Rapporto tra congedo straordinario e Tfr di L.L. La Tecnica della Scuola, 21.6.2011 Nel rispondere alle numerose richieste di chiarimento in merito al rapporto tra il congedo straordinario ex art. 42, c. 5 del D.lgs. n. 151/2001 e il Tfr, l’Inps ha emanato il messaggio n. 13013 del 17/06/2011 con il quale chiarisce che il lavoratore che usufruisce del periodo di congedo straordinario non ha retribuzione utile ai fini del Tfr. Il ragionamento che ha portato l’Istituto pensionistico a questa conclusione è il seguente: la suddetta norma prevede che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità e che abbiano titolo a fruire dei benefici per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire di un periodo di congedo straordinario, durante il quale il richiedente ha titolo a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione. Durante tale periodo (che è coperto da contribuzione figurativa) il rapporto di lavoro è sospeso. Il dipendente conserva comunque il posto di lavoro, ma senza diritto alla retribuzione e senza la possibilità di svolgere alcun tipo di attività lavorativa (il lavoratore percepisce un’indennità fino a un importo complessivo massimo rivalutato annualmente). Il congedo, inoltre, non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. In materia di trattamento di fine rapporto, l’articolo 2120 del c.c. fa espresso riferimento alle cause ex articolo 2110 del c.c. con riguardo ai casi di sospensione del rapporto di lavoro durante i quali deve essere computato l’equivalente della retribuzione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di svolgimento dell’attività lavorativa (infortunio, malattia, gravidanza e puerperio). Da quanto sopra l’Inps evince che il periodo di congedo straordinario non è utile ai fini del Tfr. |