Contrattazione d'istituto:
un'altra sentenza dà ragione all'Anp

di R.P. La Tecnica della Scuola, 15.3.2011

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia respinge il ricorso dello Snals che aveva impugnato la decisione di un dirigente scolastico di Mestre di eliminare dal contratto di istituto ogni riferimenti alla gestione del personale.

Nella battaglia in materia di contrattazione integrativa di istituto l’Anp segna un altro punto a proprio favore: nei giorni scorsi il Tribunale di Venezia ha infatti respinto il ricorso con cui lo Snals aveva chiesto di accertate se nel comportamento del dirigente scolastico di un liceo di Mestre si potesse ravvisare una forma di condotta antisindacale.

Nel concreto il dirigente, rifacendosi non solo al disposto del “decreto Brunetta” ma anche alla circolare n. 7 della Funzione Pubblica e alla contestata circolare del gennaio scorso dell’USR del Veneto, aveva escluso dalla contrattazione di istituto tutte le materie inerenti l’organizzazione degli uffici e la gestione del personale.

Il Giudice del lavoro di Venezia ha stabilito chiaramente come “la contrattazione integrativa non possa svolgersi sulle materie attribuite all'esclusiva competenza del dirigente, e ciò con specifico riferimento all'organizzazione degli uffici ed alla gestione del personale, nonostante ciò comporti - contrariamente a quanto previsto per la generalità delle loro disposizioni - la sostanziale disapplicazione delle norme contenute nei contratti collettivi nazionali vigenti al momento dell'entrata in vigore del D.Lgs. 150/09 che rimettevano alla contrattazione collettiva integrativa materie riferite all'organizzazione degli uffici ed alla gestione del personale, salvo doversi garantire comunque alle OO.SS. il diritto all'informazione”.

Le argomentazioni proposte dal sindacato non sono state ritenute valide dal Tribunale che ha sottolineato come a decorrere dal 1° gennaio 2011 i contratti integrativi non possono più contenere norme che contrastano con il decreto legislativo 150 e come eventuali norme difformi siano comunque inapplicabili.

L’Anp ha espresso viva soddisfazione per la sentenza che conferma pienamente l’interpretazione della stessa Anp.