di handicap, come previsto dalla L. 104/92. La certificazione è quel documento che, partendo dalla diagnosi e dalla patologia specifica, indica in dettaglio la tipologia di disabilità che ne deriva e la sua gravità, nonché l’eventuale necessità di personale assistente, di trattamenti riabilitativi e dell’insegnante di sostegno. Questo primo importante intervento è seguito dalla stesura della Diagnosi Funzionale (DF), che è la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell’alunno. Essa viene redatta da una commissione composta dal medico specialista nella patologia, dal neuropsichiatra infantile, dal terapista della riabilitazione e dagli operatori sociali delle ASL. La sua finalità è il recupero del soggetto e perciò comprende sia elementi clinici che psico-sociali, relativi a diversi aspetti o aree: cognitiva, affettivo-relazionale, linguistico-comunicativa, sensoriale, motorio-prassica, neuropsicologica e di autonomia personale e sociale. Alla DF segue poi il Profilo Dinamico Funzionale (PDF); quest’ultimo, partendo dai diversi elementi indicati nella DF in merito alle diverse aree in esame, ne individua il prevedibile livello di sviluppo. Essa traccia, cioè, un profilo di prevedibile sviluppo nella dinamica funzionale dell’alunno. Viene redatto dalla commissione della diagnosi, dai docenti curriculari e dagli insegnanti specializzati nel sostegno, con la collaborazione della famiglia. L’ultimo documento, che, sulla base dei precedenti, indica il vero e proprio percorso di lavoro da attivare, è il Piano Educativo Individualizzato (PEI). Esso è finalizzato a garantire il diritto all’istruzione e all’integrazione e viene formulato annualmente dai docenti curriculari e di sostegno, dagli operatori delle ASL e dai genitori. Vengono infatti indicati gli interventi individualizzati di tipo didattico-educativo, riabilitativo, extrascolastico e familiare. Il PEI viene dunque assunto alla fine di una procedura che nasce in un contesto sanitario, ma si conclude ed assume rilievo giuridico nella scuola, come indicato dalla recente sentenza n. 763/2012 del TAR Toscana. In essa si chiarisce che, con la stesura del PEI, l’integrazione deve divenire un concreto diritto, da realizzarsi nell’attivazione degli interventi in esso indicati, che la scuola deve garantire, senza alcuna riduzione. Le ore di sostegno indicate in esso, perciò, non si toccano. |