Conferimenti e mutamenti di incarico
nei casi di aggregazione in istituti comprensivi

di Lara La Gatta La Tecnica della Scuola, 11.7.2011

In applicazione della nuova disposizione, il decreto legge n. 98, il Miur ha emanato due note indirizzate ai Direttori degli Uffici scolastici regionali perché si dia priorità, per le sedi disponibili, alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e agli istituti comprensivi in considerazione delle prossime operazioni di conferimento e mutamento incarico a s. 2011/2012.

Il Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011 appena entrato in vigore recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, tra i vari interventi che interessano il comparto scuola prevede all’art. 19, comma 4, l’aggregazione, a decorrere dall’a.s. 2011/2012, in istituti comprensivi delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di primo grado.

In applicazione della nuova disposizione, il Miur, Direzione Generale per il Personale scolastico, ha emanato due note indirizzate ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali.

La prima – la nota prot. n. 5648 del 7 luglio 2011, chiarisce che, in considerazione delle prossime operazioni di conferimento e mutamento di incarico per l’a.s. 2011/2012, gli Usr, nell’individuazione delle sedi disponibili per le operazioni suddette, dovranno dare priorità alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e agli istituti comprensivi.

Con riferimento alle istituzioni scolastiche autonome con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche con specificità linguistiche, ai sensi del D.L. 98/2011 le stesse non potranno essere più sede di dirigenza scolastica e, pertanto, dovranno essere conferite in reggenza a dirigenti scolastici in servizio presso altre istituzioni scolastiche autonome.

Nelle operazioni di conferimento e mutamento di incarico, gli Usr sono comunque invitati a non ricomprendere le suddette istituzioni scolastiche sottodimensionate nel novero delle sedi disponibili.

La successiva nota prot. n. 5686 dell’8 luglio 2011 contiene un’ulteriore precisazione riguardante sempre queste ultime istituzioni scolastiche: per ragioni di continuità direttiva, i dirigenti scolastici tuttora in servizio restano nelle predette scuole fino alla scadenza dell’incarico dirigenziale e annesso contratto.