Confermate le deroghe al sostegno Ci sono alcuni incontestabili elementi positivi, in una recente Circolare emanata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, soprattutto per quanto concerne il sostegno e il numero degli alunni nelle classi. Elementi positivi, tenendo conto, in particolare, anche del contesto normativo in cui è stata emanata e soprattutto della Manovra Finanziaria Correttiva, che contiene altre norme restrittive sull'inclusione scolastica. Ma delle eventuali violazione dei diritti costituzionali degli alunni con disabilità dovrà occuparsi d'ora in poi l'Osservatorio costituito presso il Ministero delle Politiche Sociali sul monitoraggio della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata dall'Italia con la Legge 18/09 di Salvatore Nocera*, Superando 21.7.2011 Nel trasmettere le disposizioni sugli organici di diritto, la Circolare Ministeriale 21/11 aveva preannunciato ulteriori chiarimenti sui posti di sostegno, in occasione della normativa sugli organici di fatto. Le precisazioni sono dunque giunte con la Circolare n. 63, emanata il 13 luglio scorso, appena il Governo aveva trovato l'accordo per l’approvazione della Manovra Finanziaria Correttiva, adottata con il Decreto Legge 98/11 del 6 luglio, convertito successivamente nella Legge 111/11. Questa Circolare è certamente importante perché apporta alcuni miglioramenti, sugli organici di diritto - rispetto alla precedente 21/11 - pur dovendo tenere conto delle nuove norme introdotte dalla Manovra.
Essa, in sostanza,
riassume i contenuti di quanto scritto nel Decreto Legge
98/11 sul sostegno (articolo 19, comma 11) e lo fa in
quattro lettere successive e in alcune precisazioni finali, che
commenteremo qui di seguito punto per punto.
«a) Le Commissioni
mediche di cui all'art. 4 della legge n°
104/1992, nei casi di valutazione della diagnosi per
l'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile è
integrata obbligatoriamente dal rappresentante dell'INPS, che
partecipa a titolo gratuito; tale previsione ovviamente si applica
alle nuove certificazioni». La norma riproduce la novità apportata dallo stesso Decreto Legge 98/11 sulla composizione delle Commissioni per l'Accertamento dell'Handicap (della Disabilità) e cioè l'introduzione di un medico dell'INPS, già introdotto nelle Commissioni per l'Accertamento dell'Invalidità Civile. Con tale disposizione la Circolare 63/11 prende atto dell'abrogazione implicita operata dal Disegno di Legge della norma contenuta nel Decreto Interministeriale sull'Organico di Diritto, trasmesso con la Circolare 21/11, laddove - all'articolo 12, comma 5 - si chiariva che per l'accertamento dell'handicap (disabilità) continuavano a valere le norme del Decreto del Presidente del Consiglio (DPCM) 185/06, ove non era prevista tale nuova presenza. A parte poi la presenza di un medico dell'INPS - senza precisare che dovrebbe essere «specialista nella patologia segnalata», come invece opportunamente scritto nell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) del 24 febbraio 1994, mai abrogato (e che quindi dovrebbe integrare la scarna norma fiscale qui commentata, che non esplicita tale requisito ineliminabile) - qui il Governo ha frettolosamente confuso la Commissione di cui all'articolo 4 della Legge 104/92 con l'Unità Multidisciplinare di cui al citato DPR del 24 febbario 1994. Mentre infatti la prima provvede solo alla certificazione dell'handicap (disabilità), la seconda cura invece la «valutazione delle funzioni dell'alunno» e redige la Diagnosi Funzionale. Il Decreto Legge 98/11 "mescola" dunque le funzioni delle due Commissioni, attribuendo alla prima anche la formulazione della Diagnosi Funzionale. Un'errore, questo, che la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) aveva fatto presente al Governo, senza che però quest'ultimo - sempre per la fretta - ne abbia tenuto conto. Ci si augura pertanto che ciò non crei problemi di legittimità della norma, con conseguente contenzioso.
