Dirigenti scolastici:
conferimento e mutamento d’incarico

di Lara La Gatta La Tecnica della Scuola, 30.5.2011

Entro il 10 giugno i dirigenti scolastici interessati alla mobilità interregionale dovranno presentare apposita domanda, mentre entro il 24 dello stesso mese gli Uffici scolastici regionali riceventi dovranno trasmetterle, corredate di assenso, agli Uffici scolastici regionali di destinazione.

L’indicazione dei termini è contenuta in una rettifica pubblicata il 27 maggio riferita alla nota prot. n. 4481 di pari data, con la quale il Miur ha fornito indicazioni agli Usr relativamente aicriteri per il conferimento e il mutamento degli incarichi ai dirigenti scolastici, che non è materia più ricompresa tra le fattispecie oggetto di contrattazione collettiva integrativa nazionale e integrativa regionale.

Attualmente, infatti, la materia è assoggettata alla disciplina generale dell'art. 19 del D.L.vo n. 165 del 2001 e successive modifiche, nonché alle disposizioni contenute negli artt. 6 e 9 del Ccnl - Area V - dirigenza scolastica del 15 luglio 2010.

Dopo aver riportato il contenuto dei riferimenti normativi di cui sopra relativamente al conferimento e al mutamento d’incarico, il Miur si sofferma sulla mobilità interregionale di cui al comma 4 dell’art. 9 del Ccnl: la domanda deve essere proposta a carico dell’interessato e potrà essere accettata nel limite del 30% dei posti annualmente vacanti in ciascuna regione. Gli Usr potranno, a tale proposito, procedere, previo assenso del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale di provenienza, al conferimento dell’incarico nell’ambito della regione di propria competenza.

Anche per la mobilità interregionale si terrà conto dell’unificazione dei settori formativi.

I Dirigenti Scolastici che hanno ottenuto il mutamento di incarico, a qualsiasi titolo - in ambito regionale o per effetto dell’interregionalità - non potranno ripresentare istanza per tutta la durata dell’incarico stesso, salvo le eccezioni previste dal comma 3, art. 9 dell’Ipotesi di Ccnl.

Discorso a parte riguarda la mobilità nella Regione Sicilia, per la quale l’art. 1, c. 2-bis. della Legge n. 190/2009 testualmente dispone: “Fino all'avvenuta rinnovazione e al completamento, a seguito di annullamento giurisdizionale, della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 94 - del 26 novembre 2004, il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, continua ad esercitare le funzioni medesime in via transitoria nelle sedi di rispettiva assegnazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli atti adottati dal predetto personale nell'espletamento degli incarichi di cui al presente comma”. Pertanto, in questo caso, l’attribuzione e il mutamento di incarico possono essere effettuati nei confronti dei predetti dirigenti scolastici a condizione che ci sia favorevole pronuncia dell’autorità giudiziaria competente in ordine alla rinnovazione della procedura concorsuale.

 

punto elenco

Nota ministeriale prot. n. 4481 del 27.5.2011