DSGA/1. da TuttoscuolaNews, n. 511 14.11.2011 Saranno circa 900 (esattamente 887) le istituzioni scolastiche del 2° ciclo che avranno il DSGA (direttore dei servizi generali e amministrativi, già segretario delle scuole) in comproprietà, come succede da tempo per i segretari comunali dei piccoli comuni. È questa la conseguenza certa dell’ulteriore riforma della rete scolastica prevista dal comma 76 della legge di stabilità approvata dalla Camera sabato scorso (76. All’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle cui si applichi il medesimo comma 5”). Il comma 5 è quello che eleva il limiti minimi da 500/300 a 600/400. La previsione potrà trovare attuazione anche se le Regioni non dovessero adeguare le istituzioni scolastiche ai nuovi parametri mediante accorpamenti o fusioni. Infatti l’Amministrazione scolastica potrà non assegnare il personale DSGA per ogni istituzione comunque esistente, ma soltanto un DSGA ogni due. |