In ogni caso è
importante che il Ministero dell'Istruzione abbia precisato che tale
norma si applica solo alle nuove certificazioni,
impedendo così che a qualche "solerte rigorista" venga in mente di
risottoporre a una nuova certificazione - alla presenza del medico
dell'INPS - anche le 190.000 già esistenti!
«b) l'organico dei
posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi
413 e 414 dell'art. 2 della legge n°
244/07 (finanziaria per il 2008)».
Le norme citate
indicano i criteri per la formulazione dell'organico di diritto. In
esse era compresa quella che vietava le deroghe, annullata dalla
Corte Costituzionale con la Sentenza
80/10.
«c) ai posti così
determinati, per assicurare la piena tutela dell'integrazione
scolastica degli alunni disabili, possono essere aggiunti gli
eventuali ulteriori posti in deroga in applicazione della sentenza
della Corte Costituzionale n° 80 del 22 febbraio 2010».
Qui la Circolare
riproduce la reintroduzione delle deroghe operata
dalla Legge
122/10 con l'articolo 9, comma 15.
«d) l'organico di
sostegno è assegnato alla scuola (o a reti di scuole all'uopo
costituite) e non al singolo alunno disabile in ragione mediamente
di un posto per ogni due alunni disabili. Sulla base di tale
assegnazione le scuole programmeranno gli interventi didattici ed
educativi al fine di assicurare la piena integrazione dell'alunno
disabile».
Questo criterio
riguarda solo l'organico di diritto e la media di un posto ogni due
alunni certificati, media calcolata anche su reti di scuole, che
permette all'Amministrazione di avere un calcolo orientativo
delle «effettive esigenze», risultanti solo al termine
della formulazione definitiva dell'organico di fatto, come infatti
si precisa nelle frasi successive della Circolare.
«La Tabella E, colonna
C, del decreto interministeriale relativo agli organici a.s.
2011/12, come per il corrente anno scolastico, riporta il numero
complessivo di posti fondatamente attivabili da ciascuna Regione
nell'a.s. 2011/2012, comprensivo sia della dotazione di organico di
diritto, sia di quella di organico di fatto. A tale complessiva
dotazione riportata nella colonna C vanno aggiunti gli eventuali
ulteriori posti in deroga da autorizzare da parte del Direttore
Generale dell'Ufficio scolastico regionale ai sensi dell'articolo
35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002
n° 289, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi
dell'art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n°
296, che deve tenere in debita considerazione la specifica
tipologia di handicap da cui è affetto l'alunno». Questo passaggio è importante poiché richiama la norma che contiene il riferimento legislativo alle «effettive esigenze», concetto che è stato a fondamento della Sentenza 80/10 della Corte Costituzionale. Va posta inoltre particolare attenzione all'ultimo inciso di questo passaggio della Circolare, ove si scrive testualmente: «che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l'alunno». Qui, infatti, l'espressione «specifica tipologia di handicap» - contenuta nella Sentenza della Corte Costituzionale e ulteriormente interpretata dalla Sentenza 2231/10 del Consiglio di Stato - non deve trarre in inganno in senso limitativo, dal momento che in alcuni Uffici Scolastici Provinciali si sono effettuati degli elenchi di minorazioni ai quali non spetterebbe la deroga, pur in presenza di una certificazione di gravità. Ora, è vero che le due Sentenze non fanno coincidere automaticamente il diritto alla deroga con la gravità, ma è anche da tener presente che lo stesso Consiglio di Stato chiarisce come, in casi gravissimi, si possa anche pervenire all'assegnazione di ore di sostegno «per tutta la durata dell’orario scolastico». In tal senso, l'AIPD (Associazione Italiana Persone Down), ad esempio, è stata sempre contraria all'assegnazione di ore di sostegno per tutta la durata dell'orario scolastico, poiché ciò annullerebbe la logica stessa dell'inclusione, fondata proprio sulla presa in carico del progetto da parte di tutti i docenti curricolari, sostenuti dal docente specializzato; però qui si vuole sottolineare questo passaggio della Sentenza del Consiglio di Stato, perché la frase riportata nella Circolare può essere facilmente interpretata in senso restrittivo, cosa invece alla quale ritengo legittimamente non si possa unicamente far riferimento.
Pertanto, a sommesso
avviso di chi scrive, guardare alla «specificità della
minorazione» significa ad esempio che per le
minorazioni motorie è più probabile la richiesta di un
maggior numero di ore di assistenza per l'autonomia, mentre per gli
alunni con minorazioni sensoriali - specie se già
bene integrati nella scuola dell'infanzia e in quella primaria -
occorre un congruo numero di ore di assistenza per l'autonomia e la
comunicazione. Ma per gli alunni con disabilità intellettiva,
specie se grave, è proprio la specificità della minorazione a
richiedere ovviamente la deroga con il rapporto massimo di
uno a uno (mentre - come detto - va rifiutato il sostegno
per tutta la durata dell'orario scolastico, anche perché
consoliderebbe la già assai diffusa delega totale del progetto di
inclusione da parte dei docenti curricolari a quelli di sostegno).
«Considerato che anche
i posti di sostegno concorrono a raggiungere l'obiettivo di
contenimento della spesa di cui all'art. 64, si confida in una
attenta valutazione e programmazione della distribuzione delle
risorse al fine di contenere l'istituzione di ulteriori posti entro
lo stretto necessario in applicazione della sentenza della Corte
costituzionale. Anche al fine di poter informare al riguardo il
Ministero dell'Economia e di motivare nei confronti dello stesso gli
scostamenti che dovessero rendersi necessari, le SS.LL.
comunicheranno a questo Ministero e al Sistema Informativo ogni
variazione in aumento o in diminuzione del numero degli alunni
portatori di handicap e dei relativi posti. Si richiama la
scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni sia per quanto
concerne le modalità e le procedure di individuazione dei soggetti
con disabilità, sia ai fini dell'assegnazione delle ore di sostegno.
Si rammenta che la proposta relativa al numero delle ore di sostegno
da attribuire a ciascun alunno disabile, è affidata al Gruppo di
lavoro di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 24 febbraio 1994. Le
SS.LL., sentite le Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli
Istituzionali competenti, individueranno le modalità di una
equilibrata e accorta distribuzione delle risorse professionali e
materiali necessarie per l'integrazione degli alunni disabili, anche
attraverso la costituzione di reti di scuole». Questo passaggio è marcatamente di carattere finanziario ed è dovuto alla responsabilità contabile personale attribuita dalla recente normativa ai Dirigenti Generali Centrali e Regionali su spese che sforano i budget assegnati. È invece importante per gli aspetti didattici - oltre che per motivi di correttezza procedurale - il richiamo al soggetto unico legittimato a formulare le richieste delle risorse umane, del sostegno, dell'assistenza ecc., che è il Gruppo di Lavoro (GLH Operativo), composto dalla famiglia, da tutti i docenti (e non solo da quello per il sostegno, come purtroppo assai spesso avviene in molte scuole) e dagli operatori sociosanitari che seguono il singolo caso. Con questo passaggio la Circolare richiama implicitamente la Legge 122/10 che, all'articolo 10, comma 5 prevede tutto ciò. Bisogna però fare attenzione all'insistenza sull'oculata assegnazione della risorsa "sostegno". Infatti, questo passaggio della Circolare potrebbe essere letto alla luce del periodo dell'articolo 19, comma 11 del Decreto Legge 98/11, in cui si prevede che le scuole assicurino l'inclusione sia attraverso i docenti curricolari che quelli per il sostegno. A tal proposito viene stabilita una priorità assoluta, nell'impiego dei fondi per la formazione, per quella di «tutto il personale docente sulle modalità di integrazione scolastica». In tal senso il proposito ministeriale è apprezzabile e accoglie una costante richiesta in tal senso avanzata dalle associazioni. Peccato, però, che il Ministero la espliciti solo ora e senza neppure prevederne l'obbligatorietà, data anche la mancanza della previsione istituzionale di una formazione obbligatoria iniziale. E comunque, nessuna scuola potrà richiedere ore di sostegno in misura inferiore alle «effettive esigenze», se tutti i docenti delle singole classi non avranno effettuato obbligatoriamente un corso di aggiornamento di almeno quaranta ore annue, che sono quelle richieste ai collaboratori scolastici, per orientarsi nello svolgere assistenza igienica agli alunni con disabilità. Ora, è quasi superfluo annotare che la presa in carico della didattica da parte dei docenti curricolari richiede ben più del minimo richiesto dallo stesso Ministero, per una formazione accettabile dei collaboratori e delle collaboratrici scolastiche!
