Questione Inidonei (art.19, c. 12/14 della L. 111/2011): Zelo inopportuno e offensivo della FLC CGIL di Pisa. di Giuseppe Lorenzo, coordinatore GILDA-UNAMS di Prato/Pistoia, 31.7.2011. In assenza di decreti attuativi del MIUR dell’art. 19, c.12/14 della L. 111/2011 (Finanziaria) che riserva un vergognoso e ignobile trattamento al personale docente “dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione”, un fin troppo diligente sindacalista della FLC CGIL di Pisa ha pensato bene di inquietare ulteriormente questa fascia di colleghi, da sempre maltrattata e quasi sempre ignorata dai sindacati, emanando un burocratico comunicato di sollecito a produrre domanda per il passaggio nei ruoli del personale ATA: pena “la mobilità intercompartimentale verso altre amministrazioni (anche collocate in altre province”). La premura del collega pisano a nome Filippo Cossidente è tale da proporre persino un modello di domanda. Ci si potrebbe chiedere a quale fine un’iniziativa simile, che tradisce un’assai superficiale lettura del suddetto comma 12 dell’art. 19 e soprattutto una mancata verifica della volontà degli interessati, i quali potrebbero benissimo essere malconsigliati da tale indicazione.
Piacerebbe chiedere alla FLC CGIL di Pisa e di riflesso a tutta la
FLC CGIL perché mai un insegnante, dichiarato permanentemente
inidoneo alla funzione docente da una commissione medica, dovrebbe
poi essere per legge “idoneo ad altri compiti” tanto da assumere
addirittura “la qualifica di assistente amministrativo o tecnico”:
questi profili professionali non hanno forse necessità di competenze
e preparazione?
prof. Giuseppe Lorenzo
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