Valutazione alunni, bisogna aver frequentato
i tre quarti delle lezioni

Pubblicata oggi la circolare del Miur con le indicazioni sull’applicazione del regolamento

 La Stampa, 4.3.2011

ROMA
Per essere valutati gli studenti debbono aver frequentato almeno i tre quarti delle lezioni. Da quest’anno, infatti, trova piena applicazione, per gli studenti di tutte le classi degli istituti di istruzione secondaria di II grado, la disposizione sulla validità dell’anno scolastico di cui all’articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122. Con la circolare n.20, pubblicata oggi il Ministero dell’Istruzione fornisce alcune indicazioni per la sua corretta applicazione.

Tale disposizione, ricorda la circolare, prevede che «ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato». Ricordando che la disposizione «era già prevista per gli studenti della scuola secondaria di primo grado» la circolare ribadisce che «pertanto le indicazioni che seguono valgono sia per gli studenti della scuola secondaria di primo grado che per quelli dei licei e degli istituti tecnici e professionali del secondo ciclo di istruzione».

Finalità delle disposizioni contenute nel Regolamento, sottolinea la Circolare è quella «di incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola, così da consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento». Deroghe al limite minimo di frequenza, sottolinea ancora il documento, «vengono consentite purchè non sia pregiudicata la possibilità di valutazione degli alunni».

La base di riferimento «per la determinazione del limite minimo di presenza» è rappresentata dal «monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina». La circolare precisa che risulta, quindi «improprio e fonte di possibili equivoci il riferimento ai giorni complessivi di lezione previsti dai calendari scolastici regionali, anziché alle ore definite dagli ordinamenti della scuola secondaria di primo grado e dai quadri-orario dei singoli percorsi del secondo ciclo».

«Infatti - spiega ancora la circolare - va precisato che il numero dei giorni di lezione previsto dai calendari scolastici regionali costituisce l’offerta del servizio scolastico che deve essere assicurato alle famiglie, mentre il limite minimo di frequenza richiesto dalle menzionate disposizioni inerisce alla regolarità didattica e alla valutabilità del percorso svolto dal singolo studente».

Le scuole, quindi, «in base all’ordinamento scolastico di appartenenza», dovranno «definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la validità dell’anno, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio».

Lo stesso regolamento, comunque prevede che «le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe» al limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale. «Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati».

Spetta, dunque, «al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati» mentre «è compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo».

La circolare fornisce quindi, «a mero titolo indicativo e fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche» alcuni casi che possono rientrare fra i motivi di deroga. Tra questi gravi motivi di salute adeguatamente documentati; terapie e/o cure programmate; donazioni di sangue; partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo .

La scuola, all’inizio dell’anno comunica all’inizio dell’anno scolastico ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno. «Per l’anno scolastico in corso - spiega ancora la circolare - la scuola, salve restando le altre indicazioni contenute nella presente nota, definirà nella sua autonomia organizzativa modalità e tempi di comunicazione alle famiglie».

La circolare ricorda infine che il Regolamento prevede in ogni caso che «Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo».