Guida a “Prove di accesso TFA” Lalla da Orizzonte scuola, 24.11.2011 Il Decreto Ministeriale 11 novembre 2011è formato da 4 articoli, in cui si spiega chi può accedere ai corsi, le modalità di svolgimento della selezione iniziale e le modalità dei corsi. Il corso è stato istituito in base all’art. 15 comma 1 del dm 249/10, che prevede per i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) la possibilità di conseguire l’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado mediante il compimento del solo tirocinio formativo attivo.
Chi può accedere al test? Coloro i quali, privi di abilitazione per la relativa classe di concorso, entro la data di presentazione della domanda di partecipazione al test preliminare,
Sono esclusi coloro che sono già in possesso dell’abilitazione per la stessa classe di concorso.
Quale titolo si consegue a conclusione del percorso? Si consegue l’abilitazione, per la rispettiva classe di concorso.
Chi verrà ammesso alla frequenza del corso? Potrà frequentare il corso chi supera tutte le prove della selezione iniziale
LA PROVA DI ACCESSO La prova verterà sui seguenti contenuti : programmi di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 11 agosto 1998, n. 357, integrati dai contenuti disciplinari, oggetto di insegnamento delle relative classi di concorso, previsti:
In cosa consiste la prova
Il test: mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento di ciascuna classe di concorso e le competenze linguistiche di lingua italiana. E’ costituito da 60 quesiti, ciascuno formulato con quattro opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare l’unica esatta. Un numero pari a 10 quesiti sono volti a verificare le competenze in lingua italiana, anche attraverso quesiti inerenti la comprensione di uno o più testi scritti. Gli altri quesiti sono inerenti alle discipline oggetto di insegnamento della classe di concorso. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la risposta non data o errata vale 0 punti. Il test ha la durata di tre ore. Per essere ammesso alla prova scritta il candidato deve conseguire una votazione nel test preliminare non inferiore a 21/30. La prova scritta: E’ valutata in trentesimi (supera la prova chi consegue un risultato non inferiore a 21/30), è stabilita dalle università secondo i seguenti criteri:
La prova orale, è superata da chi consegue un risultato non inferiore a 15/20. La prova è svolta tenendo conto delle specificità delle diverse classi di concorso. Nel caso di classi di concorso relative alla lingua straniera, la prova è svolta nella lingua straniera per cui si richiede l’accesso al percorso di tirocinio formativo attivo, nel caso di classi di abilitazione affidate al settore dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica la prova orale può essere sostituita da una prova pratica.
Come si forma la graduatoria Si sommeranno i punteggi conseguiti dai candidati che hanno superato il test preliminare con votazione non inferiore a 21/30 la prova scritta con votazione non inferiore a 21/30 e la prova orale con votazione non inferiore a 15/20 per la prova orale. A questi si aggiunge il punteggio attribuito all’esito della valutazione dei titoli. I titoli valutabili per l’accesso. Sono indicati nell’allegato A del decreto e comprendono la valutazione del titolo di accesso (esami di profitto della laurea, e voto finlae), servizio svolto, titoli culturali e professionali) In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche; nel caso di ulteriore parità o nel caso si tratti di candidati che non abbiano svolto servizio, prevale il candidato più giovane. N.B. La graduatoria degli ammessi ai percorsi non può essere in nessun caso integrata con altri candidati. E’ ammesso al tirocinio formativo attivo, secondo l’ordine della graduatoria di cui al comma 16, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili per l’accesso, indicato nel bando. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando non si procede ad alcuna integrazione e il corso è attivato per un numero di studenti pari al numero degli ammessi. Le prove sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
AMMESSI IN SOVRANNUMERO Sono ammessi in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo, senza dover sostenere alcuna prova, i soggetti di cui all’articolo 15, comma 17 del Decreto [ Coloro che hanno superato l'esame di ammissione alle Ssis, che si sono iscritti e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse], ivi compresi coloro i quali fossero risultati idonei e in posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda abilitazione da conseguirsi attraverso la frequenza di un secondo biennio di specializzazione o di uno o più semestri aggiuntivi.
Quando si svolgerà la prova? Nel decreto non è indicata la data, il calendario sarà fissato con Decreto Direttoriale della competente Direzione generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Quando sarà possibile presentare le domande per partecipare alle prove? Il Miur emanerà uno specifico provvedimento per fissare la data entro la quale i candidati debbano presentare la domanda di iscrizione alla prova di accesso.
Quanto costerà il corso? Il decreto fissa un unico criterio, ossia "Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica", pertanto le spese sono a carico dei corsisti. |