E per le domande incomplete di Carlo Forte ItaliaOggi, 17.5.2011 Gli aspiranti docenti che presenteranno domanda incomplete o parziali potranno chiedere all'ufficio scolastico di regolarizzare le istanze. La regolarizzazione potrà avvenire anche su richiesta dell'ufficio. In entrambi i casi l'amministrazione fisserà un termine congruo per consentire all'interessato di provvedere agli adempimenti del caso. Il decorso inutile del termine comporterà la perdita del diritto. Lo prevede l'articolo 9 del decreto 44 emanato dal ministero dell'istruzione il 12 maggio scorso. La possibilità di integrare le istanze si inquadra nell'ambito del principio di buona fede e correttezza cui deve informarsi l'azione dell'amministrazione. E risponde anche alla necessità di prevenire il contenzioso. Resta fermo, però, l'obbligo per l'aspirante di provvedere diligentemente e tempestivamente entro il termine fissato dall'amministrazione che è perentorio. Il dispositivo dispone inoltre che la domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell'inclusione con riserva, di scioglimento della riserva dovrà essere presentata alla sede territoriale dell'ufficio scolastico regionale che ha gestito la relativa domanda per il biennio 2009/2010 e 2010/2011, mentre la domanda di trasferimento, anche della posizione con riserva, dovrà essere diretta alla nuova sede territoriale prescelta. La domanda dovrà essere spedita con raccomandata A/R, ovvero presentata a mano entro il termine perentorio di 20 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nei siti Internet (www.istruzione.it) ed Intranet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (1° giugno 2011). In ogni caso, sarà motivo di esclusione la domanda presentata fuori termine oppure la domanda priva della firma del candidato. Per le province di Bolzano e Trento e per la regione Valle d'Aosta, vigono invece le disposizioni adottate in materia dalle Autorità scolastiche competenti per territorio negli specifici ed autonomi provvedimenti. Saranno, altresì, esclusi dal concorso, pur avendo presentato la domanda nei termini previsti, coloro che non risulteranno in possesso dei requisiti prescritti o che avranno violato le disposizioni, concernenti l'obbligo di presentare la domanda di trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento in non più di una provincia. L'esclusione sarà disposta con riferimento alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda, ovvero alla documentazione prodotta, ovvero ancora agli accertamenti effettuati dalla competente autorità scolastica. |