Permessi legge n. 104/1992: di Lara La Gatta La Tecnica della Scuola, 20.6.2011 Il 17 giugno 2011 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato due interpelli che interessano la corretta applicazione delle nuove norme introdotte dal Collegato Lavoro in materia di permessi per l’assistenza di soggetti portatori di handicap. Il primo interpello – il n. 21/2011 – riguarda la fruizione nello stesso mese di permessi ex art. 33, L. n. 104/1992 e di giorni di ferie. Trattandosi di due istituti aventi natura e carattere totalmente diversi e non “interscambiabili”, il Ministero ha chiarito che la fruizione delle ferie non va ad incidere sul godimento dei permessi di cui sopra e pertanto non appare possibile un proporzionamento degli stessi permessi in base ai giorni di ferie fruiti nel medesimo mese. Con il secondo interpello – il n. 24/2001 – il Ministero del Lavoro è, invece, nuovamente ritornato sulla corretta definizione di “referente unico”, in particolare sulla legittimità della fruizione dei permessi ex art. 33, L. n. 104/1992, a mesi alterni da parte di più aventi diritto, per l’assistenza a familiari disabili in situazione di handicap grave, alla luce delle modifiche apportate con il c.d. Collegato Lavoro. Ancora una volta, richiamando la circolare n. 13/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica e l’orientamento del Consiglio di Stato, il Ministero ha ribadito che “il referente unico si identifica con colui che beneficia dei permessi mensili per tutti i mesi di assistenza alla persona con handicap grave con esclusione, quindi, di altri eventuali soggetti”. Nei casi in cui il Legislatore ha voluto individuare fattispecie specifiche in deroga alla regola generale sopra delineata, sono state espressamente previste ipotesi eccezionali in cui viene contemplata la possibilità di fruire dei permessi da parte di due soggetti per l’assistenza di uno stesso familiare: si tratta, nello specifico, dei genitori, rispetto ai quali l’art. 33, comma 3, lett. a) ultimo periodo dispone espressamente che “per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne anche alternativamente”. |