Sicilia, i nuovi istituti comprensivi
non devono avere 1.000 alunni

da Tuttoscuola, 13.10.2011

In Sicilia la legge n.111 di quest’anno che riforma la rete delle istituzioni scolastiche potrebbe non trovare applicazione a causa di un contrasto istituzionale.

L’art. 19 della legge prevede che tutte le istituzioni scolastiche del 1° ciclo si trasformino in istituti comprensivi e che abbiano una popolazione scolastica di almeno mille alunni (almeno 500 nelle piccole isole e nei comuni montani).

La Regione Sicilia, però, ha evidenziato un conflitto normativo tra la legge nazionale e una specifica legge regionale ch regolamenta le istituzioni scolastiche autonome dell’isole.

La legge regionale (n. 6/2000) prevede, tra l’altro, che in Sicilia “Per acquisire o mantenere la personalità giuridica, le istituzioni scolastiche devono, di norma, avere una popolazione prevedibilmente stabile per almeno un quinquennio compresa tra 500 e 900 alunni”.

Quei parametri siciliani datati a 11 anni fa sono gli stessi già previsti dalle norme nazionali, ma nell’isola si sostiene che non possono essere modificati da norma nazionale e, poiché non si prevede nemmeno di cambiare la legge regionale, quei parametri devono rimanere così come sono.

Istituti comprensivi sì, dunque, ma nuovo dimensionamento no.

E i sindacati di categoria sono ovviamente tutti d’accordo.

La legge regionale già prevedeva una concessione in più (unica nel suo genere in tutta Italia), in quanto nel computo della popolazione scolastica prevedeva (e tuttora prevede) che siano anche considerati “gli alunni delle scuole materne regionali, nonché gli alunni delle scuole materne comunali autorizzate”.

Le materne regionali o comunali non rientrano nella gestione e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche statali, ma, come si dice, “tutto fa brodo” per salvare qualche presidenza in più.