Classi superaffollate: Si tratta della Sentenza n. 759, pronunciata il 26 ottobre scorso dalla sede di Reggio Calabria del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), che ribadisce l'illegittimità di costituire classi con un numero di alunni superiore ai venti, in presenza di uno studente con grave disabilità o di due alunni con disabilità lieve. Questo tipo di classi, dunque, va sdoppiato, in quanto solo gruppi di alunni non numerosi possono garantire la presa in carico del progetto di inclusione da parte di tutti i docenti curricolari, senza che ciò venga delegato al solo docente di sostegno S. Nocera Superando 14.11.2011 È davvero importante la Sentenza n. 759, pronunciata il 26 ottobre scorso dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Calabria (Sezione Staccata di Reggio Calabria), poiché ribadisce il principio che costituire classi con un numero di alunni superiore ai venti, in presenza di uno studente con grave disabilità o di due alunni con disabilità lieve, costituisce violazione di legge e rende quindi illegittima la composizione di classi del genere, con conseguente sdoppiamento ope Judicis ["per potere del Giudice", N.d.R.]. Finalmente, quindi, a seguito della mobilitazione delle famiglie e delle loro associazioni, il Ministero e gli Uffici Scolastici Regionali dovranno adeguarsi al rispetto delle norme emanate e manifestamente violate dal Ministero stesso e dai suoi organi periferici.
Ovviamente - vale sempre la pena
ricordarlo con forza - solo classi non numerose possono garantire la
presa in carico del progetto di inclusione scolastica da parte di
tutti i docenti curricolari, cosa impossibile con classi
superaffollate le quali, invece, favoriscono la delega ai soli
docenti per il sostegno e, conseguentemente, i ricorsi ai TAR da
parte dei genitori, che vedono abbandonato il proprio figlio quando
manca il docente per il sostegno. * Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap).
La giurisprudenza citata nella Sentenza del TAR calabrese |