800 istituzioni scolastiche superiori da Tuttoscuola, 14.11.2011 Non è ancora ben chiaro se le istituzioni scolastiche sottodimensionate (500/300 alunni ora elevati a 600/400) sono soltanto quelle del 2° ciclo oppure anche quelle del 1° ciclo. Il Miur dovrà chiarire la portata esatta del comma 5 dell’art. 19 (legge 111) ora corretto nei valori minimi sopra richiamati. Preso separatamente dal resto dell’art. 19, quel comma 5 (“Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato”) farebbe intendere infatti che tutte le istituzioni (del 1° e del 2° ciclo) sono coinvolte in questa “orfanità” del capo d’istituto titolare, ma il precedente comma, relativo ai nuovi istituti comprensivi, ne fissa il limite minimo a 500 alunni con conseguente esclusione di ulteriori fasce dimensionali inferiori. Da qui si dedurrebbe - ma a questo punto è una supposizione non certa - che le istituzioni scolastiche prive di dirigenti scolastici titolari (e quindi affidate in reggenza) e con Dsga in comproprietà (uno ogni due) sarebbero soltanto quelle del 2° ciclo (licei, istituti professionali, istituti tecnici, ecc.). Se le cose stessero così (ma è proprio questa l’interpretazione autentica che ne dà il Miur e, in particolare, il ministero dell’economia?), sarebbero circa 800 le istituzioni scolastiche del 2° ciclo che non avrebbero il dirigente scolastico titolare. 800 posti che verrebbero certamente a mancare dalle disponibilità previste per il concorso a dirigente scolastico, senza contare quelle (teoricamente molto più consistenti) che verranno in conseguenza degli accorpamenti dei nuovi istituti comprensivi nel 1° ciclo. Ma per questi ultimi l’effettiva riduzione dipenderà da se, come e quando le regioni vorranno mettere mano alla riforma della rete. |