Scuola: ecco il testo della manovra
da
Tuttoscuola,
1.7.2011
Pubblichiamo qui di seguito il paragrafo della manovra intitolato
“7. Razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione
scolastica”.
1.
L’organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto
previsto dai commi 413 e 414 dell’art. 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, fermo restando che è possibile istituire posti in
deroga allorché si renda necessario per assicurare la piena tutela
dell’integrazione scolastica.
2.
L’organico di sostegno è assegnato complessivamente alla scuola o a
reti di scuole allo scopo costituite, tenendo conto della previsione
del numero di tali alunni in ragione della media di un docente ogni
due alunni disabili; la scuola provvede ad assicurare la necessaria
azione didattica e di integrazione per i singoli alunni disabili,
usufruendo tanto dei docenti di sostegno che dei docenti di classe.
A tal fine, nell’ambito delle risorse
assegnate per la formazione del personale docente, viene data
priorità agli interventi di formazione di tutto il personale docente
sulle modalità di integrazione degli alunni disabili.
3.
A decorrere dall’a.s. 2011-2012 le classi iniziali delle scuole ed
istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni della
scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, ove il
rapporto docenti di sostegno-alunni disabili sia pari a 1, sono
costituite con il numero di alunni minimo e massimo previsto per i
diversi gradi di scuola, rispettivamente, dagli articoli 9, 10, 11 e
16 del DPR 20/3/2009, n. 81.
4.
Il sistema scolastico, in base alle norme vigenti, provvede
esclusivamente ad assicurare l’intervento di natura didattica,
restando invece a carico degli altri soggetti istituzionali la
fornitura delle risorse professionali e materiali a sostegno di tale
funzione e necessarie per l’integrazione e l’assistenza dell’alunno
disabile.
5.
All’alunno disabile può essere assegnato in ogni caso non più di un
docente e nei limiti dell’orario di servizio contrattualmente
previsto per ciascun grado di istruzione.
6.
Le commissioni mediche di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, nei casi di valutazione della diagnosi funzionale
costitutiva del diritto all’assegnazione del docente di sostegno
all’alunno disabile, sono
integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell’inps, che
partecipa a titolo gratuito.
….
1. Per garantire un processo di continuità didattica nell’ambito
dello stesso ciclo di istruzione, la scuola dell’infanzia, la scuola
primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in
istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle
istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da
direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti
compresivi per acquisire l’autonomia devono essere costituiti con
almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle
piccole isole, nei comuni montani,
nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.
2. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di
alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni
site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche
caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere
assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato.
Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con
incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.
….
1. Il comma 4 dell’articolo 459 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, come modificato dall’articolo 3, comma 88, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato
1. A decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche
del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono
superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello
stesso personale
determinata nell’anno scolastico 2011/2012 in applicazione
dell’articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in
ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di
spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere
dall’anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e
9 dell’articolo 64 citato.
2. Il comitato di verifica tecnico finanziaria di cui al comma 7,
dell’articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133 provvede
annualmente al monitoraggio ed alla verifica del conseguimento degli
obiettivi di cui al comma 1, allo scopo di adottare gli eventuali
interventi correttivi, in caso di scostamento rispetto agli
obiettivi stabiliti.
3. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al
presente articolo, si applica la procedura prevista dall’art.1,
comma 621, lett.b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
…….
1. All’articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma
4 sexies aggiungere il seguente comma: Comma 4-septies “ Le
dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA, sulla
base della revisione
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema
scolastico definito con i regolamenti emanati ai sensi del comma
quattro del presente articolo, sono determinate annualmente con
decreto del Ministro
dell’Istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze”.