Questione Inidonei (art.19, c. 12/14 della L. 111/2011):

Zelo inopportuno e offensivo della FLC CGIL di Pisa.

di Giuseppe Lorenzo, coordinatore GILDA-UNAMS di Prato/Pistoia, 31.7.2011.

In assenza di decreti attuativi del MIUR dell’art. 19, c.12/14 della L. 111/2011 (Finanziaria) che riserva un vergognoso e ignobile trattamento al personale docente “dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione”, un fin troppo diligente sindacalista della FLC CGIL di Pisa ha pensato bene di inquietare ulteriormente questa fascia di colleghi, da sempre maltrattata e quasi sempre ignorata dai sindacati, emanando un burocratico comunicato di sollecito a produrre domanda per il passaggio nei ruoli del personale ATA: pena “la mobilità intercompartimentale verso altre amministrazioni (anche collocate in altre province”). La premura del collega pisano a nome Filippo Cossidente è tale da proporre persino un modello di domanda.

Ci si potrebbe chiedere a quale fine un’iniziativa simile, che tradisce un’assai superficiale lettura del suddetto comma 12 dell’art. 19 e soprattutto una mancata verifica della volontà degli interessati, i quali potrebbero benissimo essere malconsigliati da tale indicazione.

Piacerebbe chiedere alla FLC CGIL di Pisa e di riflesso a tutta la FLC CGIL perché mai un insegnante, dichiarato permanentemente inidoneo alla funzione docente da una commissione medica, dovrebbe poi essere per legge “idoneo ad altri compiti” tanto da assumere addirittura “la qualifica di assistente amministrativo o tecnico”: questi profili professionali non hanno forse necessità di competenze e preparazione?

A parte l’umiliante declassamento che tradisce quella vetero-vocazione all’appiattimento impiegatizio della CGIL, non è comprensibile questa sollecita e sicuramente gratuita iniziativa pur se derivante dall’ intimidatorio trasferimento forzoso previsto nei due successivi commi 13 e 14 della legge; piacerebbe vedere a questo punto quale altra nefandezza potrebbe essere architettata dai decreti attuativi, se mai ci saranno, per legittimare la “deportazione “, in altri luoghi e in altre amministrazioni, di personale, certamente non abilitato a svolgere funzioni diverse dall’insegnamento e, come noto, portatore di gravi problemi di salute.

I Cobas , di cui spesso non si condividono le battaglie, hanno scelto la via migliore in questo caso che è quella della diffida ad applicare i commi suddetti della L. 111 /2011 e, nel caso, avviare una doverosa via dell’impugnazione del provvedimento. Dal dibattito che, mi pare, si sia avviato nei circuiti comunicativi degli inidonei e dalle continue richieste che, provenienti dal Conbs (Coordinamento nazionale bibliotecari scolastici), sono rivolte a tutti i sindacati della scuola, si palesa una grande indignazione e una giusta volontà di non sottomettersi alla pervicace prevaricazione di questa legge iniqua.

 

prof. Giuseppe Lorenzo
coordinatore GILDA-UNAMS di Prato/Pistoia