Alunni ultradiciottenni con disabilità
e scuole superiori: una Nota Ministeriale
Questione spesso dibattuta, quella del diritto
degli alunni ultradiciottenni con disabilità a frequentare le scuole
superiori trova ora ulteriori chiarimenti in una Nota Ministeriale
recentemente prodotta, che conferma una serie di indicazioni già
fornite in un nostro precedente approfondimento, vale a dire che chi
è in possesso del semplice attestato dei crediti formativi agli
esami di licenza media può iscriversi alle superiori solo se compie
i 18 anni dopo il 31 agosto, mentre per chi dispone del diploma di
licenza di media, non esistono sostanzialmente vincoli di età per
l'iscrizione
di Salvatore Nocera*,
Superando
27.7.2011
A seguito di un quesito
rivolto dall'AIPD
(Associazione Italiana Persone Down) al Ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca, la Direzione Generale per gli Ordinamenti
Scolastici del Ministero stesso - a firma di Carmela Palumbo
- ha diramato la Nota Protocollo n. 4561 del 5
luglio scorso, di cui vale la pena, qui di seguito, riportare
integralmente gran parte del contenuto.
«[...] la Sentenza della Corte Costituzionale n.
226/2001 prevede che "Nel periodo
successivo a quello durante il quale la frequenza scolastica è
obbligatoria - quattordici anni - o nel quale comunque è
consentito il completamento della scuola dell'obbligo -
anche sino ai diciotto anni - (da individuarsi nell'anno
scolastico susseguente a quello in cui avviene il compimento del
diciottesimo anno di età), per gli alunni handicappati
l'istruzione viene a configurarsi come un diritto, che potrà essere
esercitato mediante la frequenza, al di fuori della scuola
dell'obbligo, di corsi per adulti finalizzati al conseguimento del
diploma. Naturalmente l'attuazione di tale diritto postula
che vengano garantite le medesime misure di sostegno
dettagliatamente previste dalla legge quadro
n.104 del 1992, anche perché la
frequenza di corsi per adulti per la persona handicappata che abbia
raggiunto la maggiore età assume una funzione tanto più rilevante,
in quanto consente, in modo certamente più incisivo rispetto alla
frequenza di classi solitamente composte da tredici‐quattordicenni,
il raggiungimento dell'obiettivo cardine della legge quadro sopra
indicato in ambiti il più possibile omogenei".
La CM
n.4 del 15‐1‐2010, relativa alle iscrizioni
alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo, ‐ paragrafo 3.
Accoglienza e inclusione ‐ Alunni con disabilità, prevede che
l'alunno con disabilità che consegua, in sede di esame di Stato,
l'attestato comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo ad
iscriversi, se non ha superato i diciotto anni, alla scuola
secondaria di secondo grado (DPR 22 giugno 2009,
n.122, art. 9,comma 4).
La C.M.
n.17 del 18‐2‐2010, relativa alle iscrizioni
alle scuole secondarie di secondo grado per l'anno scolastico
2010/2011, al paragrafo 7 ‐ Alunni con disabilità ‐, precisa che gli
alunni disabili, qualora non abbiano conseguito il diploma di
licenza agli esami di Stato del primo ciclo, ma l'attestato
comprovante i crediti formativi, "se non hanno superato il 18°
anno di età, hanno titolo ad iscriversi alla scuola secondaria di
secondo grado sulla base del semplice predetto attestato (cfr.
art.11, comma 12, OM n.
90/2001; art.9,commi 4 e 6, DPR n.122 del 22
giugno 2009)".
Dalla normativa sopracitata, appare chiaro, ad avviso di questo
Ufficio, il diritto del disabile, in possesso dell'attestato di
credito formativo ma non della licenza del primo ciclo, di
proseguire, se non ha superato il 18° anno di età e comunque,
entro l'anno "scolastico susseguente a quello in cui avviene il
compimento del diciottesimo anno di età", nella scuola del
secondo ciclo, naturalmente con le misure di integrazione previste
dalla legge n.104/1992.
In buona sostanza, il disabile ultradiciottenne, iscritto e
frequentante nei corsi diurni degli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado, ha il diritto di continuare per
l'intero ciclo quinquennale nei corsi medesimi, con l'ausilio del
docente di sostegno. Ovviamente, al termine del quinquennio, non
potrà essere ulteriormente consentita l'assegnazione del docente di
sostegno, stante il divieto di reiterazione di iscrizione ad altro
corso ordinario di istruzione secondaria di secondo grado, di cui al
parere del Consiglio di Stato
n.3333/2006».
Osservazioni
Si richiama l'attenzione sulla circostanza evidenziata in
tale Nota che il diritto all'inizio di frequenza della scuola
superiore diurna per gli alunni con disabilità che abbiano il
semplice attestato dei crediti formativi agli esami di
licenza media possa essere esercitato esclusivamente da
quanti compiono i 18 anni dopo il 31 agosto, mentre
quelli che li compiono entro tale data, risultano ultradiciottenni
già all'inizio del nuovo anno scolastico e quindi non
possono proseguire né in un corso diurno né in un corso per
lavoratori. Solo quindi se riusciranno a conseguire un diploma di
licenza media da privatisti potranno frequentare la scuola
superiore.
Chi sia invece in possesso del diploma di licenza media, non
ha vincoli di età per l'iscrizione alla scuola superiore,
anche se, in caso di eccesso di divario di età rispetto a quella dei
compagni, per motivi di opportunità, potrà frequentare i corsi
serali per lavoratori.
* Vicepresidente
nazionale della
FISH (Federazione Italiana per il
Superamento dell'Handicap). Responsabile del Settore Legale
dell'Osservatorio Scolastico dell'AIPD
(Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riprende,
con alcuni riadattamenti, una scheda già pubblicata nel sito dell'AIPD,
per gentile concessione.
Sui
problemi riguardanti le iscrizioni scolastiche degli alunni
ultradiciottenni con disabilità, suggeriamo anche la
lettura - sempre nel nostro sito - dei seguenti testi: Un po' di
chiarezza sul diritto allo studio degli ultradiciottenni con
disabilità (di Salvatore Nocera, cliccare
qui),
Discriminati quegli alunni ultradiciottenni con disabilità
(cliccare
qui)
e Negata l'iscrizione scolastica a tre ragazzi di Nuoro
(cliccare
qui).