Ricevimento genitori, se non c’è l’appuntamento
il prof può lasciare la scuola

di A.G. La Tecnica della Scuola, 8.7.2011

A stabilirlo il Tribunale del lavoro di Catania, chiamato a dirimere un contenzioso tra la Uil e il dirigente di una scuola media catanese, dopo che questi aveva reso obbligatoria la presenza degli insegnanti grazie al sì del Collegio dei Docenti. Ma “dimenticando” di consultare Rsu e sindacati.

Cade definitivamente il dubbio: se non vi è alcun un appuntamento concordato con le famiglie degli studenti, i docenti non sono obbligati a rimanere a scuola durante l’ora di ricevimento fissata ad inizio anno scolastico. La conferma è giunta alcuni giorni fa, con la sentenza emessa dal Tribunale del lavoro di Catania: il giudice esperto di norme lavorative, era stato chiamato a dirimere un contenzioso tra la Uil Scuola e il dirigente di una scuola media catanese, la Cavour, dopo che questi aveva reso obbligatoria la presenza dei prof durante l’ora di ricevimento basandosi su quanto espresso dal Collegio dei Docenti (favorevole) “dimenticando” di dovere per legge consultare Rsu e sindacati.

La vicenda ha inizio con una delibera, risalente all’ottobre del 2007, approvata a maggioranza del Collegio dei Docenti, nella quale si imponeva ad "essere comunque presenti a scuola nella loro ora di ricevimento, a prescindere dall'appuntamento con alcuni genitori". Dopo la prima sentenza, emessa nel 2008, favorevole ai ricorrenti, l’appello era stato condotto direttamente

La vicenda ha inizio con una delibera, risalente all’ottobre del 2007, approvata a maggioranza del Collegio dei Docenti, nella quale si imponeva ad "essere comunque presenti a scuola nella loro ora di ricevimento, a prescindere dall'appuntamento con alcuni genitori". Dopo la prima sentenza, emessa nel 2008, favorevole ai ricorrenti, l’appello era stato condotto direttamente dall'Avvocatura dello Stato: il giudice del lavoro di secondo grado, però, non si è ravveduto rispetto alla prima sentenza ed ha reputato anche nella seconda occasione il comportamento antisindacale del dirigente scolastico di del capoluogo etneo coinvolgendo, come datore di lavoro, pure quello del ministero dell’Istruzione.
Il giudice ha colto nella mancanza della contrattazione integrativa d’istituto un “vizio formale” non sanabile. Così è stata fatta valere la procedura classica, quella che prevede che la permanenza in istituto si applichi solo "su richiesta scritta del docente al genitore e viceversa".