Consulta. Rischiano di chiudere da Tuttoscuola, 22.3.2011 Dopo la pubblicazione della sentenza n. 92/2011 della Corte Costituzionale che ha annullato per illegittimità due norme sulla scuola dell’infanzia contenute nel Regolamento di riordino del 1° ciclo (dpr 89/2009), ci si chiede quali conseguenze concrete potrà avere la decisione della Consulta. La Cisl-scuola, in proposito, si è limitata a dichiarare che “Si impone, adesso, una doverosa riflessione sulle conseguenze organizzative e ordinamentali derivanti dalla Sentenza 92, a partire dall’inevitabile impatto sui criteri di determinazione degli organici e, ancor più, sul provvedimento ministeriale concernente la consistenza numerica e le condizioni di funzionamento delle sezioni ospitanti bambini di età compresa tra i 24 e 36 mesi”. Non è facile capire se l’impatto sugli organici della scuola statale dell’infanzia, di cui dice la Cisl-scuola, possa avere effetti positivi (liberalizzazione dei criteri ministeriali?) oppure negativi (contrazione dell’offerta dei servizi?). C’è comunque un primo effetto certo, non positivo, che riguarda le piccole scuole dell’infanzia situate in comuni montani per le quali la vecchia disposizione (art. 2, comma 6 del Dpr 89/09), ora dichiarata illegittima, prevedeva che Le sezioni nella scuola dell’infanzia con un numero di iscritti inferiore a quello previsto in via ordinaria, site in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni, appartenenti a comunità prive di strutture educative per la prima infanzia, possono accogliere piccoli gruppi di bambini di età compresa tra i due e i tre anni. L’inserimento di tali bambini avviene sulla base di progetti attivati d’intesa e in collaborazione tra istituzioni scolastiche e i comuni interessati e non può dar luogo a sdoppiamenti di sezioni”. Quelle piccole scuole, normalmente monosezioni costituite da un numero esiguo di bambini, non potranno ora accogliere bambini più piccoli (il limite era stato fissato ad un massimo di tre unità), privando, in tal modo le famiglie di un aiuto alternativo alla totale mancanza di servizi per la prima infanzia su quei territori. Non solo. Quelle poche unità di iscritti servivano, in molti casi, ad assicurare la sopravvivenza della piccola scuola che funzionava ai limiti minimi di iscritti previsti (minimo 18 iscritti). Senza quelle due-tre unità di bambini piccoli che la Consulta esclude ora dall’iscrizione, la piccola scuola rischierà di chiudere. Per sempre. Era proprio questo che volevano le regioni Piemonte e Toscana che hanno impugnato la norma, ritenendo che non spettasse allo Stato legiferare in materia anche per le piccole scuole dell’infanzia? |