L’Instabilità della Scuola nella Legge di Stabilità: interpellanza dell’On. Coscia. I ricorsi alla Corte Costituzionale delle Regioni Puglia e Umbria. Il Testo. Materiali raccolti da Piero Morpurgo Roma, 13.11.2011 Iniziative per rinviare i tempi di applicazione delle disposizioni concernenti l'organizzazione della rete scolastica - 2-01231G)
I sottoscritti
chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
Il DIBATTITO (Iniziative per rinviare i tempi di applicazione delle disposizioni concernenti l'organizzazione della rete scolastica - n. 2-01231) PRESIDENTE. L'onorevole Coscia ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-01231, concernente iniziative per rinviare i tempi di applicazione delle disposizioni concernenti l'organizzazione della rete scolastica (Vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti).
MARIA COSCIA.
Signor Presidente,
onorevole sottosegretario, con la nostra interpellanza poniamo una
questione molto delicata al Governo, che già ha creato moltissime
difficoltà nelle scuole, compresa la difficoltà di una tenuta
quotidiana del loro lavoro e del loro compito così importante e
fondamentale. PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza, ha facoltà di rispondere.
GIUSEPPE PIZZA, Sottosegretario
di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca.
Signor Presidente, l'onorevole interpellante richiede che vengano
assunte iniziative finalizzate a rinviare i tempi di applicazione
delle norme di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, che ha introdotto nuove modalità in materia di
riorganizzazione della rete scolastica.
Tale norma prevede che «per garantire un processo di continuità
didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere
dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola
primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in
istituti comprensivi (...)». PRESIDENTE. L'onorevole Coscia ha facoltà di replicare. MARIA COSCIA. Signor Presidente, prendo atto della disponibilità del sottosegretario a ragionare in termini pacati sulla questione. Mi auguro che questa disponibilità si traduca poi in atti concreti e che - come chiedevo - si apra veramente questo tavolo e si sospenda l'applicazionePag. 68di questa norma fino al momento in cui non si arrivi ad un accordo con la Conferenza unificata e ad una condivisione in sede di Commissioni.
IL RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE DELLA REGIONE PUGLIA La Giunta regionale ha deciso di sollevare davanti alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art.19, comma 4 e 5 del D.L. n.98/2011, convertito in Legge 15 luglio 2011,n.111 (organizzazione scolastica) in riferimento all’art.117 comma 3 della Costituzione. L’esecutivo ha nominato a difesa e rappresentanza della Regione il prof.avv. Nicola Colaianni. In sostanza la Regione ritiene che i comma citati, privino, di fatto, l’istituzionale regionale del ruolo primario nell’organizzazione delle scuole, laddove indicano il numero minimo di studenti necessari alla singola scuola, per ottenere l’autonomia.
In allegato la memoria redatta dal prof. Colaianni Prof. avv. Nicola Colaianni Delegazione Regione Puglia – via Barberini, 36, Roma
CORTE COSTITUZIONALE
RICORSO della Regione Puglia, in persona del presidente pro-tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1893 del 9 settembre 2011, rappresentata e difesa, come da procura speciale a margine del presente atto, dal Prof. Avv. Nicola Colaianni, elettivamente domiciliata in Roma presso la Delegazione Regione Puglia - Via Barberini, 36 contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 19, commi quarto e quinto, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, per violazione dell’art.117, comma terzo della Costituzione.
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Sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 164 del 16 luglio 2011 è stata pubblicata la legge n. 111/2011, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. L'art. 19, commi quarto e quinto, di tale legge dispone:
4. Per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti comprensivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. 5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.
Tali disposizioni, in quanto stabiliscono nel dettaglio l’aggregazione di scuole in istituti comprensivi e la soglia minima di alunni per l’assegnazione di dirigenti a tempo indeterminato, sono immediatamente (la loro decorrenza coincidendo con l’anno scolastico appena iniziato) lesive della competenza regionale in materia di offerta formativa e di programmazione della rete scolastica, delegata alle Regioni già prima della novella costituzionale del 2011 dall’art. 138 del d. lgs. 112/1998 (“sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative: a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale; b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilita' di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a”). Nella revisione costituzionale dell’art. 117 la materia dell’istruzione (salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e formazione professionale) forma oggetto di potestà concorrente (art. 117 terzo comma Cost.), mentre allo Stato è riservata soltanto la potestà legislativa esclusiva in materia di norme generali sull'istruzione (art. 117 secondo comma lett. n). Ma nessun dubbio può esservi sulla persistenza della competenza suindicata in capo alle Regioni perchè, come perspicuamente ribadito da codesta Corte nella sentenza n. 200 del 2009, "Nel complesso intrecciarsi in una stessa materia di norme generali, principi fondamentali, leggi regionali e determinazioni autonome delle istituzioni scolastiche, si può assumere per certo che il prescritto ambito di legislazione regionale sta proprio nella programmazione della rete scolastica. E ' infatti implausibile che il legislatore costituzionale abbia voluto spogliare le regioni di una funzione che era già ad esse conferita nella forma della competenza delegata dell'art. 