L'ultima stangatina a Brunetta Salta il potere dei dirigenti di sospendere i propri docenti di Carlo Forte ItaliaOggi, 22.11.2011 I dirigenti scolastici non possono sospendere i docenti. É quanto si evince da un'ordinanza collegiale emessa dal Tribunale di Ferrara con la quale i giudici di merito hanno affermato la prevalenza del contratto sul decreto Brunetta. Che secondo il ministero avrebbe attributo ai dirigenti scolastici il potere di sospendere i docenti fino a 10 giorni.
Il provvedimento, di cui si è avuta notizia solo in questi ultimi
tempi (subito dopo la costituzione del nuovo governo) risale
all'anno scorso (27.08.2010 n.3299). Ma è di estrema attualità
perché dice l'opposto di quello che sostiene il ministero nella
circolare 88/2010. Un terreno minato, questo dei rapporti tra
docenti e dirigenti, che si presenterà al tavolo con il nuovo
governo. E che però al momento non avrà un interlocutore: nella
nuova compagine di governo non c'è infatti un ministro della
funzione pubblica, delegs quest'ultima che ptorebbe essere assegnata
al sottosegretario alla presidenza, Antonio Catricalà. L'assenza di
un ministro ad hoc rappresenta certamente un indebolimento per le
interlocuzioni sul pubblico impiego. Che in un primo momento
potrebbero anche giovare a una blindatura della riforma Brunetta. Ma
che a lungo andare potrebbe rappresentarne anche la fine, vista la
forza demolitrice delle aule dei tribunali contro la quale non ci
sarebbe più un potere politico che si contrappone.
Secondo il ministero le disposizioni del decreto Brunetta sarebbero
prevalenti rispetto al contratto e, soprattutto, comporterebbero
l'attribuzione del potere ai dirigenti scolastici di infliggere ai
docenti sospensioni dall'insegnamento fino a 10 giorni.
Secondo i giudici di merito del Tribunale di Ferrara, invece, fino a
quando le disposizioni del decreto Brunetta non saranno
espressamente recepite nel contratto di lavoro, continueranno ad
essere in vigore le disposizioni contenute nel decreto legislativo
297/94. Ciò deriva dal fatto che la premessa contenuta nel vigente
contratto di lavoro, che è parte integrante dell'accordo, afferma
che le disposizioni contrattuali in esso contenute riportano tutte
le norme di fonte negoziale vigenti, sia che si tratti di nuove che
di precedenti, queste ultime modificate o meno. Pertanto, le
disposizioni legislative, anche se eventualmente abrogate, sono da
considerarsi tuttora in vigore ai fini contrattuali qualora
esplicitamente richiamate nel testo dell'accordo. In buona sostanza,
dunque, secondo il collegio, fino a quando resta in vigore il
contratto del 22.11.2007 tutte le leggi che sono intervenute e
interverranno successivamente alla data di sottoscrizione, anche se
dispongono l'abrogazione di norme, non hanno effetto se non vengono
espressamente richiamate nel contratto. I giuristi sintetizzano questi concetti con due espressioni. La prima è l'ultrattività dei contratti collettivi. Che consiste nella prosecuzione della vigenza degli stessi fino a quando non vengano sostituiti da nuovi accordi. E la seconda è la reviviscenza. Che consiste nella permanenza in vigore di norme di legge abrogate, che si verifica quando queste norme vengono richiamate in una disposizione vigente.
Tutte queste cose si sarebbero verificate, secondo il Tribunale di
Ferrara, prima di tutto per effetto di quello che è scritto nella
premessa al contratto. E poi anche perché nell'art. 91 dell'accordo,
che riguarda le sanzioni disciplinari dei docenti, si fa rinvio alle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 297/94.
Disposizioni che recano l'elenco delle sanzioni e, soprattutto,
indicano gli organi dell'amministrazione che sono competenti ad
irrogarle. Sulla base di questo ragionamento, il collegio ha anche
affermato che nei confronti dei docenti sarebbe rimasta in vita
anche la norma che prevede la sospensione cautelare. Ma tale
sospensione non può essere applicata né dal dirigente scolastico, né
dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale. Perché
l'art. 506 del testo unico prevede che sia il ministro in persona a
doverla applicare. Il corollario di queste premesse è che, se la tesi dei giudici dovesse risultare fondata, il potere dei dirigenti scolastici di sospendere i docenti sarebbe inesistente. Il testo unico, infatti, attribuisce ai dirigenti scolastici la facoltà di esercitare il potere disciplinare solo fino all'applicazione dell'avvertimento scritto. E dunque, sarebbero giuridicamente infondati gli argomenti addotti dal ministero dell'istruzione, nella circolare 88/2010, per dimostrare l'esistenza del potere disciplinare dei dirigenti fino all'applicazione della sospensione fino a 10 giorni. |