Testo Decreto sviluppo

 La Tecnica della Scuola, 7.5.2011

Lo schema del decreto approvato il 5 maggio dal Consiglio dei Ministri. L'art. 9 è quello che riguarda la scuola

SCHEMA DECRETO LEGGE – SEMESTRE EUROPEO -
RECANTE PRIME DISPOSIZIONI URGENTI PER L’ECONOMIA 
(Testo provvisorio non ancora bollinato dalla Ragioneria Generale dello Stato)


Art. 9 - Scuola e merito


19. Il comma 14/bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 si interpreta nel senso che i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (Ata), in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, né consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo, da attuarsi, sulla base delle graduatorie previste dalle disposizioni vigenti, esclusivamente su posti vacanti e disponibili, previa procedura autorizzatoria di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. (blocca ricorsi anzianità di servizio e conversione da tempo determinato ad indeterminato).

21. Il termine di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 è fissato al 31 agosto di ciascun anno. (immissioni in ruolo entro il 31 agosto e non più entro il 31 luglio).

22. Il primo periodo dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è così modificato “a decorrere dall’anno scolastico 2011/2012 l’aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dall’articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un’unica provincia”. (carattere triennale delle graduatorie ad esaurimento 2011-2014

23. L’articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dal primo periodo dell’articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è sostituito dal seguente “i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall’anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità”. (solo per coloro che entreranno in ruolo a partire dal 2011/2012 vale la regola dei cinque anni per richiedere il trasferimento ecc. ... niente retroattività).

24. Per garantire continuità nella erogazione del servizio scolastico e educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della Scuola, che assicuri il rispetto del criterio di invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, è definito un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato, di personale docente, educativo ed Ata, per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall’articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133. Il piano è annualmente verificato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero per la pubblica amministrazione ed innovazione ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

 

La dicitura "sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno" evidenzia che le immissioni in ruolo non saranno effettuate "su tutti i posti vacanti e disponibili" in quell'anno ma "sulla base" di quelli, quindi i numeri circolati in questi giorni sono quelli dei posti vacanti per il 2011/2012 su cui poi si dovranno "stabilire" le immissioni in ruolo.

Per questo, la Gilda degli Insegnanti, prima di esprimersi, aspetta la convocazione del Governo per sapere esattamente se, come è stato chiesto, fin da subito verranno coperti tutti i 65mila posti vacanti. Soltanto se ciò avverrà, ci si potrà definire soddisfatti.

 

 

punto elenco

Schema di decreto sullo sviluppo approvato il 5.5.2011 dal CdM