Le famiglie ricorrono ai tribunali per avere l'insegnante di sostegno
Una sentenza del TAR Campania ha stabilito non
solo da Disabili.com, 3.11.2012 In molte scuole di tutta Italia permangono i problemi legati ai tagli ai docenti di sostegno. Il ministro Gelmini afferma che il sostegno agli studenti disabili è il fiore all’occhiello della scuola italiana; eppure in tutta Italia famiglie e associazioni si rivolgono ai tribunali per difendere il diritto all’istruzione, dato che il rapporto medio richiesto (2:1), è stato molto spesso superato, arrivando in alcuni casi addirittura a 4:1. L’orario scolastico ridotto per gli alunni disabili gravi sta diventando una prassi per poter supplire alla carenza di risorse. Numerosi genitori non denunciano questa situazione perché non sanno che è illegittimo proporre l’orario ridotto; altri, invece, poiché conoscono la sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010, secondo cui il sostegno deve essere assegnato secondo le esigenze dell’alunno, prevedendo, se necessario, anche un docente di sostegno per un solo alunno, scelgono di rivolgersi al giudice. I RICORSI AI TAR – Il TAR della Campania, sezione di Salerno, ha condannato il MIUR al risarcimento del danno, quantificandolo in 3.000 euro, per tutti gli anni in cui un alunno con disabilità è rimasto a scuola senza un adeguato sostegno. Solo tra gli iscritti all’associazione Tutti a Scuola più di mille alunni hanno ottenuto un monte ore di sostegno adeguato alle loro esigenze. Si tratta di una sentenza che apre le porte a una valanga di ricorsi. Con un prezioso riferimento all’art. n. 24 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, il TAR campano ha infatti stabilito un significativo precedente. Anche in Sardegna, del resto, sono già stati numerosi i ricorsi al TAR con annessa richiesta di risarcimento. LA CONTINUITA’ STABILITA PER SENTENZA – Anche il TAR Sicilia, sezione di Palermo, si è espresso su un aspetto molto importante: con una recentissima sentenza ha infatti riconosciuto il diritto di un minore disabile alla continuità didattica. Al temine dell’anno scolastico 2009-2010, la mamma di un ragazzo autistico aveva chiesto all’Amministrazione di garantire tale continuità; l’Ambito Territoriale aveva però rigettato l’istanza affermando che l’Amministrazione, nell’assegnazione, deve tenere conto esclusivamente del punteggio di ciascun insegnante in graduatoria. La mamma del ragazzo ha quindi presentato un successivo ricorso al TAR, evidenziando che l’individuazione dell’insegnante non può avvenire esclusivamente sulla base di tale punteggio, sussistendo per l’Amministrazione anche l’obbligo di realizzare il diritto allo studio. Il TAR ha accolto il ricorso: per alunni, genitori ed insegnanti, costretti annualmente ad una faticosa migrazione, potrebbe trattarsi di un precedente molto significativo.
Intanto, l’anno
scolastico prosegue tra tante difficoltà e gli effetti dei tagli
massicci si ripercuotono inevitabilmente sulla qualità
dell’insegnamento. I docenti di sostegno spesso arrivano per poche
ore, con nomine tardive e non di rado grazie a decisioni dei
tribunali. Certamente, in questa situazione, diventa davvero molto
difficile realizzare gli obiettivi di integrazione e di inclusione e
non manca chi teme ormai il ripristino di classi differenziali o
scuole speciali. Il testo della sentenza del TAR Campania
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