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998…….Una volta attribuita l'istruzione alla competenza concorrente , il riparto imposto dall'art. 117 postula che, in tema di programmazione scolastica e di gestione amministrativa del relativo servizio, compito dello Stato sia solo quello di fissare principi". Se, “proprio alla luce del fatto che già la normativa antecedente alla riforma del Titolo V prevedeva la competenza regionale in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, e quindi postulava la competenza sulla programmazione scolastica di cui all'art. 138 del d.lgs. n. 112 del 1998, è da escludersi che il legislatore costituzionale del 2001 abbia voluto spogliare le Regioni di una funzione che era già ad esse conferita" (sentenza n. 34/2005 che richiama la precedente e conforme sentenza n. 13 del 2004; cfr. anche la n. 423/2004), è indiscutibile la competenza regionale, ex art. 117 terzo comma Cost., in relazione ai profili organizzativi del servizio scolastico e in ordine all'articolazione della rete scolastica. Le norme in oggetto non possono infatti essere inquadrate nelle norme generali sull'istruzione, di cui alla lett. n) del secondo comma dell'art. 117 Cost. , cioè in quelle norme "sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e quindi applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale"(Corte cost. n. 279/2005): quali "le indicazioni delle finalità" della scuola, le "condizioni minime di uniformità in materia scolastica" o quegli essenziali interventi volti a garantire l'uguaglianza sostanziale nell'accesso e nella fruizione della cultura, tali da doversi applicare indistintamente su tutto il territorio nazionale (come, ad esempio, la tipologia e la durata dei corsi di istruzione, le modalità di passaggio tra i diversi ordini di scuola, la valutazione degli apprendimenti, il riconoscimento dei titoli di studio, i criteri di selezione e di reclutamento del personale). Le norme in oggetto riguardano, invece, direttamente l'assetto organizzativo del sistema scolastico, per cui le Regioni vengono, di fatto, private del ruolo primario nell'istituzione e nell'organizzazione delle scuole, che rappresenta senz'altro l'aspetto più rilevante nell'ambito della programmazione e dell'organizzazione della rete scolastica. L'attuazione di una così radicale riforma incide sull'offerta formativa, sulla programmazione e sul dimensionamento della rete scolastica. Con risultati verosimil-mente peggiorativi in quanto può agevolmente rilevarsi che, fermo restando il rispetto degli standard minimi, la rete scolastica e il dimensionamento degli istituti sono più efficacemente organizzati se tengono conto delle diverse realtà territoriali, realtà che meglio sono conosciute dalle Amministrazioni regionali: delle quali, invece, le disposizioni contestate neppure prevedono un adeguato coinvolgimento. Peraltro, non possono ritenersi giustificate le disposizioni contestate con il richiamo ai livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'art. 117 secondo comma lett. m) Cost., perché esse non fissano standards minimi cui le Regioni devono attenersi nell’esercizio delle loro funzioni organizzatorie, ma, come rilevato, allocano in capo allo Stato le funzioni finalizzate alla riorganizzazione della rete scolastica e al nuovo dimensionamento degli istituti. Un conto è la determinazione dei livelli essenziali, nel rispetto dei quali le Regioni ben potranno determinare standards qualitativi dei servizi superiori rispetto ai minimi, un altro è la minuziosa regolamentazione dell'esercizio della concreta potestà amministrativa. Si aggiunga che la decorrenza delle disposizioni invasive coincide con l’anno scolastico 2011-2012, senza dare così alle Regioni il tempo per adeguare e modificare la propria offerta formativa al nuovo sistema e vanificando la programmazione annuale della rete scolastica regionale per l'anno 2011/2012 che, come le altre Regioni, la Regione Puglia ha già deliberato fin dal dicembre 2010 ( DGR n. 2954 del 28.12.2010, integrata dalla DGR n. 98 del 26.1.2011). Le disposizioni, per i profili qui in rilievo, rappresentano pertanto un inammissibile passo indietro rispetto alle prerogative riconosciute alle Regioni, ciò che rende evidente la violazione delle attribuzioni regionali di cui all'art. 117 Cost. in materia di istruzione.
PQM La Regione Puglia, come in atti rappresentata e difesa, chiede che la Corte costituzionale voglia dichiarare l’illegittimità costituzionale dell'art. 19, commi quarto e quinto, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, per violazione dell’art.117, comma terzo, della Costituzione. Bari-Roma 10settembre 2011 Prof. avv. Nicola Colaianni
Si allega la deliberazione Giunta regionale Puglia n. 1893 del 9.9.2011
IL RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE DELLA REGIONE UMBRIA
Perugia,
22 set. 011 - La Regione Umbria ha fatto ricorso alla Corte
Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità dei commi 4 e 5
dell'art 19 del decreto legge n."98/2011" dal titolo "Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria": a renderlo noto è la
vicepresidente della Regione Umbria, Carla Casciari, spiegando che
l'articolo in questione, rubricato come "Razionalizzazione della
spesa relativa all'organizzazione scolastica", detta regole nel
campo del dimensionamento della rete scolastica di competenza
esclusiva delle Regioni. Un principio questo - aggiunge - ribadito
anche dalla sentenza n.'200/2009' della Corte Costituzionale".
IL TESTO Disegno di legge n. 2968 AS Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012) (presentato al Senato dal Governo il 20 ottobre 2011) Art. 4. (Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri)
73. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi dal 74 al 89. Le riduzioni degli stanziamenti relativi allo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previste dall’articolo 3 e dai commi di cui al primo periodo operano in deroga all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni. 74. All’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, la parola: «cinquecento» è sostituita dalla seguente: «trecento». 75. All’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: «500» è sostituita dalla seguente: «600» e la parola: «300» è sostituita dalla seguente: «400».
>>>art. 19 4. Per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. 5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. 6. Il comma 4 dell'articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato. 7. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 64 citato.<<<<
76. All’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi recati dal presente comma».
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