In ogni caso ci si
augura che il Ministero riesca nel breve spazio intercorrente fra il
1° e il 20 settembre a realizzare questo brevissimo corso
per «tutto il personale docente curricolare» che abbia in
classe alunni con disabilità, dal momento che l'obbligatorietà è
materia di contrattazione sindacale. In mancanza, non si
potranno rifiutare ore di sostegno, anche se solo alcuni
docenti della classe avranno effettuato tale corso.
«Le classi delle scuole
di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell'infanzia,
che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i
criteri e i parametri di cui all'art. 5 del Regolamento sul
dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione nella
costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di
limitare, in via generale, in presenza di grave disabilità o di due
alunni disabili, la formazione delle stesse con più di 20 alunni». Quest'ultimo passaggio è assai importante. Infatti, vi si richiama l'articolo 5 del DPR 81/09, che proprio al comma 2 ha stabilito che le classi con la presenza di alunni con disabilità siano formate, di norma, con venti studenti. Siccome però molti sono stati i tentativi di sopprimere tale vincolo (ultimo quello contenuto in una delle prime bozze di Decreto Legge per la recente Manovra) e molte sono ancora le violazioni, sembra assai opportuna la precisazione conclusiva di limitare al massimo la formazione di classi con più di venti alunni, in presenza di due alunni certificati con disabilità o di un solo caso di gravità di minorazione. Questo inciso potrebbe anche essere letto come un'autorizzazione a sforare con una prudente discrezionalità il tetto dei venti alunni. Noi riteniamo invece che il richiamo abbia un carattere restrittivo: infatti, l'articolo 4 dello stesso DPR 81/09 autorizza l'elevazione del 10% del tetto massimo di venti alunni e cioè sino a ventidue. Pertanto la norma dev'essere interpretata nel senso di limitare appunto a ventidue il numero massimo. Inoltre, nessun provvedimento fissa ormai il numero massimo di alunni con disabilità nella stessa classe, dopo l'abrogazione del Decreto Ministeriale 141/99, operata dallo stesso DPR 81/09. L'inciso invece che invita a "limitare" in tali circostanze il numero delle classi con più di venti alunni va inteso sia con riferimento all'articolo 4 del DPR 81/09, sia all'articolo 12, comma 7 del Decreto Interministeriale allegato alla Circolare 21/11, che impone la formazione di classi con non più di venti alunni, solo in caso siano presenti più di due alunni con disabilità.
La ratio di
questa interpretazione sta per altro nel valore stesso della
qualità dell'inclusione, ribadita dalle
Linee Guida Ministeriali del 4 agosto 2009,
secondo cui una classe sovraffollata o con troppi alunni con
disabilità «non consente ai docenti curricolari di
prendersi in carico il progetto di inclusione».
In conclusione la
Circolare 63/11 sembra positiva, tenuto conto anche
del contesto normativo in cui è stata emanata e soprattutto della
Manovra Finanziaria Correttiva, che contiene altre norme
restrittive sull'inclusione scolastica.
* Vicepresidente
nazionale della
FISH (Federazione Italiana per il
Superamento dell'Handicap). Responsabile del Settore Legale
dell'Osservatorio Scolastico dell'AIPD
(Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riprende,
con alcuni riadattamenti, una scheda già pubblicata nel sito dell'AIPD,
per gentile concessione. |