In materia di rapporto di lavoro di Lara La Gatta La Tecnica della Scuola, 6.7.2011 Di controversie riguardanti il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni si è recentemente occupato il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza n. 3551 depositata il 13/06/2011. In particolare, il Collegio è intervenuto sulla questione della competenza a decidere in materia di pubblico impiego, dall’instaurazione del rapporto fino all’estinzione: “salve le ipotesi c.d. di provvedimenti macro organizzatori, - leggiamo nella sentenza - il giudice competente a conoscere le controversie in materia di pubblico impiego è il giudice ordinario”. La causa verteva sulla richiesta, avanzata da una docente innanzi al Tar dell’Abruzzo, di annullamento delle dotazioni organiche della scuola secondaria di secondo grado della provincia di L’Aquila per l’a.s. 2004-2005 adottate su proposta del Centro servizi amministrativi di L’Aquila e delle operazioni di mobilità dei docenti di ruolo nelle scuole secondarie di secondo grado sempre della medesima provincia. Il Tar ha respinto il ricorso dell’appellata, la quale ha dedotto poi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Nel richiamare una recente sentenza, il Supremo Collegio ha
affermato che dall’art. 68 del D.Lgs n. 29/1993 sono attribuite alla
giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie
riguardanti il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni in ogni sua fase, dalla instaurazione sino
all’estinzione, mentre sono devolute alla giurisdizione del giudice
amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi
adottati dalle pubbliche amministrazioni aventi ad oggetto la
fissazione delle linee e dei principi fondamentali delle
organizzazioni degli uffici. Nel caso di specie, dunque, il Collegio ha rilevato il difetto di giurisdizione del Tar e per converso la giurisdizione del giudice ordinario. |