Bye bye 104! Mario Piemontese da ReteScuole, 23.5.2011 Ho letto il Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011, meglio noto come "Decreto sviluppo". Evito di ripetere cose già dette e scritte in merito, mi limito solo a evidenziare un aspetto che forse è sfuggito. Prendiamo il comma 21 dell'art. 9. "L’articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dal primo periodo dell’articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è sostituito dal seguente « i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall’anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità.». Il comma 3 dell'art. 399 del Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 (Testo Unico), così come modificato dal comma 1 dell'art. 1 della Legge n. 124 del 3 maggio 1999, prevedeva: "I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104." Molte sono le differenze tra la vecchia e la nuova versione, ma quella più evidente è la scomparsa della deroga prevista per il "personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104". Riporto di seguito il testo dell'art. 21 della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992. "1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1
hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda." Si tratta di un errore? Dubito.
Ecco l'ennesima norma punitiva.
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