Condanna per l'Italia: con la Finanziaria 2006
violati i diritti del personale Ata della scuola
di Patrizia Maciocchi Il Sole 24 Ore,
7.6.2011
La legge finanziaria del 2006 ha violato i diritti dei lavoratori
Ata, amministrativi, tecnici e ausiliari della scuola. La Corte dei
diritti dell'Uomo condanna l'Italia per il mancato riconoscimento,
ai fini retributivi dell'anzianità maturata dal personale Ata
trasferito, con la legge 124 del 1999, dagli enti locali allo Stato.
L'articolo 8 delle norme urgenti sul personale scolastico prevedeva
che, nel passaggio, i dipendenti conservassero l'anzianità maturata
nell'ente di provenienza.
La "toppa" della Finanziaria 2006
Una disposizione che, oltre a incidere non poco sulla cassa dello
Stato, creava, secondo il Governo, una differenza di trattamento, a
parità di funzioni, con il personale ministeriale. Per arginare le
sentenze con cui la Cassazione aveva accolto i ricorsi dei
lavoratori che si erano visti negare il diritto al riconoscimento,
l'Esecutivo era corso ai ripari con la legge finanziaria 266/2005.
La Manovra forniva un'interpretazione autentica dell'articolo 8
della legge 124/1999 in base alla quale l'integrazione nell'organico
della nuova amministrazione andava fatto tenendo conto del
trattamento salariale globale all'atto del trasferimento.
Si facevano salvi i diritti acquisiti
La "toppa" faceva salvi i diritti acquisiti grazie alle sentenze
passate in giudicato, sulle quali la norma non poteva intervenire
retroattivamente, ma era in grado di arginare i futuri ricorsi e
invertire l'esito di quelli in procinto di essere esaminati dalla
Suprema Corte. È stata questa la sorte dei 128 dipendenti della
provincia di Milano e Novara che, incassato - per "l'effetto
Finanziaria" - il parere negativo della Cassazione, si sono rivolti
a Strasburgo, vincendo il ricorso.
La violazione contestata
Secondo la Cedu l'applicazione retroattiva della legge di
interpretazione autentica, pur legittima in linea di principio è,
nel caso esaminato, in contrasto con l'articolo 6 della Convenzione
sul diritto a un giusto processo. La "correzione in corsa" messa in
atto con la Finanziaria era, infatti, intervenuta dopo il verdetto
favorevole dei tribunali interni di primo e secondo grado, i quali
avevano stabilito il diritto alle differenze retributive che
spettavano ai lavoratori "migranti" creando così un "legittimo
affidamento" sulla possibilità di ottenere le somme che sarebbero
andate a costituire un bene tutelato dalla Convenzione.
Il vero scopo della Manovra secondo
Strasburgo
Scettici i giudici di Strasburgo anche sul vero scopo della manovra,
che, a loro avviso, non era quello di colmare la lacuna legislativa
per evitare una disparità di trattamento tra impiegati, ma era in
realtà quello di salvaguardare l'interesse finanziario dello Stato
minacciato dai ricorsi pendenti. La Cedu trova dunque che
l'ingerenza sui diritti dei lavoratori sia stata sproporzionata
rispetto all'interesse generale invocato da Roma.
Il parere diverso della Consulta
Di parere diverso la Corte Costituzionale che, con le sentenze 234
del 2007 e 311 del 2009, aveva giudicato legittimo l'intervento
dell'Esecutivo, considerando la retroattività in linea con la
Convenzione.