Classi superaffollate:
un'importante Sentenza dalla Calabria

Si tratta della Sentenza n. 759, pronunciata il 26 ottobre scorso dalla sede di Reggio Calabria del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), che ribadisce l'illegittimità di costituire classi con un numero di alunni superiore ai venti, in presenza di uno studente con grave disabilità o di due alunni con disabilità lieve. Questo tipo di classi, dunque, va sdoppiato, in quanto solo gruppi di alunni non numerosi possono garantire la presa in carico del progetto di inclusione da parte di tutti i docenti curricolari, senza che ciò venga delegato al solo docente di sostegno

S. Nocera Superando 14.11.2011

È davvero importante la Sentenza n. 759, pronunciata il 26 ottobre scorso dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Calabria (Sezione Staccata di Reggio Calabria), poiché ribadisce il principio che costituire classi con un numero di alunni superiore ai venti, in presenza di uno studente con grave disabilità o di due alunni con disabilità lieve, costituisce violazione di legge e rende quindi illegittima la composizione di classi del genere, con conseguente sdoppiamento ope Judicis ["per potere del Giudice", N.d.R.].

Finalmente, quindi, a seguito della mobilitazione delle famiglie e delle loro associazioni, il Ministero e gli Uffici Scolastici Regionali dovranno adeguarsi al rispetto delle norme emanate e manifestamente violate dal Ministero stesso e dai suoi organi periferici.

Ovviamente - vale sempre la pena ricordarlo con forza - solo classi non numerose possono garantire la presa in carico del progetto di inclusione scolastica da parte di tutti i docenti curricolari, cosa impossibile con classi superaffollate le quali, invece, favoriscono la delega ai soli docenti per il sostegno e, conseguentemente, i ricorsi ai TAR da parte dei genitori, che vedono abbandonato il proprio figlio quando manca il docente per il sostegno.
 

* Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap).

 

La giurisprudenza citata nella Sentenza del TAR calabrese
Qui di seguito riprendiamo alcuni brani della Sentenza n. 759, pronunciata il 26 ottobre scorso dal TAR della Calabria (Sezione Staccata di Reggio Calabria), ricorda
ndo ancora che il testo integrale del provvedimento è disponibile cliccando qui.

«L'art. 5, al co. 2, DPR [Decreto del Presidente della Repubblica, N.d.R.] 20 marzo 2009 n. 81, prevede che "Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni". [...]
La circostanza che la disposizione richieda il rispetto di questo limite solo "di norma" non può giustificare un incremento fino a 29 alunni e, quindi, di oltre il 40%, avuto anche riguardo al fatto che l'art. 4, co. 1, espressamente consente di "derogare, in misura non superiore al 10 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal presente regolamento" con il preciso obiettivo - qui chiaramente violato - "di dare stabilità alla previsione delle classi, riducendo al massimo gli scostamenti tra il numero delle classi previsto ai fini della determinazione dell’organico di diritto e quello delle classi effettivamente costituite all'inizio di ciascun anno scolastico".
Lo stesso MIUR [Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, N.d.R.] con la circolare n. 21/2011 e da ultimo con la circolare 13 luglio 2011 n. 63 ha ribadito che "Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all'art. 5 del Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, in via generale, in presenza di grave disabilità o di due alunni disabili, la formazione delle stesse con più di 20 alunni"».