Ok a classi con 31 alunni

La circolare sull'organico di fatto: sdoppiamenti con il contagocce

di Carlo Forte ItaliaOggi, 26.7.2011

Sdoppiamento di classi col contagocce. Il ministero dell'istruzione ha deciso che, anche se in sede di organico di fatto il numero di studenti per classe dovesse raggiungere i 31 alunni, le classi non potranno essere sdoppiate. La suddivisione in due classi potrà avvenire solo nel caso in cui si dovesse superare tale numero. Ma se gli scostamenti dal numero massimo di 31 alunni dovesse verificarsi dopo il 31 agosto, le classi dovranno rimanere come sono. Anche se il superamento della soglia massima di 31 alunni deriverà dall'eventuale recupero di debiti formativi.

Lo prevede la circolare sull'organico di fatto di quest'anno, emessa dal dicastero di viale Trastevere il 13 luglio scorso (n.63). L'amministrazione ha fissato al 23 luglio il termine entro il quale i dirigenti scolastici, per il primo e per il secondo ciclo, dovevano comunicare alle direzioni regionali sia le variazioni del numero delle classi, sia il numero dei posti e degli spezzoni di orario che non sarà stato possibile coprire con personale a disposizione per il completamento dell'orario obbligatorio all'interno della stessa istituzione scolastica. L'amministrazione ha richiamato inoltre le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002, concernente l'obbligo, per i dirigenti scolastici e per gli uffici, di disporre accorpamenti di classi allorché il numero degli alunni, accertato successivamente alla definizione dell'organico di diritto, risulti inferiore a quello preventivato e non giustifichi, pertanto, tutte le classi autorizzate. E ha ribadito anche l'esigenza che i nulla-osta all'eventuale trasferimento degli alunni siano concessi solo in presenza di particolari situazioni, opportunamente motivate. A questo proposito il ministero ha ricordato che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268/2002, la concessione di nulla osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate.

Resta il fatto, però, che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il nulla osta sia un atto dovuto e, soprattutto, che l'amministrazione scolastica non abbia titolo ad interferire nelle decisioni delle famiglie. Ciò vale sia per il Tar (si veda tra le tante la sentenza del Tar Sicilia 59/2009) che per la Cassazione ( sentenza n.13614/2011).

L'amministrazione ha anche raccomandato agli uffici periferici di costituire le classi tenendo conto della normativa sulla sicurezza. E ha ribadito «che in presenza di certificazioni rilasciate dalle autorità competenti le classi vanno istituite tenendo conto di quanto indicato dalle certificazioni stesse».

 Il che vuol dire che le deroghe sono sempre possibili, purché motivate. Fermo restando che alla fine la somma dei posti deve essere sempre la stessa. Dunque, se da una parte si largheggia, bisognerà tagliare altrove. Anche quest'anno è stata confermata la disposizione che prevede l'assorbimento dei docenti su cattedra orario in organico di diritto, nella scuola di titolarità in presenza di ore disponibili. Oppure la riduzione del numero delle sedi di servizio, qualora sia possibile. E' stato chiarito, inoltre, che i docenti su posto comune che insegnano Inglese non possono essere utilizzati per insegnare la lingua straniera in altre classi come se fossero specialisti. Sempre nella scuola primaria, l'eventuale attivazione dell'insegnamento musicale con docenti interni comporterà la restituzione delle ore così occupate, direttamente sul posto comune. In più l'amministrazione ha raccomandato agli uffici periferici di attivare tutte le ore di insegnamento alternative alla religione cattolica.