Anche gli studenti con disabilità
verso gli Esami di Stato
Di loro e del percorso didattico
individualizzato seguito durante l'anno scolastico, si occupano
alcuni specifici articoli di una recente Ordinanza Ministeriale,
stabilendo di volta in volta i requisiti per l'ammissione, le
caratteristiche degli esami e il rispetto della privacy. Vediamo
come
di
Salvatore Nocera*
da
Superando
18.5.2011
Con l'Ordinanza
n. 42 del 6 maggio scorso (protocollo n. 3145), il Ministero
dell'Istruzione, Università e Ricerca ha dettato le norme per gli
Esami di Stato conclusivi degli studi di quest'anno
(i vecchi "Esami di Maturità").
Il documento si occupa espressamente degli alunni con
disabilità negli articoli 2, comma 6, nell'articolo 17 e
nell'articolo 21, comma 3. Vale la pena riportarli tutti,
integralmente, qui di seguito.
«Articolo 2
- Candidati interni
[...] 6. L'esito della valutazione,
- se positivo prevede la pubblicazione, all'albo
dell'istituto sede d'esame, del voto di ciascuna disciplina e del
comportamento, del punteggio relativo al credito scolastico
dell'ultimo anno e del credito scolastico complessivo, seguiti dalla
dicitura "Ammes-so";
- se negativo non prevede la pubblicazione di voti
e punteggi, ma solo della dicitura "Non ammesso".
Gli alunni certificati con disabilità, che hanno seguito un percorso
didattico individualizzato differenziato (P.E.I.), ai sensi
dell'articolo 15, comma 4, dell'O.M. 21 maggio 2001,
n. 90, sono valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione
di voti e di un credito scolastico, relativi unicamente allo
svolgimento di tale piano. Sono, pertanto, ammessi - sulla base di
motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe - a
sostenere gli esami di Stato su prove differenziate, coerenti con il
percorso svolto, finalizzate esclusivamente al rilascio
dell'attestazione di cui all'articolo 13 del DPR
n. 323/1998. Anche per tali alunni si procede alla
pubblicazione, all'albo dell'istituto sede d'esame, dei voti e dei
crediti, seguiti dalla dicitura "Ammesso"; in caso di esito
negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma
solo della dicitura "Non ammesso".
- Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, dell'OM 21
maggio 2001, n.90, per i voti riportati nello scrutinio finale si
aggiunge, nelle certificazioni rilasciate ma non nei tabelloni
affissi all'albo dell'astituto, che la votazione è riferita al
P.E.I. e non ai programmi ministeriali.
[...]
Articolo 17 - Esame dei candidati in situazione di handicap
1. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, la
commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal
consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni
effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la
comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli
altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi
tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali
e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti
devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una
preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del
diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione
delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di
personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se
necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno
durante l'anno scolastico.
2. I testi della prima e della seconda prova
scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio
braille, ove vi siano candidati non vedenti. Per i candidati che non
conoscono il linguaggio braille la Commissione può provvedere alla
trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico,
mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando anche la
utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso
dell'attività scolastica ordinaria.
Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda prova
scritta sono trasmessi in formato ingrandito, su richiesta
dell'istituto scolastico interessato, che in ogni caso comunica alla
Struttura tecnica operativa del Ministero la percentuale di
ingrandimento.
3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle
prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3
dell'articolo 16 della legge
n. 104 del 3/2/1992, non possono di norma comportare un maggior
numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli
esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della
gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe,
delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico,
può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un
numero maggiore di giorni.
4. I candidati che hanno seguito un percorso
didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di
classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico
relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere
prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate
solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n.
323/1998. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle
commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio
di classe. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione
delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non
nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.
5. Agli alunni, ammessi dal Consiglio di classe a
svolgere nell'ultimo anno un percorso di studio conforme ai
programmi ministeriali e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di
valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per
il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base
della votazione riferita al P.E.I. differenziato. Relativamente allo
scrutinio finale dell'ultimo anno di corso si applicano le
disposizioni di cui al precedente art. 2.
Articolo 21 - Pubblicazione dei risultati
[...] 3. Per i candidati di cui all'articolo 17, comma 4,
il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va
indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo
dell'istituto».
Osservazioni
Va notato innanzitutto come per la prima volta sia
sostanzialmente chiarito (nell'articolo 2, comma 6 dell'Ordinanza
esaminata) il fatto dell'ammissione con l'obbligo del 6
in tutte le discipline per gli alunni che abbiano seguito un PEI
differenziato.
Per quanto poi riguarda l'articolo 17, esso
riproduce integralmente l'articolo 17 delle precedenti Ordinanze
sugli Esami di Stato e quindi non vi sono particolari osservazioni
da fare.
Da segnalare infine che l'articolo 21, comma 3 ribadisce l'obbligo
di non pubblicare sui tabelloni che i risultati
relativi agli alunni con PEI differenziato sono difformi da quelli
dei programmi ministeriali, pur essendo positivi. Ciò per l'ovvio
rispetto della privacy.
* Vicepresidente
nazionale della
FISH (Federazione Italiana per il Superamento
dell'Handicap).Responsabile del
Settore Legale dell'Osservatorio Scolastico dell'AIPD
(Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riprende,
con alcuni riadattamenti, una scheda già pubblicata nel sito dell'AIPD,
per gentile concessione.